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Maggiore concorrenza nel mercato

Comunicato per la stampa

Maggiore concorrenza nel mercato
automobilistico
Consiglio federale facilita l'importazione dei veicoli
a motore

Il Consiglio federale intende facilitare in modo
rilevante l'importazione dei veicoli a motore. Esso ha
a tale scopo armonizzato le prescrizioni tecniche per
veicoli stradali con le prescrizioni europee nonché
semplificato la procedura dell'approvazione del tipo.
Le norme sui gas di scarico e i rumori permangono a
livello svizzero o sono rese più severe. Sono ridotte
le formalità. Dal nuovo ordinamento il consumatore può
trarre un utile diretto.

Il Consiglio federale ha accantonato le barriere
commerciali tecniche nel settore dei veicoli stradali e
adempiuto l'obiettivo che si era prefisso il 30 giugno
1993 nel quadro delle misure di rivitalizzazione
dell'economia. La revisione corrisponde anche alle
raccomandazioni della Commissione dei cartelli per il
miglioramento delle condizioni di concorrenza sul
mercato dell'automobile, nella misura in cui è
possibile a livello d'ordinanza senza revisione della
legge sulla circolazione stradale (LCStr). Le
modificazioni entanto in vigore il 1° ottobre 1995.

Semplificazione e maggiore concorrenza

La nuova ordinanza concernente l'approvazione del tipo
di veicoli stradali (OATV) raccoglie le prescrizioni
fissate oggi in diverse ordinanze e apporta le
innovazioni seguenti:
*	Il rilascio dell'approvazione per un tipo di veicolo
viene facilitato in modo determinante. Si rinuncia a
un esame tecnico del veicolo ove siano esibite le
relative approvazioni secondo il diritto UE o ECE.
Inoltre l'approvazione del tipo sarà rilasciata in
avvenire soltanto ancora mirata sul singolo veicolo.
Importatori paralleli possono quindi, sulla base di
un'approvazione del tipo già rilasciata al primo
importatore, immettere veicoli in commercio, fatto
che porta una maggiore concorrenza tra gli offerenti
di veicoli dello stesso tipo.

*	Veicoli il cui tipo è stato approvato in Svizzera
potranno in avvenire, senza limitazioni quanto al
numero, essere importati da chiunque ed essere
ammessi. Chi intende fare uso di questa possibilità,
deve farsi registrare, dietro versamento di un
emolumento di 300 franchi, presso l'Ufficio federale
di polizia (UFP) quale detentore dell'approvazione
del tipo. Egli vale quindi come importatore
professionale ed è obbligato ad attuare, a proprie
spese, eventuali azioni di richiamo e di rimessa in
stato, ove in occasione dell'esame della conformità
nell'ambito della sorveglianza sul mercato dovesse
risultare che ha importato in Svizzera e immesso in
commercio veicoli non rispondenti alle prescrizioni.

*	L'obbligo dell'approvazione del tipo e il
conseguente esame di conformità (sorveglianza sul
mercato) vale soltanto per gli importatori
professionisti, non però per le persone che
acquistano all'estero un veicolo per uso proprio.

	Chi importa soltanto un'automobile per anno e tipo
vale quale importatore per uso proprio ed è
esonerato dall'obbligo dell'approvazione del tipo.
Egli può notificare il veicolo direttamente al
Cantone per l'ammissione alla circolazione ove per
il veicolo sia dato un certificato di conformità UE.
Quest'ultimo è rilasciato nell'UE per lal maggior
parte dei nuovi tipo di automobili, a partire dal
1996, per ogni singolo veicolo. Se tale certificato
non è dato, l'esonero dell'approvazione del tipo è
deciso dietro richiesta dell'interessato dall'UFP.

Ripresa delle prescrizioni UE sull'equipaggiamento

Le modificazioni circostanziate hanno richiesto una
revisione totale dell'ordinanza concernente la
costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali
(OEC) chiamata ora ordinanza concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali (OETV). Dettagli
dell'armonizzazione sono disciplinati in due nuove
ordinanze concernenti le esigenze tecniche per gli
autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)
nonché le esigenze tecniche per i trattori agricoli
(OETV 2). L'innovazione più importante concerne la
ripresa delle prescrizioni UE sui rumori e i gas di
scarico, comprese le disposizioni transitorie. Le
prescrizioni vigenti o decise nell'UE sui rumori e i
gas di scarico sono comparabili con quelle svizzere
corrispondenti. Con l'armonizzazione sono inoltre
introdotte le classi di veicoli secondo l'UE. Altre
importanti modificazioni concernono per gli autoveicoli
pesanti l'impianto limitatore di velocità, il
dispositivo di protezione laterale posteriore nonché
gli odocronografi.

Sono inoltre semplificate le prescrizioni
dell'equipaggiamento per i velocipedi (cfr. comunicato
per la stampa a pagina 4). Nell'interesse degli utenti
più deboli della strada gli archetti di protezione
frontale apposti sui veicoli a motore saranno in
avvenire ammessi soltanto se in caso di collisioni,
segnatamente con pedoni o ciclisti, non costituiscono
un pericolo suppletivo di ferimento. I veicoli in
circolazione non più rispondenti a queste severe
esigenze dovranno essere adattati entro il 1° aprile
1996 al più tardi.
Gli autoveicoli nuovi e i trattori agricoli che vengono
ammessi alla circolazione devono in principio

rispondere alle esigenze dell'OETV 1 e OETV 2. I
documenti necessari per l'ammissione possono essere
provati mediante l'approvazione generale UE,
certificato di conformità UE o nella forma di singole
approvazioni parziali UE. I veicoli per i quali non è
possibile presentare tutti i documenti relativi ai
controlli, veicoli di piccole serie o di fine serie
nonché veicoli che non fanno parte dei settori non
armonizzati nel UE1 possono essere esaminati e ammessi
secondo le esigenze dell'OETV:

Ulteriori informazioni rilascia il Signor Albert
Ramseyer, vicedirettore dell'Ufficio federale di
polizia (Divisione principale circolazione stradale),
tel. 031/963 42 93

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa
21 giugno 1995

Catarifrangente anteriore sui velocipedi a partire dal
1° luglio 1995

A partire dal 1° luglio 1995, i velocipedi devono
essere muniti di un catarifrangente anteriore bianco
(occhio di gatto). La nuova ordinanza sulle esigenze
tecniche ai veicoli stradali (OETV) ammette anche fogli
retroflettenti, nella misura in cui siano visibili al
riverbero di un faro di profondità del veicolo a motore
a una distanza di 100 metri.

Dal 1° febbraio 1994 sono ammessi anche i velocipedi
con luci estraibili. Con la rinuncia alla disposizione
giusta la quale tutti i velocipedi devono essere muniti
stabilmente di luci, il Consiglio federale aveva nel
contempo stabilito che tutti i velocipedi devono essere
muniti durevolmente di catarifrangenti che illuminano
verso il davanti. Il catarifrangente anteriore
incrementa con un dispendio tecnico e finanziario
minimo la sicurezza dei ciclisti. In ragione di
difficoltà di forniture, la primavera scorsa il
Consiglio federale aveva prorogato di un anno il
termine di transizione.

Su pedali da corsa, pedali di sicurezza e pedali
speciali, l'OETV non prescrive piú catarifrangenti. I
velocipedi, inoltre, non devono piú portare un supporto
sul quale deve figurare il contrassegno
dell'assicurazione: il contrassegno potrà in avvenire
essere apposto ben visibile in qualsiasi posizione sul
velocipede.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa