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Il Consiglio federale trasmette al Parlamento il messaggio concernente

Comunicato per la stampa

Il Consiglio federale trasmette al Parlamento il messaggio concernente la
revisione totale della legge sullasilo

Il Consiglio federale ha licenziato lunedí il messaggio relativo alla revisione
totale della legge sullasilo e alla modificazione della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Il disegno di
legge si riconduce in ampia misura alla vigente legge sullasilo. Oggetto
principale del disegno di legge è la nuova regolamentazione sulla protezione
provvisoria nonché lo statuto giuridico degli stranieri da proteggere che hanno
abbandonato il loro Paese in ragione di eventi bellici. Sono inoltre mutate le
competenze relative alle decisioni sui casi di rigore umanitari e allassistenza
per i rifugiati riconosciuti. Modificazioni nel sistema di rimborso tra
Confederazione e Cantoni dovranno rendere possibili altre economie di costi.

La legge sullasilo vigente è entrata in vigore il 1° gennaio 1981. Poiché la
situazione nel settore dellasilo muta continuamente e rapidamente, la legge
sullasilo è stata nel frattempo riveduta già quattro volte; la modificazione
più importante è avvenuta con il decreto federale urgente del 22 giugno 1990
sulla procedura dasilo (DPA). Il 1° giugno 1993, il consigliere federale,
Arnold Koller, aveva istituito una commissione peritale allo scopo di
trasferire il DPA nel diritto ordinario e, contemporaneamente, proporre le
modificazioni necessarie. Tale commissione era diretta da Urs Hadorn, sostituto
del direttore dellUfficio federale dei rifugiati.

Furono ritenute urgenti misure volte a migliorare lesecuzione degli
allontanamenti. Per tale ragione questa parte della revisione della legge fu
portata avanti come legge federale concernente misure coercitive in materia di
diritto degli stranieri che, dopo la votazione dovuta a referendum, è stata
posta in vigore il 1° febbraio di questanno. Il Parlamento aveva prorogato, nel
mese di giugno 1995, la validità di durata del DPA, fino a fine 1997. La nuova
legge sullasilo dovrebbe quindi essere posta in vigore al più tardi entro il 1°
gennaio 1998.

Punti nodali del progetto

Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le innovazioni introdotte
con il DPA abbiano fornito buone prove, quanto allaccelerazione delle procedure
dasilo, insieme alla creazione di una commissione indipendente di ricorso in
materia dasilo. Tali innovazioni devono quindi essere assunte nel diritto
ordinario. In diversi altri settori sussiste, per contro, il bisogno di nuovi
ordinamenti. Poiché la legge sullasilo, in ragione delle numerose revisioni, è
divenuta poco chiara è stata scelta la forma della revisione totale.

Punto nodale del progetto è lordinamento relativo alla concessione temporanea
di protezione e allo statuto giuridico di tali persone. Valgono quali persone
bisognose di protezione quelle non perseguitate personalmente, non adempiendo
così le premesse per ottenere riconosciuta la qualità di rifugiato: in ragione
degli avvenimenti bellici nei rispettivi Paesi esse sono però da proteggere. Il
concetto della concessione temporanea di protezione è basato essenzialmente
sugli elementi seguenti: il Consiglio federale decide se a queste persone sia
concessa provvisoriamente protezione. La procedura - contrariamente a quanto
avviene per lattuale ordinamento relativo allammissione provvisoria per gruppi
- ha un assetto tale che le autorità non devono attuare procedure individuali
di sorta. Le persone interessate devono rientrare in patria non appena lo
permetta la situazione. La Confederazione può inoltre concedere un aiuto al
rientro in patria. La nuova normativa comporta uno sgravio rilevante della
procedura dasilo; circostanza che si evidenzierà nella riduzione dei costi
procedurali.

Nuovo è anche lordinamento dei cosiddetti casi di rigore nel settore dellasilo.
In futuro saranno lUfficio federale dei rifugiati e la Commissione di ricorso
in materia dasilo a decidere se, in merito al richiedente lasilo, si tratti di
un caso di rigore personale grave e si debba ordinare unammissione provvisoria,
non essendo ancora stata emessa una decisione cresciuta in giudicato, dopo
quattro anni dalla presentazione della domanda dasilo.

Ai Cantoni competono, in tale contesto, il diritto di presentare istanza nonché
ricorso. Si rinuncia così a una procedura relativamente complessa (proposta dei
Cantoni dopo quattro anni allattenzione dellUfficio federale degli stranieri,
possibilità di gravame al Servizio dei ricorsi del DFGP e, in ultima istanza,
al Tribunale federale), alleviando nel contempo il Tribunale federale,
competente come ultima autorità ricorsuale.

Soluzioni più economiche nel campo assistenziale

Nel settore dellassistenza è fatto un ulteriore passo nel promovimento di
soluzioni più economiche: anche i rimborsi della Confederazione per le
prestazioni assistenziali a favore dei rifugiati riconosciuti saranno versati
sotto forma di somme forfettarie. Inoltre la competenza relativa allassistenza
per tali persone non spetta più alle istituzioni di soccorso bensì ai Cantoni,
ai quali compete già di erogare le prestazioni assistenziali ai richiedenti
lasilo nonché alle persone ammesse provvisoriamente. I Cantoni sono liberi di
far capo alle istituzioni di soccorso nei casi summenzionati o quanto si tratta
di richiedenti lasilo.

Le nuove disposizioni introdotte nella LA e nella LDDS relative alla protezione
dei dati sono da ricondurre alla legge federale sulla protezione dei dati,
entrata in vigore il 1° luglio 1993. E poi creata la base legale per la
partecipazione finanziaria della Confederazione ai progetti dintegrazione per
gli stranieri.

4 dicembre 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni:

Urs Hadorn, sostituto del direttore UFR,
031/ 325 92 51
Matthias Keusch, Servizio giuridico UFR,
031/ 325 99 55