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Il Consiglio federale proroga l'accordo con lo Sri Lanka concernente i

Comunicato per la stampa

Il Consiglio federale proroga laccordo con lo Sri Lanka concernente il
rimpatrio dei richiedenti lasilo respinti

Il Consiglio federale ha prorogato, oggi lunedì, laccordo con lo Sri Lanka
concernente il rimpatrio dei richiedenti lasilo respinti. La scadenza di tale
accordo era prevista per la metà di gennaio del 1996. Dopo che anche il Governo
dello Sri Lanka ha pure lasciato intravederne l approvazione, laccordo fissato
dintesa con lAlto Commissariato delle Nazioni Uniti per i rifugiati (ACNUR) nel
gennaio 1994, sarà valido ancora per un periodo di due anni. Esso contiene una
serie di provvedimenti atti a garantire un ritorno in Patria delle persone
interessate, nel rispetto della sicurezza e dignità. Le regolamentazioni prese
hanno fornito buoni risultati; parere condiviso da tutti gli Stati
partecipanti.

In ragione di difficoltà dordine politico ed economico, circa 30000 richiedenti
lasilo provenienti dallo Sri Lanka hanno cercato rifugio, dal 1984 in poi, in
Svizzera. Laffluenza maggiore si è avuta negli anni dal 1989 al 1991. A causa
della guerra civile che sconvolge sia la parte settentrionale come anche quella
orientale dello Stato insulare e dei flussi migratori risultanti allinterno
dello Sri Lanka, la Svizzera procedeva, fino allinizio del 1993, soltanto al
rimpatrio dei richiedenti lasilo respinti che avevano dato prova, nel nostro
Paese, di comportamento delittuoso, illegale o dissociale.

Dopo che la situazione nello Sri Lanka del sud era andata consolidandosi e
poiché si erano riscontrati chiari miglioramenti soprattutto nellambito del
rispetto dei diritto delluomo, lUfficio federale dei rifugiati venne alla
conclusione, nel corso del 1993, che si sarebbe potuto riprendere i rimpatri
verso lo Sri Lanka, nel senso di un equo trattamento con i richiedenti lasilo
provenienti da altri Stati. Nel gennaio del 1994 erano state fissate nellambito
di un accordo e dintesa con le autorità dello Sri Lanka nonché con lACNUR
misure fiancheggiatrici, al fine di garantire che i rimpatri si svolgessero
senza difficoltà alcuna.

Tali misure prevedono essenzialmente i punti seguenti:

A tutte le persone che ritornano in Patria sono rilasciati documenti di viaggio
e di legittimazione validi.

Nessuno deve ritornare contro la propria volontà in regioni colpite dalla
guerra civile.

In caso di difficoltà inerenti la sicurezza le persone rimpatriate possono
rivolgersi allAmbasciata di Svizzera a Colombo o allACNUR. Questultimo ha
firmato con il Governo dello Sri Lanka un accordo nel quale sono fissate le
competenze.

Le persone senza domicilio al momento del rimpatrio possono alloggiare, in un
primo tempo, nei locali gestiti dalla Croce Rossa srilankese.

Sulla base dellaccordo sono circa 400 i cittadini dello Sri Lanka che hanno
fatto ritorno in Patria tra giugno del 1994 fino ad oggi. In tale occasione le
misure fiancheggiatrici hanno dato buona prova. Per quanto concerne i singoli
casi di arresti dei rimpatriati sè trattato quasi esclusivamente di fermi a
breve termine allo scopo di controllare lidentità delle persone. Linformazione
allACNUR da parte della polizia avveniva tempestivamente, consentendo in tal
modo allorganizzazione e allAmbasciata di Svizzera di contattare le persone
arrestate. Questultime hanno confermato, dopo la liberazione, di essere state
trattate correttamente durante la detenzione.

Sulla base delle esperienze positive avute con laccordo tra Svizzera e Sri
Lanka, il Consiglio federale ha deciso, lunedì, di prorogare di due anni la
durata di validità di tale atto.

Il 3 novembre 1995, lUfficio federale dei rifugiati ha però sospeso fino a
nuovo ordine i rimpatri forzati. Questa circostanza è da ricondurre ai numerosi
coprifuochi disposti dalle autorità in seguito ad attentati avvenuti negli
ultimi mesi a Colombo, messi in atto dalla LTTE. Questo clima dincertezza ha
reso a più riprese impossibili i rimpatri e poiché è prevedibile il ripetersi,
nei prossimi giorni o settimane, di tali eventi non si eseguono rimpatri verso
lo Sri Lanka fino a che la situazione a Colombo non si sarà qualche po
stabilizzata.

18 dicembre 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni:
Roger Schneeberger, Ufficio federale dei rifugiati,
tel. 031/ 325 93 50