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Fatti e cifre relativi alla Lex Friedrich

Argomentazioni
Fatti e cifre relativi alla Lex
Friedrich
1.	Il rilievo della vigente Lex Friedrich è in
parte nullo
11.	Obiettivi della Lex Friedrich. Con la Lex
Friedrich e le precedenti leggi, Lex von Moos,
Lex Celio e Lex Furgler, il legislatore ha
reagito all'evoluzione economica, in parte
esplosiva, del dopoguerra. Il legislatore ha
perseguito in tale contesto diversi obiettivi:
in primo luogo intendeva impedire che il suolo
svizzero finisse in misura eccessiva in mani
straniere. La legislazione avrebbe inoltre
dovuto essere un contributo alla lotta contro
inflazione e speculazione. E, infine, limitando
l'acquisto di fondi da parte di persone
all'estero, si sperava in questo modo di poter
controbattere, segnatamente nei luoghi deputati
al turismo, l'edificazione sparsa nel
paesaggio.
12.	La vendita della patria non è statisticamente
documentabile. Occorre in primo luogo rilevare
che non esigono statistiche attendibili in
tutti i settori e che siamo quindi parzialmente
tenuti da valutazioni. Ma anche così è chiaro
che il pericolo della svendita della patria non
è mai esistito in alcun momento. La quota della
superficie insediativa svizzera in mani
straniere è oggi valutata al 5 per cento. Un
quinto, vale a dire tra lo 0,5 e l'1 per cento
della superficie insediativa, è passato in mani
straniere nel corso degli ultimi trent'anni.
Dal 1967, gli stranieri hanno acquistato in
media ogni anno lo 0,02 per cento della
superficie insediativa svizzera.

Anche dopo la proposta revisione della Lex
Friedrich non incombe sul Paese la svendita
della patria. Allorquando le persone all'estero
abbisognavano finora di suolo per realizzare
edifici industriali e commerciali hanno sempre
ottenuto un'autorizzazione sia sotto l'egida
della Lex Friedrich come anche imperanti le
leggi precedenti. L'acquisto poi di fondi per
scopi d'investimento ripromette, visti i prezzi
del suolo in Svizzera, per rapporto ad altri
tipi d'investimento (certificati di
partecipazione, obbligazioni) un reddito
soltanto modesto, risultando quindi ben poco
promettente. Infine, i contingenti per gli
appartamenti di vacanza non sono, a livello
svizzero, mai più stati esauriti dal 1985 in
poi. A partire da quel momento sono stati in
maggioranza gli Svizzeri ad avere riacquistato
le abitazioni dagli stranieri che non gli
stranieri ad acquistare nuove residenze.
13.	La situazione economica si è calmata. Il
momento dell'alta congiuntura è trascorso.
L'inflazione è fortemente decresciuta, la fuga
di capitali verso il bene rifugio "immobili" e
la speculazione nel settore dei fondi non hanno
praticamente più luogo. Gli ultimi anni sono
anzi stati contrassegnati dalla recessione,
dalla riduzione dei posti di lavoro e dal
grande numero di fallimenti. Per quanto è dato
prevedere non esiste quindi nessun pericolo che
il clima economico del nostro Paese abbia
nuovamente a riscaldarsi a causa di
investimenti esteri nel mercato immobiliare
svizzero.
14.	I problemi inerenti alle residenze secondarie
sono in gran parte dovuti ad aspetti interni.
La proporzione di stranieri tra i proprietari
delle residenze secondarie è rilevante. Delle
250'000 residenze secondarie realizzate nel
corso degli ultimi 30 anni (1960-1990), il 17
per cento è stato acquistato da persone
all'estero. Gli stranieri contribuiscono così,
per la loro parte, all'insorgere delle
difficoltà relative alle residenze secondarie,
segnatamente all'edificazione sparsa sul nostro
suolo. In misura preponderante però, tali
difficoltà sono causate dai proprietari
svizzeri delle residenze secondarie che
disporrebbero di almeno i quattro quinti di
tali abitazioni. Gli sforzi volti alla
conservazione di un paesaggio intatto devono
quindi essere improntati sulla necessità di
mutare dapprima il nostro atteggiamento.
