Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 107, rubrica e cpv. 1

Rubrica

Materiale bellico

1 Abrogato

Art. 118a (nuovo) Protezione dalla violenza perpetrata con le armi

1 La Confederazione emana prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni. A tal fine disciplina l'acquisto, il possesso, il porto, l'uso e la consegna di armi, accessori di armi e munizioni.

2 Chi intende acquistare, possedere, portare, usare o consegnare armi da fuoco e munizioni deve fornire la prova di averne la necessità e disporre delle capacità necessarie. La legge disciplina le esigenze e i dettagli, in particolare per:

a. le professioni in cui la necessità è implicita nel compito da svolgere;

b. il commercio di armi a titolo professionale;

c. il tiro sportivo;

d. la caccia;

e. il collezionismo di armi.

3 Le armi particolarmente pericolose, segnatamente le armi da fuoco per il tiro a raffica e i fucili a pompa, non possono essere acquistate o possedute a scopi privati.

4 La legislazione militare disciplina l'uso di armi da parte dei militari. Al di fuori del servizio militare, le armi da fuoco dei militari sono custodite in locali sicuri dell'esercito. Ai militari prosciolti non possono essere consegnate armi da fuoco. La legge disciplina le eccezioni, segnatamente per i tiratori sportivi in possesso di una licenza.

5 La Confederazione tiene un registro delle armi da fuoco.

6 Essa sostiene i Cantoni nelle azioni di ritiro delle armi da fuoco.

7 Essa si adopera a livello internazionale affinché la disponibilità di armi leggere e di piccolo calibro sia limitata.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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