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Avamprogetto di revisione del diritto sulle

Comunicato per la stampa

Avamprogetto di revisione del diritto sulle
fondazioni sarà rielaborato
Controverso il divieto di fondazioni con scopo
economico preminente

L'avamprogetto di revisione del Codice civile (diritto
sulle fondazioni e pubblicazione dei contratti
matrimoniali e dei patti successori) è stato accolto in
misura controversa in procedura di consultazione. Un
bisogno di normativa in materia di diritto sulle
fondazioni è invero sentito da più parti: diversi punti
della revisione sono però stati oggetto di critica. Il
Consiglio federale ha quindi incaricato il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP) di rielaborare,
d'intesa con la sorveglianza in materia di fondazioni
nel Dipartimento federale dell'interno (DFI),
l'avamprogetto alla luce dei risultati della
consultazione.

I pareri sono divisi soprattutto in merito al punto
centrale dell'avamprogetto, costituito dal divieto di
costituire fondazioni con scopo economico preminente. I
Cantoni hanno fondamentalmente accolto questa
modificazione, criticando tuttavia il tenore di singole
nuove disposizioni. PDC, PSS e PL accolgono
favorevolmente il divieto proposto, PLR e UDC,
respingono invece un divieto globale. Le organizzazioni
interessate respingono il divieto di costituire
fondazioni d'aziende. I pareri espressi, fortemente
divergenti tra loro, esigono quindi un riesame della
controversa questione nel rispetto delle tendenze di
revisione e della pertinente coordinazione nel settore
del diritto delle società.

Anche in merito alle esigenze relative all'assegnazione
di un patrimonio adeguato alla fondazione che abbia a
garantirne la capacità di sopravvivere, i pareri sono
divisi. Mentre questa innovazione è respinta dalla
maggioranza delle organizzazioni interessate, è invece
accolta detta una maggioranza dei Cantoni. Quanti la
sostengono respingono però un'interpretazione
restrittiva di questa disposizione. Quest'ultimi
ritengono la costituzione di fondazioni possibile pure
con un capitale iniziale insufficiente, sempre che le
previsioni in merito a successive devoluzioni possano
essere documentate.

La grande maggioranza di tutti i destinatari della
procedura di consultazione respinge la procedura
obbligatoria d'esame preliminare. L'innovazione
proposta prevedeva che una fondazione potesse essere
iscritta nel registro di commercio soltanto dopo che
l'autorità di vigilanza sulle fondazioni avesse
certificato con una decisione la legalità dell'atto di
costituzione. I Cantoni non vedono motivo alcuno di
divergere dalla prassi che finora ha fornito buone
prove: con una procedura informale, il progetto
dell'atto di costituzione della fondazione viene
sottoposto, per valutazione, all'autorità di vigilanza,
prima dell'iscrizione nel registro di commercio. Per le
organizzazioni interessate la procedura d'esame
preliminare è in contrasto con l'ordinamento di diritto
privato, improntato sui principi di libertà. In
considerazione di questi argomenti, il Consiglio
federale rinuncia all'introduzione di una procedura
obbligatoria d'esame preliminare.

19 giugno 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Markus Ducret, Ufficio federale di giustizia, tel.
031/322 41 81