2.	La revisione della Lex Friedrich rafforza la
piazza operativa e delle prestazioni offerte
dalla Svizzera
21.	E' necessaria l'apertura della Svizzera agli
investitori stranieri. La piazza Svizzera ha in
ampia misura perduto i vantaggi che le venivano
dall'essere stata risparmiata durante la
Seconda guerra mondiale. A differenza di quanto
avveniva in passato la nostra economia deve
affrontare una concorrenza, molto più dura, che
per più di un aspetto si svolge a livello
planetario. Affinché l'offerta delle
prestazioni fornite dalla piazza svizzera abbia
a restare coinvolgente, affinché segnatamente
si riesca a contenere l'esportazione di posti
di lavoro, il nostro Paese deve aprirsi in
misura maggiore agli investitori stranieri. In
effetti, gli investimenti stranieri diretti in
Svizzera sono calati in misura allarmante. Nel
1989 furono ancora 3'687 milioni di franchi,
nel 1993, con -344 milioni di franchi, vi fu un
vero e proprio disinvestimento. Nello stesso
tempo sono invece aumentati ancora,
leggermente, gli investimenti svizzeri diretti
all'estero (1989: 9'155 mio; 1993: 9'566 mio di
franchi). Certamente questo massiccio
decremento degli investimenti stranieri diretti
non è da ricondurre alla Lex Friedrich
soltanto. Quest'ultima ha tuttavia contribuito
a tale evoluzione, considerato che costituisce
un freno alla libera circolazione dei capitali.
22.	Facilitare l'impianto di nuove imprese
economiche grazie a un allentamento degli
ostacoli amministrativi. Con la revisione della
Lex Friedrich si intende creare, per le aziende
straniere, un'attrattiva supplementare a
fondare domicilio in Svizzera: se intendono
comperare nel nostro Paese fondi per la
realizzazione della loro impresa, esse non
avranno in avvenire più bisogno alcuno di
autorizzazioni. Gli investitori stranieri che
acquistano in Svizzera fondi soltanto allo
scopo d'investimento senza volere dispiegare
attività economiche proprie, si vedranno
riconosciuto il permesso d'acquisto soltanto se
saranno disposti a mettere i relativi fondi a
disposizione di industria o artigianato (cfr.
ad esempio l'area dismessa di Sulzer a
Winterthur). In effetti non c'è motivo alcuno
di intralciare l'acquisto di fondi da parte di
persone all'estero, fondi che contribuiscono a
rafforzare la produttività economica.
23.	In principio più nessuna limitazione per
partecipazioni straniere a società con
proprietà fondiaria in Svizzera. Contribuisce
inoltre alla rivitalizzazione dell'economia il
fatto che giusta la revisione, gli investitori
stranieri potranno senz'altro acquistare
partecipazioni di tali società che dispongono
in Svizzera di rilevante proprietà fondiaria.
Secondo il diritto vigente tale acquisto è
possibile - senza altre condizioni - soltanto
nel caso di società le cui attività consistono
per meno di un terzo in fondi siti in Svizzera.
L'accertamento di tale premessa è spesso
all'origine di un forte dispendio
amministrativo e la prescrizione può far
desistere gli investitori stranieri da un
impegno in Svizzera.
24.	Ridurre le attività d'ordine amministrativo. Le
imprese straniere che eleggono domicilio in
Svizzera e a tale scopo intendono acquistare un
fondo, o investitori all'estero che vogliono
partecipare a società che dispongono di
proprietà fondiaria in Svizzera, non avranno
più bisogno di autorizzazione e risparmieranno
quindi un grande dispendio d'ordine
amministrativo per l'attuazione di ricerche e
il disbrigo di formalità. Venendo a scomparire
le pastoie burocratiche la piazza economica
svizzera pure diventa più stimolante.
Contemporaneamente anche lo Stato è in grado di
ridurre il dispendio amministrativo in materia
d'applicazione della Lex Friedrich.
