Iniziativa popolare federale 'Sì al divieto di dissimulare il proprio viso'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 10a Divieto di dissimulare il proprio viso

1 Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.

2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

3 La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.

Art. 197, n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso)

La legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 10a è elaborata entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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