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Il Consiglio federale modifica ordinanze in materia d'asilo e di stran

Comunicato per la stampa

Il Consiglio federale modifica ordinanze in materia dasilo e di stranieri

Il Consiglio federale ha modificato mercoledì diverse ordinanze nel settore
dellasilo e degli stranieri. Si tratta di adeguamenti che sono soprattutto una
conseguenza della legge federale concernente misure coercitive in materia di
diritto degli stranieri, del decreto federale del 16 dicembre 1994 concernente
provvedimenti di risparmio nel settore dellasilo e degli stranieri nonché della
nuova legge sullassicurazione malattie (LAMal).

Lobbligo dei richiedenti lasilo e delle persone ammesse provvisoriamente, di
depositare una parte delle loro entrate per future spese dassistenza, partenza
ed esecuzione può essere limitato ora a un montante massimo di 20 000 franchi,
nella misura in cui tale somma copra gli esborsi prevedibili che devono essere
rimborsati. Nel calcolo di questi conti detti di sicurezza, si parte da un
presupposto di 40 franchi di spese dassistenza per persona e giorno. Per quanto
concerne i richiedenti lasilo si calcolano spese dassistenza che devono essere
rimborsate di fr. 4 800, corrispondenti a 120 giorni di fabbisogno dassistenza
(3 mesi di divieto di lavorare, 1 primo mese, supplementare, di stipendio). Con
labrogazione dellammissione provvisoria, la Confederazione fisserà dora in poi
per quanto tempo, al massimo, essa restituirà le spese dassistenza ai Cantoni.

Con lentrata in vigore della nuova LAMal al 1° gennaio 1996, anche i
richiedenti lasilo e le persone provvisoriamente ammesse sono obbligatoriamente
assicurati contro le malattie. Questi non erano finora assicurati
obbligatoriamente in tutti i Cantoni mentre per i non assicurati la
Confederazione assumeva le spese effettive. In avvenire la Confederazione
restituirà ai Cantoni i premi della cassa malati, la percentuale dei costi
eccedenti la franchigia, le franchigie nonché per tutte le altre prestazioni
non coperte dallassicurazione di base - per le somme superiori a 2 000 franchi
tuttavia soltanto dopo accredito delle spese. Per i richiedenti lasilo e le
persone ammesse provvisoriamente, i Cantoni hanno la possibilità di limitare la
libera scelta dellassicuratore e del fornitore di prestazioni (medico,
ospedale, ecc.).

La chiave sulla cui base i richiedenti lasilo sono ripartiti tra i Cantoni ha
dovuto essere adeguata, dopo il passaggio del Laufental al Cantone di Basilea
Campagna.

22 novembre 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni: Roger Schneeberger,
UFR, 325 93 50