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Proteggere la popolazione contro gli abusi in

Comunicato per la stampa

Proteggere la popolazione contro gli abusi in
materia d'armi
DFGP indice consultazione sul disegno di legge della
commissione peritale

La popolazione dev'essere protetta efficacemente
contro gli abusi in materia d'armi grazie a un
disciplinamento restrittivo e dettagliato
dell'acquisto, del porto e del commercio in materia
di armi. Contemporaneamente però devono restare
garantiti le tradizioni di libertà e i diritti di
militi, cacciatori, tiratori e collezionisti. Sono
questi i principi ai quali si sono improntati i
lavori della commissione peritale che ha proceduto
all'elaborazione dell'avamprogetto di legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. Il
Consiglio federale, dopo aver preso conoscenza del
progetto di legge, ha autorizzato il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP) a sottoporre
le proposte della commissione peritale ai partiti e
ai Cantoni nonché alle organizzazioni e istituzioni
interessate a consultazione fino alla fine di maggio
1995.

Il Concordato dei Cantoni del 27 marzo 1969 sul
commercio di armi e di munizioni non risponde più
alle esigenze odierne. Esso non ingloba le armi
lunghe (fatta eccezione per le armi per il tiro a
raffiche) e non contiene disposizioni sul porto
d'armi e sull'acquisto di armi da parte di
stranieri. Queste lacune saranno colmate dalla legge
sulle armi. Base della nuova legge è l'articolo
40bis della Costituzione federale ("La
Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi
in materia di armi, accessori di armi e munizioni",
accolto da popolo e Cantoni nella votazione del 26
settembre 1993 con il 86,3% dei voti sí.

Armi lunghe disciplinate come armi corte da fuoco
Il progetto di legge della commissione peritale
disciplina le armi lunghe come le armi corte da
fuoco (armi antiche ad avancarica, ad aria compressa
e a CO2) che raramente vengono usate per scopi
abusivi, ma non sono sottoposte alla legge sulle
armi. Sono vietati acquisto, porto nonché
importazione ed esportazione e transito delle
seguenti armi: armi per il tiro a raffiche, congegni
che liberando energie riducono la capacità di
resistenza della persona o nuocciono in modo
durevole alla salute della persona (ad es.
apparecchi per l'elettrochoc), armi che simulano
oggetti d'uso corrente, congegni che spruzzando o
polverizzando sostanze nuocciono in modo durevole
alla salute della persona (fatta eccezione per gli
spray che servono all'autodifesa senza effetti che
pregiudicano durevolmente la salute), coltelli a
molla, coltelli a scatto e coltelli pieghevoli
utilizzabili con una mano sola nonché tirapugni,
manganelli, sfollagente e stelle da lancio.

Disciplinamento restrittivo o liberale dell'acquisto
d'armi
La commissione peritale, di parere diviso in merito
al disciplinamento dell'acquisto di armi, propone
quindi due varianti: secondo la variante restrittiva
occorre un permesso d'acquisto di armi per ogni
alienazione. La variante liberale prescrive un
obbligo del genere soltanto per l'acquisto di
un'arma dal commerciante d'armi; per alienazioni fra
privati (vendita, donazione, locazione, ecc.),
incombe all'alienante il rispetto di un dovere di
diligenza nonché un obbligo di comunicare alle
autorità competenti. Secondo le due varianti gli
Svizzeri domiciliati all'estero e gli stranieri
senza permesso di domicilio devono in ogni caso
esibire un permesso d'acquisto di armi.

Per fucili a un colpo o a più canne e fucili a
ripetizione (ad es. fucili da caccia), i cittadini
svizzeri e gli stranieri con permesso di domicilio
non abbisognano di permesso d'acquisto d'armi,
poiché tali armi, a parere della commissione
peritale non vengono di norma usati per scopi
abusivi. Sono invece valutati come pericolosi i
fucili a ripetizione a pallini o a caricamento
automatico e sottoposti, quindi, all'obbligo del
permesso d'acquisto di armi. I militi dell'esercito
non abbisognano di un tale permesso per l'arma di
ordinanza.

Per poter acquistare munizione, cittadini svizzeri e
stranieri con permesso di domicilio devono esibire
un documento d'identità, risp. anche il permesso di
domicilio. Svizzeri domiciliati all'estero e
stranieri senza permesso di domicilio hanno inoltre
da presentare un permesso d'acquisto di munizione.

Permesso di porto d'armi con o senza prova delle
necessità?
Il porto d'armi sarà sottoposto all'obbligo di
richiedere l'autorizzazione anche nei 12 Cantoni1 in
cui non era finora necessario. Tale permesso sarà
rilasciato soltanto dopo aver superato un esame di
capacità; la formazione necessaria a tale scopo deve
garantire un impiego dell'arma adeguato alle
circostanze. A proposito della questione a sapere se
il richiedente debba fornire inoltre la prova della
necessità, i membri della commissione peritale pure
erano di parere discorde. I fautori di una variante
più restrittiva considerano la prova della
necessità, come prescritto in dodici Cantoni2,
misura preventiva. Essi ritengono che rinunciarvi
nella legge federale e, quindi, la rinuncia alla
prova della necessità in questi Cantoni, è
inconciliabile con il mandato, accolto con il nuovo
articolo costituzionale 40bis, di lottare contro gli
abusi. I fautori di una variante più liberale
intendono invece desistere da siffatta esigenza
poiché reputano non provato un aumento della
sicurezza grazie a questa misura e considerato che
non è possibile definire univocamente i criteri per
il riesame della prova della necessità.

Severe esigenze poste ai commercianti d'armi
Le premesse del conseguimento di una patente di
commerciante d'armi sono rese più severe. I
commercianti d'armi devono tra l'altro disporre di
veri e propri locali per espletare la loro attività;
si intende così mettere un freno, segnatamente al
problematico commercio di armi "al piano". I
commercianti d'armi patentati avranno inoltre
bisogno di un'autorizzazione per l'importazione,
l'esportazione e il transito professionali di
materiale non bellico. Occorre un'autorizzazione
anche per l'importazione, l'esportazione e il
transito non professionali di materiale non bellico.
Per cacciatori e tiratori sportivi, il Consiglio
federale può prevedere una procedura
d'autorizzazione abbreviata.

La legge sulle armi, infine, rende possibile anche
una migliore lotta transfrontaliera contro la
criminalità. Poiché con la creazione di una legge
federale e di norme penali di diritto federale è
data la premessa (punibilità da entrambe le parti),
affinché la Svizzera, in caso di violazioni
nell'ambito dell'acquisto o del porto di armi possa
concedere ed esigere l'assistenza giudiziaria.

	DIPARTIMENTO FEDERALE DI
GIUSTIZIA E POLIZIA
	Servizio informazione e stampa

20 febbraio 1995