Iniziativa popolare federale 'Pena di morte in caso di assassinio in concorso con abusi sessuali'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 e 3

1 Ognuno ha diritto alla vita. Chiunque commette un omicidio intenzionale o un assassinio, in concorso con atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale o violenza carnale, perde il diritto alla vita ed è punito con la pena di morte. In tutti gli altri casi la pena di morte è vietata.

3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degra-dante sono vietati. È fatta salva la pena di morte.

Art. 123a cpv. 4 (nuovo)

4 Chiunque commette un omicidio intenzionale o un assassinio, in concorso con atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale o violenza carnale, è giustiziato a prescindere da perizie o conoscenze scientifiche. L’esecuzione capitale compete alla Confederazione. La pena capitale è eseguita entro tre mesi dal passaggio in giudicato della condanna. Il giudice stabilisce le modalità e la data dell’esecuzione capitale.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 82 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell’art. 10 cpv. 1 e 3 e dell’art. 123a cpv. 4 (Pena di morte)

Gli articoli 10 capoversi 1 e 3 e 123a capoverso 4 sulla pena di morte entrano in vigore immediatamente dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Si applicano anche a reati commessi prima della loro entrata in vigore e che a tale momento non sono ancora stati oggetto di una sentenza passata in giudicato; non si applicano disposizioni contrarie di trattati internazionali.

_______________________________________

1 RS 101

2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

Inizio pagina