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La legge sui brevetti entra in vigore il

Comunicato per la stampa

La legge sui brevetti entra in vigore il
1° settembre 1995
Durata protettiva complementare per i medicinali
protetti da brevetto

Il Consiglio federale ha posto in vigore con
effetto dal 1° settembre 1995 la riveduta legge
federale sui brevetti d'invenzione. La revisione
parziale della legge federale sui brevetti
d'invenzione era stata licenziata dal Parlamento il
3 febbraio 1995; il termine di referendum è
trascorso inutilizzato il 15 maggio 1995. Questa
revisione parziale intende sostenere la piazza
svizzera in quanto sede di industrie e istituzioni
di ricerca e ridurre gli svantaggi cui è esposta
l'industria svizzera nei confronti della
concorrenza estera.

Nocciolo della revisione parziale è l'introduzione
di certificati protettivi complementari per
medicinali. Tale titolo di protezione indipendente
prevede una durata di protezione suppletiva di
cinque anni al massimo per i medicinali e compensa
quindi, almeno parzialmente, la perdita effettiva
della durata di protezione conferita dal brevetto.
I medicinali soggiacciono in effetti a una lunga
procedura d'autorizzazione e sono in parte ammessi
al mercato soltanto anni dopo le richieste di
brevetto. In tale contesto, il Consiglio federale
ha ratificato pure una modificazione della
Convenzione sul brevetto europeo. La revisione
parziale della legge sui brevetti riprende inoltre
i punti incontestati di un precedente progetto di
revisione, la cui trattazione era stata sospesa dal
Parlamento nel 1991.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso i necessari
adeguamenti dell'ordinanza sui brevetti nonché
dell'ordinanza sulle tasse in materia di proprietà
intellettuale, adeguamenti che ha pure posto in
vigore con effetto dal 1° settembre 1995.

17 maggio 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa