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Parere del Consiglio federale relativo

Comunicato per la stampa

Parere del Consiglio federale relativo
all'iniziativa parlamentare "Procedura CPI.
Protezione giuridica degli interessati".

Il Consiglio federale ha licenziato il parere
concernente le proposte della Commissione delle
istituzioni politiche del Consiglio nazionale in
merito ai miglioramenti della protezione giuridica
delle persone interessate da una procedura CPI. Pur
approvando in principio le proposte, il Consiglio
federale ritiene tuttavia necessario avanzare
osservazioni atte a precisarne e completarne il
contenuto.

La revisione della legge sui rapporti fra i
Consigli ha origine da un'iniziativa parlamentare
del consigliere nazionale Bonny. L'autore
dell'iniziativa intendeva offrire, alle persone
direttamente toccate nei loro interessi dai
chiarimenti di una commissione parlamentare
d'inchiesta, diritti ampliati per quanto concerne
collaborazione e parere nella procedura CPI. La
Commissione delle istituzioni politiche elaborò un
disegno di legge dopo che il Consiglio nazionale
ebbe dato seguito all'iniziativa, il 19 giugno
1992.

Il Consiglio federale non vorrebbe restringere
eccessivamente la cerchia delle persone alle quali
sono riconosciuti i diritti ampliati. Entrambe le
CPI hanno dimostrato che anche persone, contro le
quali la CPI non intendeva rimuovere censure
personali, sono state ciononostante accusate
nell'ambito della discussione pubblica. Il
Consiglio federale desidererebbe tuttavia unire
tale ampliamento alla restrizione, secondo la quale
le persone interessate non potranno partecipare a
tutti i lavori della CPI, bensì soltanto nella
misura del loro effettivo coinvolgimento. La
partecipazione a tutte le audizioni sarà concessa,
come fin d'ora, soltanto al Consiglio federale.

La proposta della Commissione intende chiarire che
le persone tenute a informare nell'ambito di una
CPI non sono obbligate a deporre. Il Consiglio
federale, da parte sua, propone di limitare tale
disposizione alle persone che non fanno parte
dell'amministrazione federale. I funzionari sono in
effetti già oggi obbligati a deporre in modo
esaustivo e veritiero nei confronti di una CPI;
essi possono rifiutarsi di deporre se fosse loro
riconosciuto tale diritto anche in qualità di
testimone.

La CPI consentirà in futuro alle persone
interessate di farsi accompagnare da un
patrocinatore durante le audizioni e le deposizioni
in qualità di testimoni. Quest'ultimo potrà
proporre prove e porre domande completive.

Il Consiglio federale propone inoltre di sancire
esplicitamente nella legge la funzione di agenti di
collegamento del Consiglio federale in una CPI. La
CPI-DFGP e la CPI-DMF hanno dimostrato
come i capi dei pertinenti Dipartimenti non
possono, di persona, far valere tutti i diritti e
adempiere gli obblighi nei confronti di una CPI.
Essi hanno quindi incaricato ciascuno un
collaboratore nelle vesti di agente di
collegamento; tale procedimento è stato accolto
positivamente da entrambe le CPI.

26 aprile 1995

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
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