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Entra in vigore, il 1° gennaio 1997, la

Comunicato per la stampa

Entra in vigore, il 1° gennaio 1997, la
legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento

Il Consiglio federale ha posto in vigore al
1° gennaio 1997 la riveduta legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento (LEF). Questo termine
tiene conto del fatto che c'è un numero importante
di prescrizioni d'esecuzione che occorre ancora
adeguare al nuovo diritto. Il punto nodale di
questa importante revisione parziale è il
rafforzamento della protezione del credito, attuato
ad esempio abbreviando le ferie e rendendo più
difficile la "dichiarazione d'insolvenza". Ma anche
il debitore vedrà migliorata la sua situazione, ad
esempio grazie alla protezione dei dati presso i
registri d'esecuzione e all'introduzione di una
procedura di appuramento banale dei debiti.

Di grande importanza per l'economia svizzera è la
procedura concordataria riveduta segnatamente
poiché può essere impiegata meglio per sanatorie di
aziende. Per la piazza finanziaria svizzera è
interessante la limitazione del sequestro motivato
dal fatto che il debitore non dimora in Svizzera.
(Nella procedura d'esecuzione forzata possono
essere compresi i valori patrimoniali di un
debitore che vive all'estero). Inoltre per i
contratti e le operazioni a termine fisso è escluso
il cosiddetto "cherry-picking" dell'amministrazione
del fallimento.

Per l'aspetto materiale l'intera legge è stata
riesaminata anche nell'ottica internazionale.
Formalmente è avvenuta un'attualizzazione tecnica.
Le innovazioni materiali sono senza eccezione di
natura puntuale. Nulla è in principio mutato nel
sistema della legge.

26 aprile 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Servizio informazione e stampa

Ulteriori informazioni:
Dominik Gasser, direttore del progetto revisione
LEF, UFG, tel. 322 40 94