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La Svizzera intende collaborare con i

Comunicato per la stampa

La Svizzera intende collaborare con i
Tribunali internazionali
Consultazione sul disegno di decreto federale
urgente

La Svizzera intende disciplinare complessivamente
la collaborazione con i Tribunali internazionali
che perseguono le violazioni del diritto
internazionale umanitario nell'ex Jugoslavia e in
Ruanda. Il Consiglio federale ha autorizzato il
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ad inviare in consultazione al Tribunale federale e
alla Conferenza dei direttori cantonali di
giustizia e polizia (CDCGP), fino al 30 giugno
1995, il disegno di decreto federale urgente.

Il 2 febbraio 1994 il Consiglio federale aveva
deciso di applicare autonomamente la Risoluzione
827 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
e di riconoscere così la competenza del Tribunale
internazionale dell'ONU per i crimini di guerra
commessi nella ex Jugoslavia. Il 20 marzo 1995 il
nostro massimo Consiglio adottò decisione analoga
per quanto concerne la Risoluzione 955 e la
competenza del Tribunale internazionale per il
Ruanda. In quanto Paese d'origine e Stato
depositario delle convenzioni di Ginevra sulla
protezione delle vittime della guerra, la Svizzera
ha un impegno morale particolare. Il nostro Paese
considera l'attività dei Tribunali un contributo
efficace per l'attuazione del diritto
internazionale umanitario.

Affinché la Svizzera possa pienamente collaborare
con tali Tribunali occorre però una legge interna.
La legge federale sull'assistenza internazionale in
materia penale (AIMP) disciplina la collaborazione
con gli Stati e non può essere senz'altro applicata
alla collaborazione con i Tribunali. L'AIMP serve
tuttavia da fondamento per il "Decreto federale
concernente la cooperazione con il Tribunale
internazionale relativa al perseguimento penale
delle violazioni gravi del diritto internazionale
umanitario". Questo decreto federale urgente,
limitato nel tempo, vuole da un canto risolvere le
questioni specifiche della collaborazione con i
Tribunali e, dall'altro, semplificare la procedura
di assistenza giudiziaria prevista dall'AIMP.

Consegna analogamente all'estradizione
La consegna delle persone perseguite ai Tribunali
non è un'estradizione classica ai sensi dell'AIMP,
considerato che sono diverse le condizioni. Inoltre
- divergendo dall'AIMP- è possibile la consegna
temporanea anche di un cittadino svizzero ai
Tribunali. I Tribunali devono però assicurare di
riconsegnarlo alla Svizzera a conclusione della
procedura. La procedura di consegna segue
altrimenti la modalità della procedura
d'estradizione. L'Ufficio federale di polizia (UFP)
emette gli ordini di arresto e decide in merito
alla consegna. In ambedue i casi è possibile il
ricorso al Tribunale federale. In contrapposizione
alla procedura d'estradizione, l'UFP si può
esprimere in un'unica decisione sull'arresto e
sulla consegna ove abbia ricevuto, dal Tribunale,
contemporaneamente richiesta d'arresto e di
consegna.

Ancora soltanto una possibilità di ricorso e
un'istanza di ricorso
Le domande di assistenza giudiziaria sono riprese
dall'Ufficio federale di polizia (UFP) che le
esamina sommariamente e le trasmette in seguito per
l'esecuzione alle autorità competenti. In
contrapposizione all'AIMP, può essere impugnata con
ricorso ancora soltanto la decisione dell'autorità
d'esecuzione in merito alla conclusione della
procedura di assistenza giudiziaria. Questa
decisione è inoltre impugnabile soltanto con
ricorso di diritto amministrativo direttamente al
Tribunale federale, senza possibilità di gravame a
livello cantonale. Il termine di ricorso è inoltre
ridotto da 30 a 20 giorni.

La Svizzera è anche disposta ad accogliere le
persone condannate, a scopo d'esecuzione delle pene
privative della libertà personale pronunciate dai
Tribunali. Questa misura è tuttavia possibile
soltanto se si tratta di cittadini svizzeri o di
persone che hanno dimora stabile in Svizzera.

24 maggio 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
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