Divieto della macellazione rituale

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 29 maggio 1874 riceve la seguente aggiunta:

Art. 25bis

È vietato espressamente di ammazzare gli animali senza averli prima storditi. Questa disposizione si applica ad ogni modo di uccisione e ad ogni specie di bestiame.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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