3.	Parità di trattamento economico nell'interesse
dei cittadini svizzeri e stranieri
31.	Liberalizzazione internazionale sulla base di
reciprocità. In quanto Paese povero di materie
prime, la Svizzera può contare su buone
prospettive d'evoluzione soltanto se le è dato
l'accesso il più libero possibile al mercato
mondiale. Per questo motivo la Svizzera ha
sempre sostenuto gli sforzi di liberalizzazione
nell'ambito di OCSE nonché di GATT e GATS. La
liberalizzazione del commercio mondiale non è
però una pratica a senso unico. Chi intende
usufruirne deve anche fornire
controprestazioni. In concreto: se gli Svizzeri
all'estero possono fondare ditte, acquistare
abitazioni e terreni, un diritto analogo
dev'essere garantito anche agli stranieri in
Svizzera. La revisione della Lex Friedrich vuol
essere un contributo per l'attuazione di
relazioni economiche reciproche e corrette.
32.	La Svizzera, interlocutrice contrattuale
attendibile. Il nostro Paese - già da lungo
tempo - ha concluso, con quasi tutti i Paesi
dell'Europa occidentale, accordi di domicilio.
Questi prevedono fra l'altro che gli stranieri
ai quali è permesso risiedere in Svizzera
possono anche acquistare proprietà fondiaria.
La vigente Lex Friedrich viola questi accordi.
E' una circostanza che ha in parte causato
serie irritazioni fra i nostri partner
contrattuali stranieri. E' dato quindi un
pericolo rilevante che, in avvenire, essi
potrebbero in misura maggiore adottare misure
di ritorsione, dalle quali potrebbero essere
interessati tutti gli Svizzeri che, in
avvenire, intendessero acquistare fondi
all'estero, segnatamente però gli Svizzeri
dell'estero.
33.	Uguaglianza di opportunità per tutti gli
abitanti della Svizzera. Sullo sfondo delle
implicazioni internazionali di industria,
commercio e anche artigianato svizzeri non
possiamo permetterci, a lungo andare, di
discriminare gli stranieri nel nostro Paese. Lo
straniero che per lungo tempo o definitivamente
intende risiedere in Svizzera e, a tale
proposito, ha ottenuto il necessario permesso
rilasciato dalle autorità di polizia degli
stranieri (di norma un permesso di dimora o di
domicilio) deve potere, analogamente al
cittadino svizzero, acquistare un fondo in
Svizzera. Un diritto pari rivendichiamo noi
Svizzeri anche all'estero. Laddove siano
tuttora necessarie restrizioni per l'esercizio
di un'attività lucrativa (cfr. più oltre, punto
4), sarà criterio determinante la residenza,
non la nazionalità. E' un criterio accettato
anche dalla comunità internazionale degli
Stati.
34.	Trattamento corretto degli Svizzeri
dell'estero. Il principio della residenza è
fonte di certe restrizioni a carico degli
Svizzeri dell'estero. Fintanto che in materia
di acquisto di fondi non sarà attuata la piena
liberalizzazione - tale non sarà il caso
neppure dopo la revisione della Lex Friedrich -
gli Svizzeri dell'estero saranno trattati come
tutte le altre persone residenti all'estero. Il
legislatore ha però tenuto conto della
particolare situazione degli Svizzeri
dell'estero che, per l'aspetto emotivo,
intendono restare legati ancora a lungo al
nostro e loro Paese. Proprio in vista della
particolare situazione degli Svizzeri
dell'estero, il legislatore ha previsto che la
legge non si applica alle persone che per
almeno cinque anni hanno avuto domicilio legale
ed effettivo in Svizzera. Ciò significa che la
prima generazione, almeno, di Svizzeri
dell'estero può di norma acquistare proprietà
fondiaria in Svizzera ancora libera
dall'imposizione dell'autorizzazione.
