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Stragrande maggioranza favorevole a una legge uniforme sulle armi

Comunicato per la stampa

Stragrande maggioranza favorevole a una legge uniforme sulle armi

Il Consiglio federale prende conoscenza dei risultati della consultazione

Lavamprogetto di legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le
munizioni è stato accolto positivamente in procedura di consultazione. La
stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha approvato la
creazione di una legge unitaria svizzera sulle armi. Nei riguardi dei singoli
articoli sono comunque state formulate numerose critiche. Critiche fondamentali
provengono dalle cerchie di tiratori e cacciatori. Il Consiglio federale ha
preso conoscenza dei risultati della consultazione e ha incaricato il
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare unagevole
legge. Il messaggio dovrebbe essere presentato entro la fine del 1995.

Il 20 febbraio 1995, il DFGP ha trasmesso lavamprogetto per consultazione a una
commissione peritale; in base a diverse richieste la consultazione era stata
prorogata di un mese, fino al 30 giugno 1995. Lavamprogetto persegue lo scopo
di proteggere la popolazione dagli abusi commessi con armi, mediante un
disciplinamento dettagliato di acquisto, porto e commercio di armi.
Contemporaneamente libere tradizioni e diritti di soldati, cacciatori, tiratori
e collezionisti devono essere protetti. Il corposo progetto comprende molte
disposizioni di notevole portata per la futura politica in materia di armi.
Corrispondentemente numerose sono le opinioni giunte che contengono, accanto a
consensi espressi o taciti, anche unimportante critica diversificata e spesso
molto dettagliata. Oggetto di critica sono segnatamente i disciplinamenti su
acquisto e porto darmi, per i quali erano proposte nei due casi ai partecipanti
alla consultazione due varianti.

Disciplinamento dellacquisto di armi
14 Cantoni (BE, LU, GL, ZG, FR, BS, AR, AI, SG, TG, TI, VD, NE), tre partiti
(PPD, PS, AdI) e 17 organizzazioni propugnano la variante A dellavamprogetto,
secondo la quale per ogni cambiamento di proprietà è necessario un permesso
dacquisto di armi. Secondo i fautori di questa variante, soltanto in questo
modo è possibile controllare efficacemente lacquisto di armi. Senza riserve
maggiori, dieci Cantoni(ZH, UR, SZ, NW, SO, SH, GR, AG, VS, JU), tre partiti
(UDC, PLS, DS) e due organizzazioni danno il loro assenso alla variante B che
prevede il permesso dacquisto di armi soltanto per lacquisto di unarma
dallarmaiolo. Per cambiamenti di proprietà fra privati, giusta la variante B
lalienante soggiace allobbligo di diligenza nonché a quello di comunicazione
alle autorità. Due partiti (PRD, PSL) e 23 organizzazioni appoggiano la
variante B soltanto con grandi riserve. Essi chiedono in maggioranza di
stralciare lobbligo di comunicazione nel caso di vendita di armi fra privati
poiché, a loro avviso, si causerebbe altrimenti soltanto un dispendio
burocratico sproporzionato.

Condizioni per il permesso di porto darmi
La maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva lintroduzione di un
permesso unitario svizzero di porto darmi. È però contestata la questione
concernente le condizioni alle quali tale permesso di porto debba essere
rilasciato. 14 Cantoni (SH, AR, AI, GR, TG, NE, JU, ZH, LU, OW, ZG, FR, SG, TI)
e tre partiti (PPD, PS, DS) sono a favore, in parte con riserve, della variante
restrittiva A, giusta la quale il richiedente, oltre a sostenere un esame di
idoneità, deve anche rendere verosimile il bisogno. Nove Cantoni (UR, SZ, NW,
GL, BE, BS, AG, VD, VS) e quattro partiti (PRD, UDC, AdI, PSL) appoggiano senza
riserve o con certe riserve la variante B, che non prevede la clausola del
bisogno. Due Cantoni (BL, GE) non prendono posizione per nessuna variante e un
Cantone (SO) vorrebbe rinunciare al permesso di porto darmi.

Ulteriori disposizioni contestate
Per quanto concerne la sezione Campo dazione e definizioni numerosi
partecipanti alla consultazione esigono definizioni piú precise delle armi e
degli atti vietati. Nel campo dellacquisto di armi e munizioni sono oggetto di
critica la parità di trattamento fra svizzeri e stranieri con permesso di
domicilio e la disparità di trattamento fra Svizzeri in patria e Svizzeri
residenti allestero. Piú volte è criticato il fatto che i fucili a ripetizione
(ad esempio carabine e fucili di precisione) siano sottratti a qualsiasi
controllo. Nel caso delle disposizioni penali si discute soprattutto in merito
a sapere quali reati valgono come delitti e quali come infrazioni.

Il Consiglio federale auspica unagevole legge sulle armi
Fondandosi sui risultati della consultazione il Consiglio federale ha
incaricato il DFGP di elaborare lavamprogetto nel modo seguente: per lacquisto
di armi da un armaiolo viene richiesto il permesso dacquisto di armi. Il DFGP
esamina se i cambiamenti di proprietà fra privati possano essere ammessi a
condizioni agevolate. Il porto darmi è disciplinato giusta la variante A (porto
darmi previa prova del bisogno). Rinunciare alla prova del bisogno
permetterebbe un porto darmi senza impedimento alcuno. Inoltre, per i dodici
Cantoni che già attualmente conoscono il permesso di porto darmi vincolato alla
clausola del bisogno (AI, GE, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, ZG, ZH), tale
rinuncia significherebbe un passo indietro. Fucili a ripetizione sottostanno
allobbligo del permesso dacquisto di armi con disciplinamento deccezione per i
militi esonerati dal servizio militare. In merito alle armi per il tiro a
raffiche nonché anche alle armi per il tiro a raffiche che sono trasformate in
armi corte da fuoco e armi da fuoco portatili semiautomatiche vige il divieto
dacquisto, di porto e dimportazione. Simili armi possono essere trasformate
nuovamente in armi per il tiro a raffiche mediante piccole manipolazioni nel
meccanismo di chiusura. Sono previste eccezioni per i servizi di sicurezza, i
collezionisti di armi nonché i membri dellesercito ai quali viene lasciata
larma dordinanza al termine dellobbligo di prestare servizio militare. Il
Consiglio federale è convinto che soltanto con unagevole legge sulle armi può
adempiere al mandato costituzionale: la lotta contro labuso in materia di armi.
Anche con le disposizioni deccezione, cacciatori, carabinieri e collezionisti
di armi potranno esercitare le loro attività tuttora senza grandi restrizioni.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

2 ottobre 1995

Per ulteriori informazioni:
Philippe Brönnimann, Ufficio federale di polizia,
tel. 031 / 322 42 54