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Inchiesta mascherata disciplinata in modo preciso

Comunicato per la stampa

Inchiesta mascherata disciplinata in modo preciso
DFGP invia avamprogetto in consultazione

Occorre regolamentare a nuovo premesse e procedura dell'inchiesta
mascherata, tenendo conto contemporaneamente e in maniera
equilibrata dei due elementi importanti dello Stato di diritto: i
diritti fondamentali devono essere protetti, l'ingiustizia
dev'essere sanzionata. Il Consiglio federale ha autorizzato il
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a inviare in
procedura di consultazione, fino al 30 ottobre 1995,
l'avamprogetto elaborato da un gruppo di studio.

Alfine di facilitare l'attività d'inchiesta nell'ambito della
droga, la legge federale sugli stupefacenti prevede che i
funzionari di polizia che, allo scopo d'indagine, accettano
un'offerta, risp. prendono in consegna stupefacenti -
direttamento o per il tramite di terzi - non sono punibili, anche
se non rivelano la propria identità e funzione. I successi più
recenti delle indagini in materia mostrano, come l'inchiesta
mascherata sia lo strumento più efficace nella lotta contro il
traffico di vasta portata e a livello internazionale degli
stupefacenti.

Regolamentazione nella legge federale sugli stupefacenti e nella
procedura penale federale
Nonostante la pratica della Corte europea non richieda un
fondamento legale esplicito per l'inchiesta mascherata, è sensato
disciplinarne in modo unitario premesse e procedura per Cantoni e
Confederazione. Il gruppo di studio DFGP  propone quindi una
revisione della legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta
mascherata può essere impiegata, nell'ambito delle competenze
della Confederazione, quale adeguato strumento di ricerca, in
determinate situazioni, anche al di fuori della lotta contro i
reati nel campo degli stupefacenti (ad es. nel controspionaggio).
Il gruppo di studio propone quindi anche una regolamentazione
analoga nella procedura penale federale, che tuttavia non
permette all'agente infiltrato di commettere atti punibili.
Poiché la Confederazione non possiede la competenza per
disciplinare l'inchiesta mascherata nel contesto della procedura
penale cantonale, i Cantoni sono tenuti a regolarne autonomamente
l'impiego; la regolamentazione nella procedura penale federale,
potrebbe servire quindi, ai Cantoni come modello per il diritto
di procedura penale.

Preminentemente passivo, ma conforme al ruolo assunto
Il gruppo di studio giudica l'impiego dell'inchiesta mascherata
ammissibile soltanto in caso di reato grave in materia di
stupefacenti o se esistono addentellati con la criminalità
organizzata. Nel quadro dell'inchiesta mascherata i funzionari di
polizia svolgono soprattutto passivamente indagini sull'attività
delittuosa, senza però provocare mediante propria influenza la
disponibilità a commettere il reato e ad assumere comportamento
punibile. I funzionari di polizia che conducono un'inchiesta
mascherata non sono però costretti ad assumere un atteggiamento
veramente passivo, bensì possono agire in modo conforme a quanto
richiesto dal ruolo assunto. Sono possibili, ad es. un acquisto
probatorio, un anticipo per un futuro acquisto o l'esibizione di
una somma di denaro che serva a documentare così la disponibilità
a pagare. Se i funzionari dovessero superare il limite
dell'intervento ammissibile, è previsto un divieto di
utilizzazione delle prove, ottenute grazie alle informazioni
raccolte.

Carattere sussidiario dell'intervento
Un intervento che mira ad avviare o a concludere un affare
fittizio può essere ordinato soltanto a titolo sussidiario, vale
a dire, soltanto a condizione che altre operazioni d'istruzione
non abbiano dato esito positivo oppure se le indagini
risultassero vane o sproporzionatamento ardue, senza il ricorso a
un'inchiesta mascherata. Se per un intervento, è preparata
un'identità presa a prestito e avviato o concluso un affare
fittizio, è richiesta un'approvazione giudiziaria. Prima
dell'intervento, all'agente infiltrato è rilasciata, con
approvazione giudiziaria, una promessa di riservatezza, vale a
dire che la sua identità è tenuta segreta anche a conclusione
dell'intervento.

Durante l'operazione gli agenti infiltrati necessitano in pratica
di un'identità presa a prestito (=identità modificata) che regga
anche l'esame da parte dell'organizzazione criminale. A questo
proposito sono allestiti documenti "falsificati, veri". Il gruppo
di studio propone quindi una modificazione del Codice penale
svizzero, nel senso che l'allestimento di documenti "falsificati,
veri", approvato da un giudice, deve rimanere impunito.

Sospesa la revisione sulla sorveglianza telefonica
Nel progetto originale, il gruppo di studio aveva presentato
inoltre una nuova regolamentazione della sorveglianza telefonica,
valida anche per i Cantoni. La Commissione di gestione (CG) del
Consiglio nazionale aveva proposto, in un pertinente progetto
alternativo, di limitare la nuova regolamentazione alla
sorveglianza telefonica, ordinata dalle autorità federali. Tale
questione è stata esposta, in seguito, alla Conferenza dei
direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP), che si è
espressa- a maggioranza - a favore di una regolamentazione che
regga la sorveglianza telefonica della Confederazione. Secondo il
parere della CDCGP non esiste il bisogno di un nuovo
disciplinamento, poiché quello finora vigente ha dato buoni
risultati. La CG del Consiglio nazionale e il DFGP hanno alla
fine convenuto di sospendere i lavori di revisione della
sorveglianza telefonica e di inviare in procedura di
consultazione soltanto le disposizioni concernenti l'inchiesta
mascherata.
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

7 luglio 1995
Ulteriori informazioni: Urs Paul Holenstein
031/324 48 25 o Bernard Werz 031/324 48 21