Profitteranno inoltre in misura rilevante anche
gli Svizzeri dell'estero che potranno in ogni
caso conservare, dopo la revisione, il fondo
che è toccato loro in eredità, senza più
doverlo alienare come era il caso finora. Gli
Svizzeri dell'estero, quindi, non sono esposti
a rigore insopportabile. Questa
regolamentazione offre inoltre garanzia che i
nostri concittadini all'estero non siano
vittima di discriminazione nello Stato in cui
risiedono, ma che anzi possano, analogamente
agli indigeni, acquistare proprietà fondiaria.
4.	Calcolati accuratamente i rischi
41.	Permane il nocciolo duro della Lex Friedrich.
Consiglio federale e Parlamento sono coscienti
della presenza nella popolazione di un forte
timore per la svendita del suolo patrio. Si
tratta di paura, come dimostrato dalle
statistiche, eccessiva. In considerazione della
quota importante della popolazione residente
straniera e della scarsità di suolo in
Svizzera, tale timore è però comprensibile e
deve essere considerato seriamente. Inoltre,
nonostante lo strumentario della politica
economica si sia affinato nel corso degli
ultimi anni, nessun Paese è totalmente immune
da un brusco capovolgimento della curva
economica. Per questo motivo, il nocciolo duro
della Lex Friedrich (nessun acquisto di fondi a
scopo di puro collocamento di capitali, nessun
accesso al mercato immobiliare svizzero per il
ramo immobiliare straniero, contingentamento
delle abitazioni di vacanza).
42.	Nessun effetto verso un aumento dei prezzi sul
mercato immobiliare. La revisione della Lex
Friedrich non può portare a un nuovo
surriscaldamento del mercato immobiliare. Di
conseguenza, gli stranieri che acquistano un
immobile (ad es. un edificio locativo) per
scopi soltanto di investimento o speculazione,
senza metterlo a disposizione per l'esercizio
di ulteriori attività economiche o per la
realizzazione di abitazioni a scopo sociale non
otterranno, come finora, autorizzazione
d'acquisto. Per lo stesso motivo il settore
immobiliare straniero non potrà neppure in
avvenire operare in Svizzera. La revisione non
sarà quindi causa di un rincaro dello spazio
abitativo per gli Svizzeri.
43.	Resta limitato il mercato delle abitazioni di
vacanza per gli stranieri. Anche dopo la
revisione della Lex Friedrich, gli stranieri
potranno acquistare residenze di vacanza
soltanto nell'ambito di un sistema di
contingentamento. Il mercato degli appartamenti
di vacanza resta quindi riservato in primo
luogo agli Svizzeri. In effetti, anche se i
problemi relativi all'insediamento in relazione
agli appartamenti di vacanza sono in gran parte
d'origine indigena, le difficoltà in tale
contesto non devono essere inutilmente
inasprite in relazione alla revisione della Lex
Friedrich.
44.	Gli immobili non esercitano un'attrazione
speciale per il riciclaggio di denaro. Il
nostro Paese deve in effetti lottare in modo
risoluto contro il riciclaggio di denaro.
Consiglio federale e Parlamento hanno a tale
scopo adottato una serie di misure. Fra l'altro
sono state emanate disposizioni penali contro
il riciclaggio di denaro e contro le
organizzazioni criminali: inoltre è stato
istituito un Ufficio centrale per la lotta
contro la criminalità organizzata.
L'acquisto di fondi non è particolarmente
adatto per l'occultamento di denaro sporco, per
il semplice motivo che devono a tale proposito
essere rispettate esigenze d'ordine formale,
vale a dire che l'acquisto abbisogna di
autenticazione ufficiale. Si aggiunge poi il
fatto che il trasferimento del prezzo
d'acquisto avviene di norma tramite una banca.
Quest'ultima, come tutti gli altri enti attivi
professionalmente nel settore finanziario, è
obbligata a chiarire l'origine dei mezzi
finanziari, rispettivamente dell'avente diritto
economico. Essa si renderebbe perseguibile nel
caso non procedesse a tali chiarimenti. Il
compratore straniero, poi, che richiesto del
tipo di pagamento che intende scegliere,
dichiarasse al notaio di voler pagare in
contanti, si renderebbe sospetto e dovrebbe
attendersi una denuncia.
