Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Tariffe libere dell'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli

Comunicato per la stampa

Tariffe libere dellassicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore
a partire dal 1996

Il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto al 1° gennaio 1996 le
modificazioni del 23 giugno 1995 degli atti legislativi relativi alla
liberalizzazione dellassicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli
(RCA) nonché di altri rami assicurativi obbligatori. Individualità sostituisce
la tariffa unitaria attuale nellassicurazione di responsabilità civile degli
autoveicoli. Il Consiglio federale ha disciplinato il cambiamento in
unordinanza.

La modificazione più importante concerne lassicurazione di responsabilità
civile degli autoveicoli. La liberalizzazione delle tariffe entrerà in vigore a
inizio 1996. Ha così termine il sistema, in vigore da ventanni, dei premi
unitari. La nuova ordinanza disciplina i conti finali relativi allanno 1995.
Essa prevede che eventuali eccedenti risultanti dal vecchio sistema saranno
restituiti ai conducenti nella seconda metà del 1996. Gli importi delle
restituzioni individuali potranno essere stabiliti a metà 1996, quando saranno
stati fissati i conti finali relativi ai premi e ai sinistri dellanno 1995.

Lordinanza esige un aumento delle riserve speciali (riserve per fluttuazione,
per spese e di sicurezza) che gli assicuratori dovranno costituire entro la
fine del 1995. Da tali riserve essi attingeranno i mezzi per regolare le spese
dei sinistri ancora in sospeso datanti del periodo della tariffa unica, in modo
da poter fissare le tariffe liberalizzate indipendentemente dai vecchi carichi.

La modificazione della legge sulla circolazione stradale permette di adeguare
al diritto europeo la copertura dei danni della RCA. La conseguenza di una
siffatta misura è che in avvenire il detentore che circola come passeggero a
bordo del proprio veicolo, come altre persone, è equiparato a questultime per
quanto concerne i danni alle persone, in modo da essere avvantaggiato per
rapporto alla situazione attuale. Le società autorizzate a esercitare
unassicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore hanno lobbligo di
costituire un Ufficio nazionale di assicurazione (UNA) e un Fondo nazionale di
garanzia (FNG), con ciascuno una propria personalità giuridica, allo scopo di
coprire i danni cagionati da veicoli a motore stranieri, non identificati o non
assicurati. Finora gli assicuratori sincaricavano di tale compito per i danni
cagionati da veicoli stranieri sulla base di un accordo concluso con la
Confederazione, passando per lassicuratore amministratore designato dal
Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Il calcolo dei contributi degli assicuratori allUNA e al FNG che essi prelevano
dai detentori, è fondato ora sul genere del veicolo (motoveicoli, autoveicoli
leggeri e pesanti) e non sullammontare del premio. Le pretese delle persone che
hanno subito danni causati da veicoli a motore stranieri, non assicurati o non
identificati devono essere soddisfatte al più tardi tre mesi dopo il deposito
della domanda di risarcimento del danno, sempre che siano soddisfatte tutte le
condizioni per la regolazione del danno.

La copertura dellassicurazione di responsabilità civile obbligatoria è fissata
per gli Stati nei quali la targa svizzera è considerata attestato di
assicurazione. Si tratta per il momento di tutti gli Stati dellUE e dellAELS
nonché di Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Anche le altre assicurazioni per le quali vale un obbligo federale o cantonale,
saranno pure liberalizzate. Tariffe e condizioni generali dassicurazione, a
partire dal 1996, non saranno più sottoposte allUfficio federale delle
assicurazioni private (UFAP), prima di entrare in vigore. Lassicurazione
secondo la legge federale sullassicurazione contro gli infortuni è la più
importante di questa categoria. Lobbligo legale di concludere siffatte
assicurazioni (obbligatorietà) tuttavia permane.

Lobbligo di sottoporre tariffe e condizioni generali dassicurazione allUFAP
continuerà nel 1996 unicamente per lassicurazione sulla vita, malattia,
invalidità e per lassicurazione contro i danni causati da elementi naturali.
Per quanto concerne gli altri rami assicurativi, lUFAP si limiterà a effettuare
controlli a posteriori e a intervenire in caso dabuso.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni:
Kurt Schneiter, Ufficio federale delle assicurazioni private, tel. 322 79 08