Iniziativa popolare federale 'Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo'

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 136 cpv. 2

2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio federale, alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Art. 168 cpv. 1

1 L’Assemblea federale elegge il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

Art. 175 cpv. 2–7

2 I membri del Consiglio federale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema maggioritario. Sono eletti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.

3 L’elezione per il rinnovo integrale del Consiglio federale si svolge ogni quattro anni, contemporaneamente all’elezione del Consiglio nazionale. In caso di seggi vacanti si procede a un’elezione suppletiva.

4 La Svizzera forma un unico circondario elettorale. È eletto al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Quest’ultima è calcolata come segue: il numero complessivo dei voti validi ottenuti dai candidati è diviso per il numero dei membri del Consiglio federale da eleggere e il risultato è a sua volta diviso per due; la maggioranza assoluta è data dal numero intero immediatamente superiore. Se nel primo turno elettorale la maggioranza assoluta non è raggiunta da un numero sufficiente di candidati, si svolge un secondo turno. Nel secondo turno decide la maggioranza semplice. In caso di parità di voti si procede per sorteggio.

5 Almeno due membri del Consiglio federale devono essere eletti fra i cittadini eleggibili domiciliati nei Cantoni del Ticino, di Vaud, di Neuchâtel, di Ginevra o del Giura, nelle regioni francofone dei Cantoni di Berna, di Friburgo o del Vallese o nelle regioni italofone del Cantone dei Grigioni.

6 Se dopo un’elezione del Consiglio federale non è soddisfatta l’esigenza di cui al capoverso 5, sono eletti i candidati domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 che hanno conseguito la media geometrica più elevata calcolata in base ai voti ottenuti in tutta la Svizzera, da un lato, e in tali Cantoni e regioni dall’altro. I candidati eletti che non sono domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 e che hanno ottenuto il minor numero di voti sono eliminati.

7 La legge disciplina i particolari.

Art. 176 cpv. 2

2 Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dal Consiglio federale fra i suoi membri.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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