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Nuova banca dati per reati irrisolti e ricerca

Comunicato per la stampa

Nuova banca dati per reati irrisolti e ricerca
di oggetti
Il Consiglio federale licenzia la riveduta ordinanza
RIPOL

Il Consiglio federale ha creato le basi legali allo
scopo di completare il sistema informatizzato di
polizia (Ripol) con una banca dei dati per i reati
irrisolti e la ricerca di oggetti (ad es., oggetti
d'arte, gioielli, armi, documenti d'identificazione).
Ha approvato la riveduta ordinanza Ripol e l'ha posta
in vigore con effetto al 1° agosto 1995. L'autunno
prossimo i primi Cantoni saranno collegati alla nuova
banca dei dati.

Già poco tempo dopo l'introduzione, a livello
nazionale, della ricerca delle persone e dei veicoli
nell'anno 1991, la maggior parte dei Cantoni pretesero
(segnatamente quelli che operavano con sistemi
cartacei) di completare il Ripol con una banca dei dati
per la ricerca di oggetti. Dai chiarimenti ai quali
avevano proceduto l'Ufficio federale di polizia (UFP),
competente per il Ripol, nonché i corpi di polizia dei
Cantoni, risultò che una ricerca improntata unicamente
sugli oggetti non avrebbe risposto completamente alle
necessità. In effetti non ogni ricerca avviene nel
contesto di un reato (furto, ricatto, rapina, ecc.).
L'UFP giunse quindi alla conclusione doversi creare una
banca dei dati non soltanto per la ricerca delle cose,
bensì anche per chiarire i reati irrisolti.

Insieme ai corpi cantonali di polizia e al corpo delle
guardie di frontiera, l'UFP elaborò la concezione per
una nuova banca dei dati, assolutamente separata dalle
banche dei dati esistenti per la ricerca delle persone
e dei veicoli. Le autorità preposte alle indagini
potranno quindi disporre, grazie a una procedura di
richiamo a livello nazionale e le possibilità di
ricerca al di là delle frontiere cantonali, di un mezzo
ausiliario efficace nella lotta contro la criminalità
nazionale e internazionale.

Accesso delle rappresentanze svizzere al Ripol
L'ordinanza riveduta stabilisce le autorità che possono
essere collegate direttamente (on-line) al sistema,
allo scopo di adempiere i compiti che la legge impone
loro. Ora potranno avere accesso al Ripol anche le
rappresentanze svizzere all'estero. Con l'accesso alla
banca dei dati di ricerca delle persone si intende
impedire che siano rilasciati visti d'entrata a
stranieri, contro i quali è stato ad esempio deciso un
divieto d'entrata o che sono stati segnalati perché
ricercati. Con tale banca dei dati si può anche
impedire che a cittadini svizzeri, contro i quali è
dato un mandato di cattura, sia prorogato il passaporto
o ne venga rilasciato uno nuovo. Con l'accesso alla
banca dei dati per la ricerca di oggetti si vuole
impedire che persone abbiano a procurarsi vantaggi con
documenti rubati.

Sarà d'ora in poi possibile un raccordo on-line con
servizi stranieri di Interpol, segnatamente degli Stati
vicini. Tale raccordo è limitato alla ricerca di
oggetti: è per contro escluso un raccordo ai dati
personali. Raccordi on-line di servizi Interpol
nazionali a banche di dati internazionali per la
ricerca di oggetti esistono in Europa già da lungo
tempo.

Con la revisione dell'ordinanza Ripol del 27 giugno
1990 si procede anche a due adeguamenti d'ordine
formale. L'ordinanza riveduta non contiene più
regolamentazioni concernenti informazione,
rettificazione e distruzione degli atti, bensì rinvia
alla legge federale sulla protezione dei dati, entrata
in vigore il 1° luglio 1993. Si viene quindi ad
applicare senza restrizioni la pertinente
regolamentazione dei diritti concernenti le persone
interessate, segnatamente il diritto a informazione,
rettificazione e cancellazione. Un adeguamento formale
è richiesto inoltre dalla base legale entrata in vigore
il 1° luglio 1993 (art. 351bis del Codice penale
svizzero).

19 giugno 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa