Iniziativa popolare federale 'Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)'

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 99a (nuovo) Riserve auree della Banca nazionale svizzera

1 Le riserve auree della Banca nazionale svizzera non possono essere vendute.

2 Esse sono depositate in Svizzera.

3 La Banca nazionale svizzera deve mantenere una parte rilevante dei propri attivi in oro. Questa parte non può scendere sotto il venti per cento.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 92 (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell'art. 99a (Riserve auree della Banca nazionale svizzera)

1 Il capoverso 2 va applicato entro due anni dall'accettazione dell'articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni.

2 Il capoverso 3 va applicato entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni.

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1 RS 101

2 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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