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Relazione del consigliere federale Arnold Koller,


Vale il testo parlato

Relazione del consigliere federale Arnold Koller, capo del Dipartimento
federale di giustizia e polizia

Alla fine degli anni Ottanta la sicurezza svizzera dello Stato è caduta in
discredito.

In tale contesto occorre però fare una chiara distinzione tra la questione di
base; sicurezza dello Stato, sì o no, e la questione del modo e maniera di come
gestirla. Come sapete, già la CPI DFGP aveva chiaramente riconosciuto la
necessità di una polizia preventiva, che sia attiva prima della commissione dei
reati, esigendo tuttavia una riforma circostanziata della realizzazione. Il
Consiglio federale e con lui il Consiglio degli Stati sono certi che il nostro
Paese ha tuttora bisogno della sicurezza dello Stato. E però altrettanto chiaro
che una siffatta attività esige una revisione fondamentale e che sia
irrinunciabile una regolamentazione legale precisa. Non deve assolutamente più
avvenire che un numero rilevante di persone vengano a trovarsi nel mirino dei
responsabili della sicurezza dello Stato in ragione di attività politiche
cosiddette dubbie.

A proposito dei motivi sfociati in questi eccessi, molto è stato scritto e
detto. Hanno fornito un contributo determinante per accantonare quel periodo la
Commissione parlamentare dinchiesta (CPI DFGP) con il rapporto del 22.11.1989,
nonché i professori Kreis, Kaufmann e Delley nel loro studio Protezione dello
Stato in Svizzera (1935-1990). Il Consiglio federale inoltre, per ovviare
rapidamente le carenze, ha preso subito le necessarie misure durgenza. Ricordo
la cosiddetta lista negativa, del 19.1.1990, che garantiva come fosse stata
soppressa losservazione dellesercizio dei diritti politici e delle
organizzazioni politiche legali. Sono altresí da menzionare le direttive del
9.9.1992 del DFGP, approvate dal Consiglio federale, sullattuazione della
protezione dello Stato. Questultime devono ora essere sostituite, per motivi in
ordine allo Stato di diritto e allesercizio della democrazia, dalla legge
federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

I miei collaboratori rileveranno in seguito già quanto abbiamo modificato, ma
anche quanto, soprattutto con la legge federale sulle misure per la
salvaguardia della sicurezza interna intendiamo disciplinare in maniera
ineccepibile nellottica dello Stato di diritto. Naturalmente anche tutti questi
provvedimenti non possono impedire che abbiano ad aversi errori in un singolo
caso; prestazioni sconsiderate sistematiche e durature non dovrebbero però più
essere possibili né oggi né in avvenire.

Sono consapevole che il lavoro della polizia in generale e il lavoro di polizia
preventiva in particolare si svolgono sempre in un campo di tensioni, tra
efficienza e protezione della personalità, tra gli interessi della comunità e
dello Stato nonché tra diritti e prerogative dellindividuo. Ove si voglia
ritenere lefficienza come criterio preminente assoluto, non si possono evitare
interventi sproporzionati nella sfera privata del cittadino. Dove vige
lefficienza assoluta, governa lo Stato di polizia. Se invece è la protezione
della personalità a essere assolutamente preminente, è messa in pericolo la
protezione della democrazia in libertà ed è spalancata la porta alla
sovversione. E ora compito eminente delluomo politico e segnatamente del
legislatore trovare la giusta via di mezzo.

Partendo da questo confronto, è necessaria lattuazione di tre premesse:

1.disciplinamento legale il più circostanziato e chiaro possibile dellattività
di sicurezza dello Stato;
2.una costante ponderazione dei beni in giuoco tra i poli del campo di tensioni
come indicati;
3.condotta e controllo politici.

Per quanto concerne i fondamenti legali, ci siamo finora serviti di ordinanze e
direttive a livello dipartimentale. A questo proposito raggiungeremo una
situazione effettivamente soddisfacente soltanto con lentrata in vigore della
legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Siamo
sulla buona via. Il Consiglio degli Stati ha già discusso la legge. Attualmente
vi si è accinta la Commissione giuridica del Consiglio nazionale.

La costante ponderazione tra i valori in giuoco dovrebbe risultare segnatamente
evidente dalle considerazioni del signor Walpen. Risulta a proposito di questo
disciplinamento particolarmente importante il diritto dinformazione.

