Iniziativa popolare federale 'Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 101a Responsabilità delle imprese

1 La Confederazione prende provvedimenti per rafforzare il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’economia.

2 La legge disciplina gli obblighi delle imprese che hanno la loro sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale in Svizzera secondo i seguenti principi:

a. le imprese sono tenute a rispettare anche all’estero i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e le norme ambientali internazionali; esse devono provvedere affinché tali diritti e tali norme siano rispettati anche dalle imprese da esse controllate; i rapporti effettivi determinano se un’impresa ne controlla un’altra; il controllo può risultare di fatto anche dall’esercizio di un potere economico;

b. le imprese sono tenute a usare la dovuta diligenza; in particolare, devono individuare le ripercussioni effettive e potenziali sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale e sull’ambiente, adottare misure idonee a prevenire le violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle norme ambientali internazionali, porre fine alle violazioni esistenti e rendere conto delle misure adottate; questi obblighi si applicano alle imprese controllate e a tutte le relazioni d’affari; la portata della dovuta diligenza dipende dai rischi in materia di diritti umani e di ambiente; nel disciplinare l’obbligo della dovuta diligenza, il legislatore tiene conto delle esigenze delle piccole e medie imprese che presentano rischi limitati in tali ambiti;

c. le imprese rispondono anche del danno che le imprese da esse controllate cagionano nell’esercizio delle loro incombenze d’affari, violando diritti umani riconosciuti a livello internazionale o norme ambientali internazionali; non ne rispondono secondo la presente disposizione se dimostrano di aver usato tutta la diligenza richiesta secondo la lettera b per prevenire il danno o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza;

d. le disposizioni emanate in virtù dei principi sanciti alle lettere a–c si applicano indipendentemente dal diritto richiamato dal diritto internazionale privato.

1 RS 101

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Ultima modifica 11.04.2024 16:34

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