Organizzazione politica della Svizzera
Il popolo: il sovrano
Secondo la Costituzione federale, il popolo svizzero è il «sovrano» del Paese, ossia la massima istanza politica. Esso comprende tutti i maggiorenni aventi la cittadinanza svizzera – circa 4,8 milioni di cittadine e cittadini, cioè il 60 per cento della popolazione residente. I minorenni e gli stranieri non hanno diritti politici a livello federale.
Il sovrano elegge
il Parlamento: il legislativo
Il Parlamento svizzero è costituito da due Camere che formano la cosiddetta Assemblea federale plenaria e detengono il potere legislativo dello Stato.
I 200 membri del Consiglio nazionale rappresentano tutta la popolazione del Paese – i singoli Cantoni vi sono rappresentati in proporzione al rispettivo numero di abitanti.
Il Consiglio degli Stati rappresenta i 26 Cantoni – 20 vengono rappresentati da due membri ciascuno, gli ex Semicantoni inviano un rappresentante per uno nel collegio costituito da 46 persone in tutto. Il popolo elegge direttamente i membri di ambedue i Consigli: quelli del Consiglio nazionale – la cosiddetta Camera bassa – secondo le normative federali, quelli del Consiglio degli Stati – la cosiddetta Camera alta – secondo le diverse disposizioni cantonali. In entrambi i casi, i circondari elettorali sono i Cantoni.
Il legislativo elegge
Il Governo: l’esecutivo
Il Governo della Svizzera consta di sette membri del Consiglio federale nonché del Cancelliere della Confederazione nominati dall’Assemblea federale plenaria per quattro anni. Il Presidente della Confederazione rimane in carica un anno quale «primus inter pares», cioè il primo tra uguali. Presiede le riunioni del Consiglio federale e assume incarichi particolari di rappresentanza.
L'esecutivo elegge
Il Tribunale supremo: il potere giudiziario
Il potere legislativo elegge i membri dei tribunali della Confederazione, cioè il potere giudiziario.
L’autorità giudiziaria suprema della Confederazione è il Tribunale federale. Composto da 38 giudici ordinari e 19 giudici non di carriera, ha sede a Losanna, mentre le due Corti competenti in materia di diritto sociale si trovano a Lucerna. A livello federale le autorità giudiziarie che lo precedono sono il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti, entrambi con sede a San Gallo, nonché il Tribunale penale federale la cui sede è a Bellinzona. Il Tribunale penale federale giudica le cause penali il cui perseguimento è di competenza della Confederazione e le controversie concernenti l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. In determinati casi le decisioni del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale non possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.
La separazione dei poteri
In Svizzera, vi è una netta separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario) per quanto concerne le persone, mentre a livello delle funzioni tale separazione è più sfumata. In altre parole: nessuno può essere contemporaneamente membro di più di una delle tre autorità federali (Parlamento, Governo o
Tribunale supremo); tuttavia, per ragioni pratiche, ognuna delle tre autorità svolge anche compiti che in senso stretto rientrerebbero nella competenza di un altro potere.
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