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Sarà estesa la durata massima del lavoro di utilità pubblica e della s

Comunicato per la stampa

Sarà estesa la durata massima del lavoro di utilità pubblica e della
semiprigionia

Il Consiglio federale ha deciso oggi diverse modificazioni dellordinanza 3 sul
Codice penale svizzero (OCP 3) che entrano in vigore il
1° gennaio 1996.

Il Codice penale autorizza il Consiglio federale, nellintento di promuovere
levoluzione dei metodi dellesecuzione delle pene e delle misure, a permettere
ai Cantoni, per un tempo determinato e in via sperimentale, lintroduzione di
forme desecuzione non previste dalla legge stessa (art. 397bis cpv. 4 CP). Il
Consiglio federale ha disciplinato queste nuove forme desecuzione
principalmente nellOCP 3. Giusta il diritto vigente il Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) può, su domanda, accordare ai Cantoni competenti per
lesecuzione penale, tra laltro i seguenti metodi alternativi desecuzione:

· la semiprigionia (SP) per pene privative della libertà fino a sei mesi;
· il lavoro di utilità pubblica (LUT) fino a 30 giorni.

Tali forme di esecuzione penale devono in avvenire poter essere applicate su un
lasso di tempo piú lungo e subire alcune modificazioni.

Per la semiprigionia le conseguenze sono le seguenti: ai Cantoni è reso
possibile in avvenire eseguire pene di detenzione e di carcerazione in forma di
semiprigionia fino a un anno nella misura in cui, per una simile durata piú
lunga, è esplicitamente garantita la necessaria assistenza ai condannati. I
Cantoni possono inoltre in avvenire affidare lesecuzione delle pene detentive e
di carcerazione in forma di semiprigionia anche a stabilimenti privati. Tali
stabilimenti saranno però costretti a rispondere a determinate premesse che
devono ancora essere elaborate dai Cantoni e dal DFGP.

In forma di lavoro di utilità pubblica (art. 3a) i Cantoni possono eseguire in
futuro pene privative della libertà fino a tre mesi, nel qual caso un giorno di
pena privativa della libertà equivarrà a quattro ore (invece delle otto
attuali) di lavoro di utilità pubblica. Di norma si devono fornire almeno 10
(finora 12) ore settimanali di lavoro dutilità pubblica.

Il regime di semiprigionia limita il soggiorno dei condannati nellistituzione
al tempo libero dagli impegni professionali, permettendo in tal modo ai
detenuti di continuare quindi il lavoro originario o la formazione. Il lavoro
dutilità pubblica sostituisce brevi pene privative della libertà pronunciata
senza sospensione condizionale, la cui utilità per la prevenzione di reati si è
manifestata da lungo tempo indubbiamente preponderante. Numerosi Cantoni hanno
introdotto negli ultimi anni la semiprigionia nonché il lavoro dutilità
pubblica e hanno generalmente fatto esperienze molto buone. Unulteriore prova
di queste forme alternative desecuzione, estesa ora su una durata maggiore, è
estremamente istruttiva per il disciplinamento definitivo nellambito della
revisione pianificata delle disposizioni generali del Codice penale (DG-CP).
Inoltre tale forma può attenuare la mancanza di posti nelle carceri, che si
pone in parte per lesecuzione delle pene, come è stato accertato dalla
Commissione peritale incaricata di trattare il postulato Gadient. Con queste
modificazioni lOCP 3 si avvicina parzialmente ai disciplinamenti contenuti
nellavamprogetto di revisione delle DG-CP.

Nellambito di uninchiesta condotta dalla Conferenza dei direttori cantonali di
giustizia e polizia nei Cantoni, la maggior parte di essi hanno accettato tutte
le modificazioni.

4 dicembre 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Per ulteriori informazioni:
Peter Müller, vicedirettore della Divisione principale del diritto penale,
Ufficio federale di giustizia, tel. 322 41 33.