Condotta politica significa che gli organi politici, quali Parlamento,
Consiglio federale e vertice del Dipartimento pongono alla polizia preventiva
chiare indicazioni quanto agli obiettivi rilevati che cosa si attende da lei.
Gli uomini politici, rappresentanti democraticamente legittimati del popolo, e
non la polizia, hanno da definire che cosa si debba considerare come pericolo
effettivo. Quale strumento particolarmente importante della condotta politica
sia indicata in questa sede unicamente la cosiddetta lista delle osservazioni.
Importante organo di consulenza nel nostro Stato pluralistico è la Commissione
consultiva per la sicurezza dello Stato (CCSS). Il Signor François Gross, Capo
redattore di Radio Svizzera Internazionale e membro della CCSS si esprime a tal
proposito.

La condotta politica è attendibile soltanto se seguita, contemporaneamente, dal
controllo. Oso affermare che la sicurezza dello Stato fa parte oggi delle
attività statuali meglio controllate. Il mio collaboratore e vicedirettore
Martin Keller vi presenta in seguito i controlli esterni, compresi quelli
parlamentari. Il capo della Polizia federale, il signor Urs von Däniken, espone
invece alcune considerazioni sulla vigilanza interna. Avete modo, quindi, di
rilevare che diamo prova di un importante impegno. Anche la protezione dei
dati, non da ultima, fa parte in senso lato del controllo. Se ne occupa il
consulente del Dipartimento in materia di protezione dei dati, il Signor
Bernard Werz.

Non ho parlato della necessità della sicurezza dello Stato. Né peraltro è
questo il tema della presente sede. Non intendiamo presentare il perché, bensì
il come. Daltro canto non ho neppure detto che cosa comprenda la sicurezza
dello Stato. In merito a questi due ultimi punti, però,rilevo ancora quanto
segue:

La sicurezza dello Stato o, meglio, la polizia preventiva non tocca
qualsivoglia pericoli ai quali è esposta la democrazia, bensí soltanto quelli
particolarmente gravi nellottica dello Stato, quali elencati nellarticolo 2 del
disegno di legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza
interna (LSSI):

-	il terrorismo,
-	lo spionaggio,
-	lestremismo violento,
-	la criminalità organizzata,
-	il commercio illecito di materiale bellico
-	il commercio illecito di materiale radioattivo e
-	il trasferimento illegale di tecnologie.

Per quanto concerne questi tipi di reati intendiamo combattere lesposizione a
pericolo non soltanto con i mezzi del diritto penale e delle procedure delle
indagini preliminari di polizia giudiziaria (polizia repressiva), vale a dire
che dobbiamo in principio agire non soltanto allorquando il reato sia già stato
commesso, oppure si abbia il sospetto fondato e concreto che un tale reato stia
per essere commesso. Noi vogliamo far fronte a questi pericoli gravi già nello
stadio preliminare, a titolo preventivo, quindi; da questo la nozione di
polizia preventiva. Dovessimo rinunciare a siffatto tipo di polizia, come esige
liniziativa popolare S. O. S. - per una Svizzera senza polizia ficcanaso,
avremmo presumibilmente la conseguenza che le procedure delle indagini
preliminari di polizia giudiziaria risulterebbero spostate a monte, vale a dire
che sarebbero avviate molto per tempo, e che potrebbero in principio essere
ordinate misure coercitive dordine processuale incisive.

Ancora unultima parola in merito alla criminalità organizzata. Di quando in
quando ci è rivolta la censura che a livello di Confederazione le competenze
non sarebbero chiare per quanto attiene alla lotta contro la criminalità
organizzata. No, per nulla: facciamo invece soltanto una differenza e una
separazione dordine organizzativo per quanto concerne il tipo di lotta: la
polizia criminale o, se volete, il lavoro di polizia repressiva è eseguito
finora, in questo settore, unicamente dai Cantoni e in avvenire, spero, anche
dagli uffici dei servizi centrali nellUfficio federale di polizia. Attraverso
questi nuovi servizi orienteremo in dettaglio prossimamente. Lattività
preventiva, detta anche servizio dinformazione, è invece gestita dalla Polizia
federale. Una siffatta separazione che allinsegna di Check and balances conosce
pure vantaggi, è praticata da molti Paesi.

Auguro quindi a Voi, ma anche a noi, uno svolgimento interessante dei lavori,
informazione suppletiva e, soprattutto, una discussione animata.