Certo che è più difficile riconoscere il
riciclaggio di denaro sporco se uno straniero
acquista quote di una società i cui attivi sono
costituiti, fra l'altro, da fondi. In effetti,
per l'acquisto di azioni o altre
partecipazioni, dopo la revisione non è più
necessaria autorizzazione di sorta, in modo che
risulta senz'altro più facile investire denaro
sporco. Questo problema si pone però in
generale per l'acquisto di quote di persone
giuridiche e non soltanto per le società che
contano fondi fra la loro proprietà. La
liberalizzazione della Lex Friedrich, di
conseguenza, non crea nuove difficoltà in tema
di riciclaggio di denaro sporco.
45.	La Lex Friedrich non è necessaria per garantire
la sicurezza militare. Nell'ambito
dell'esercito s'è fatta strada l'idea che
debbano essere tenuti segreti i fatti che
effettivamente possano risultare non
accessibili all'opinione pubblica. Per quanto
concerne gli edifici e gli impianti tale non è
in generale il caso. Per questo motivo
l'obbligo di richiedere l'autorizzazione da
parte di persone all'estero che intendono
acquistare un fondo nelle vicinanze di un
impianto militare non ha, negli ultimi tempi,
praticamente più rilievo di sorta. Negli anni
1991-1993, con 1782 istanze, in soltanto cinque
casi è stata negata l'autorizzazione.
L'abrogazione della clausola di protezione a
favore degli impianti militari non
pregiudicherà quindi in alcun modo la difesa
del Paese.

5.	Nessuna iniziativa precipitata
51.	L'abrogazione completa della Lex Friedrich non
entra in linea di conto. Nella recessione degli
ultimi anni molte organizzazioni e personalità
politiche hanno con veemenza richiesto
l'abrogazione totale della Lex Friedrich.
Consiglio federale e Parlamento non intendono
andare tanto lontano e vogliono attuare
un'apertura controllata che tenga conto delle
preoccupazioni di vaste cerchie della
popolazione in merito all'evoluzione del
mercato immobiliare.

Il Dipartimento federale di giustizia e
polizia, ai sensi di un politica attenta
all'evoluzione dei tempi, ha incaricato una
commissione peritale di esaminare in modo più
approfondito le implicazioni di un'eventuale
abrogazione totale della Lex Friedrich, ma di
comprendere in tale esame la questione di
misure sostitutive di diritto federale o
cantonale. Per il Consiglio federale è però
evidente che tale abrogazione può essere presa
in considerazione soltanto nel momento in cui
si disporrà delle necessarie esperienze con la
riveduta Lex Friedrich. Resta oggi quindi
questione aperta decidere se sarà in futuro
possibile una maggiore liberalizzazione del
mercato immobiliare. L'ultima parola spetta
comunque sempre al popolo.
52.	Commissione peritale: abrogazione della Lex
Friedrich accompagnata però da misure
fiancheggiatrici. La menzionata commissione
peritale giunge invero alla conclusione che la
Lex Friedrich potrebbe essere abrogata. La
commissione rileva tuttavia che, in caso di
abrogazione della legge, potrebbe aumentare in
modo molto rilevante la domanda di abitazioni
di vacanza da parte degli stranieri. Se la
legge dovesse in seguito essere abrogata,
occorrerebbe, mediante provvedimenti d'ordine
pianificatorio e, se del caso, fiscale,
contenere le conseguenze di un'incontrollata
evoluzione della costruzione di abitazioni di
vacanza con tutte le relative implicazioni
negative. L'abrogazione della Lex Friedrich
senza che vengano prese misure sostitutive è
quindi respinta anche dagli specialisti del
ramo.
53.	La revisione è un compromesso equilibrato. La
revisione segue la via del compromesso
elvetico. Il progetto ricerca l'equilibrio tra
gli interessi rivolti a una rivitalizzazione
dell'economia e il desiderio di un'evoluzione
ordinata nel settore del mercato svizzero degli
immobili. Con questa apertura controllata essa
costituisce un'opera di compromesso che può
essere accolta da tutti.

12 aprile 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa