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Nuovo passo verso la liberalizzazione dell'assicurazione sulla vita

Comunicato per la stampa

Nuovo passo verso la liberalizzazione dellassicurazione sulla vita

Il Consiglio federale ha abrogato lordinanza del 3 luglio 1985 sulle operazioni
dacquisizione effettuate in Svizzera dagli istituti dassicurazione sulla vita.
Non risultano conseguenze sfavorevoli per linsieme degli assicurati.

Questa ordinanza stabilisce determinate regole per la vendita dassicurazioni
sulla vita. Secondo questa ordinanza gli agenti degli istituti dassicurazione
potevano fornire ai clienti potenziali indicazioni sui futuri guadagni soltanto
rispettando norme precise e perentorie. Per il resto era loro vietato accordare
o offrire favori agli stipulanti dassicurazione o agli assicurati.

Tale ordinanza riprendeva in parte regole che rimontavano agli anni 1915, 1930
e 1931. Essa aveva da un canto lo scopo devitare che il cliente fosse indotto
in errore sulla portata incerta dei guadagni e di impedire che la concessione
di favori non causasse il rincaro dellassicurazione per linsieme degli
assicurati, dallaltro.

Questa regolamentazione non è mai stata realmente efficace. Trattandosi
dindicazioni suscettibili dindurre gli assicurati in errore, altre norme - ad
esempio quelle della legge sulla concorrenza sleale - offrono sufficiente
protezione agli assicurati. Per quanto concerne il divieto daccordare o offrire
favori, questo è in generale difficile da imporre, visto che la prova della
violazione è in generale difficile da far valere.

Nellottica della liberalizzazione che marca il settore dellassicurazione sulla
vita è quindi stato rilevato che lordinanza in questione poteva essere abrogata
senza che risultino conseguenze pregiudizievoli per linsieme degli assicurati.

15 novembre 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni: Paul Klethi, Ufficio federale delle assicurazioni
private,
tel. 031 322 79 30 (linea diretta) o 322 79 11, fax 031 381 49 67.