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Per la collaborazione con i Tribunali internazionali

Comunicato per la stampa

Per la collaborazione con i Tribunali internazionali
Il Consiglio federale prende conoscenza dei risultati della consultazione

Lavamprogetto di decreto federale urgente sulla collaborazione con i Tribunali
internazionali per il perseguimento delle violazioni gravi del diritto
internazionale umanitario è stato accolto positivamente. Il Consiglio federale
ha preso conoscenza dei risultati della consultazione e ha incaricato il
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale
degli affari esteri (DFAE) di elaborare il messaggio pertinente.

La collaborazione della Svizzera con i Tribunali internazionali che perseguono
le violazioni del diritto internazionale umanitario nella ex Jugoslavia e in
Ruanda richiede una legge interna. La legge federale sullassistenza giudiziaria
internazionale in materia penale (AIMP) disciplina la collaborazione con gli
Stati e non può essere applicata alla collaborazione con i Tribunali. LAIMP ha
però servito da fondamento allavamprogetto del decreto federale urgente che, il
26 maggio 1995, DFGP e DFAE hanno inviato al Tribunale federale e alla
Conferenza dei capi cantonali di giustizia e polizia (CCCGP), con procedura di
consultazione semplificata e accelerata.

I due destinatari della consultazione hanno in principio accolto favorevolmente
lavamprogetto, ma presentato però nel contempo alcune proposte di
modificazione. Il Tribunale federale propone di trasferire allUfficio federale
di polizia (UFP) lesecuzione delle domande di assistenza giudiziaria,
nellintento di garantire in Svizzera unapplicazione unitaria dellassistenza
giudiziaria. La CCCGP sottolinea che nel caso di gravi violazioni del diritto
internazionale umanitario, la procedura dassistenza giudiziaria dovrebbe essere
semplice e rapida. Essa considera, quindi, per più dun aspetto giustificato un
intervento del diritto federale nel diritto cantonale relativo a competenza e
procedura. San Gallo propone concretamente, in questo contesto, disposizioni
nuove, giusta le quali lUFP esamina non soltanto le premesse formali di una
domanda, bensì anche, in competenza propria, la questione dellammissibilità e
la portata dellassistenza giudiziaria. E contestata la possibilità - divergente
dallAIMP -, proposta nel decreto federale, di consegnare cittadini svizzeri ai
Tribunali. Mentre alcuni Cantoni respingono radicalmente questa possibilità,
altri Cantoni esigono disposizioni più chiare.

30 agosto 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE	DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA	DEGLI AFFARI ESTERI
	Servizio informazione e stampa	Stampa e informazione
 Appendice

La Svizzera sostiene già i Tribunali internazionali
I rappresentanti degli organi dindagine dellONU possono autonomamente
interrogare testimoni

LUfficio federale di polizia (UFP) adempie già tuttora, come futura autorità di
coordinamento, i compiti che risultano dalla collaborazione con i Tribunali
internazionali per il perseguimento di crimini di guerra nella ex Jugoslavia e
in Ruanda. Inoltre lUFP assicura lo scambio dellassistenza giudiziaria fra la
giustizia militare, responsabile in Svizzera per il perseguimento di crimini di
guerra, e lestero.

Con la decisione di applicare in modo autonomo le risoluzioni 827 e 955 del
Consiglio di sicurezza dellONU, il Consiglio federale si è impegnato a
sostenere il lavoro dei Tribunali internazionali. Dopo che il Tribunale
internazionale, nellautunno del 1994, aveva avviato indagini allAia, lUFP aveva
allestito immediatamente un centro di coordinamento. Questo centro continuerà
anche dopo lentrata in vigore del decreto federale urgente a centralizzare, a
trattare e trasmettere le domande di collaborazione da parte dei tribunali,
della giustizia militare e provenienti dallestero.

Nonostante lAIMP non sia applicabile alla collaborazione con i Tribunali
internazionali, la Svizzera ha finora potuto sostenere altrimenti gli stessi,
durante le indagini sui crimini di guerra e il perseguimento dei colpevoli.
Dallautunno 1994 il Tribunale internazionale per crimini di guerra nella ex
Jugoslavia ha inoltrato tre domande dassistenza giudiziaria, allo scopo
dinterrogare testimoni in Svizzera. Il Dipartimento federale di giustizia e
polizia ha rilasciato ogni volta, entro pochi giorni, giusta larticolo 271 del
Codice penale, lapprovazione a intraprendere autonomamente atti dufficio,
previo orientamento dei Cantoni. Rappresentanti del Tribunale hanno così potuto
interrogare senza indugi autonomamente circa una dozzina di testimoni, senza
dovere dipendere dalla collaborazione delle autorità svizzere. Questo modo di
procedere rende possibile agli organi dindagine dellONU la raccolta rapida
delle prove necessarie, dimostrando la volontà della Svizzera a collaborare
attivamente al perseguimento dei crimini di guerra. Da qualche mese lUFP
coopera anche con i Tribunali internazionali per crimini di guerra nel Ruanda.

30 agosto 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni: Folco Galli, Ufficio federale di polizia, tel. 031 /
322 77 88.