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Abbassamento della maggiore età civile e

Comunicato per la stampa

Abbassamento della maggiore età civile e
matrimoniale a 18 anni d'età
Il Consiglio federale pone in vigore la modificazione
del Codice civile a partire dal 1° gennaio 1996

Il Consiglio federale pone in vigore l'abbassamento
della maggiore età civile e matrimoniale con effetto
al 1° gennaio 1996. I giovani capaci di discernimento
che hanno compiuto 18 anni d'età potranno, a partire
da tale data, conchiudere contratti di qualsivoglia
genere e sposarsi; essi acquisiscono quindi
l'esercizio dei diritti civili. La relativa
modificazione del Codice civile svizzero (CC) è stata
licenziata dal Parlamento il 7 ottobre 1994; il
termine per inoltrare referendum è scaduto
inutilizzato il 16 gennaio 1995.

Il nuovo limite d'età di 18 anni è applicato
senz'altro laddove una prescrizione per una
conseguenza giuridica faccia riferimento alla
maggiore età civile. Questo effetto è stato corretto
su base legislativa nel diritto federale soltanto
laddove l'esito sarebbe risultato urtante,
segnatamente nel diritto delle assicurazioni sociali
e dell'assistenza. Per contro, se una disposizione
stabilisce un limite d'età proprio, il nuovo diritto
non è all'origine di modificazioni di sorta. Questi
principi si applicano anche al diritto cantonale
pubblico. Se quest'ultimo fa riferimento alla
maggiore età civile, la stessa conseguenza giuridica
sopraggiunge, in avvenire due anni prima. I Cantoni
devono esaminare, entro il 1° gennaio 1996, la
necessità di prevedere eccezioni a siffatto
principio.

Concretato il diritto a una prima formazione adeguata

Contemporaneamente all'abbassamento della maggiore
età civile e matrimoniale è stata modificata la
prescrizione concernente l'obbligo di mantenimento,
da parte dei genitori, del figlio maggiorenne che non
abbia ultimato la formazione. Giusta il nuovo
diritto, il figlio ha la pretesa a una prima
formazione adeguata. Tale diritto è, in principio,
indipendente dal momento in cui ha inizio la
formazione. Del resto, il diritto transitorio prevede
esplicitamente che i contributi per il mantenimento,
fissati prima del 1° gennaio 1996 (ad es. in una
sentenza di divorzio), sono tuttora dovuti, per
legge, fino al compimento del 20mo anno d'età del
figlio. E' previsto inoltre che, in caso di divorzio,
il contributo per il mantenimento del figlio può
essere fissato anche per dopo il compimento della
maggiore età.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

31 marzo 1995

Ulteriori informazioni: Thomas Sutter, Ufficio
federale di giustizia, tel. 322 41 76