Iniziativa popolare federale 'Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3 e 4

Assegni familiari, assicurazione per la maternità e la paternità

3 La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità e un’assicurazione per la paternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari, all’assicurazione per la maternità e all’assicurazione per la paternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 116 cpv. 3 e 4 (Assicurazione per la paternità)

1 Nel Codice delle obbligazioni3 è previsto il diritto a un congedo di paternità di almeno quattro settimane. L’indennità di paternità è disciplinata nella legge del 25 settembre 19524 sulle indennità di perdita di guadagno in modo analogo all’indennità di maternità.

2 Se entro tre anni dall’accettazione della modifica dell’articolo 116 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione di esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione mediante ordinanza.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
3 RS 220
4 RS 834.1

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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