173.413.2

Regolamento
sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale
dei brevetti

(SpG-TFB)

del 28 settembre 2011 (Stato 1° aprile 2013)

Il Tribunale federale dei brevetti,

visti gli articoli 20 capoverso 3 lettera a e 33 della legge del 20 marzo 20091 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB),

adotta il seguente regolamento:

Sezione 1: Tasse di giustizia

Art. 1 Tasse di giustizia secondo il valore litigioso

1 La tassa di giustizia si basa sui seguenti importi indicativi:

Valore litigioso in franchi

Tassa di giustizia in franchi

fino a 50 000

1000-12 000

50 000-100 000

8000-16 000

100 000-200 000

12 000-24 000

200 000-1 000 000

20 000-66 000

1 000 000-3 000 000

60 000-120 000

3 000 000-5 000 000

80 000-150 000

oltre 5 000 000

100 000-150 000

2 Nel limite degli importi di cui al capoverso 1 la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Le spese forfettarie sono incluse nella tassa di giustizia eccetto eccetto le spese per traduzioni e per le indennità versate a periti e testimoni.1

3 Sono fatte salve deroghe agli importi di cui al capoverso 1 se particolari motivi lo giustificano.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TFB del 12 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 675).


Art. 2 Procedura sommaria

1 Nella procedura sommaria la tassa può essere ridotta della metà al massimo.

2 La tassa per la ricezione di una memoria difensiva ammonta a 1000-2000 franchi.


Sezione 2: Spese ripetibili

Art. 3 Spese ripetibili

Le spese ripetibili ai sensi dell'articolo 32 LTFB accordate alla parte vincente comprendono:

a.
i disborsi necessari;
b.
l'indennità per la rappresentanza professionale in giudizio;
c.
in casi motivati: un'adeguata indennità d'inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.

Art. 4 Indennità per la rappresentanza professionale in giudizio

L'indennità per la rappresentanza professionale in giudizio è fissata, di norma, secondo il valore litigioso. Nel limite degli importi di cui all'articolo 5, si determina secondo l'importanza, la difficoltà e l'ampiezza della causa e il tempo impiegato dall'avvocato.


Art. 5 Tariffa

Valore litigioso in franchi

Indennità per la rappresentanza professionale in giudizio in franchi

fino a 50 000

2000-16 000

50 000-100 000

10 000-24 000

100 000-200 000

16 000-32 000

200 000-1 000 000

24 000-70 000

1 000 000-3 000 000

40 000-110 000

3 000 000-5 000 000

70 000-150 000

oltre 5 000 000

100 000-300 000


Art. 6 Procedura sommaria

Nella procedura sommaria, l'indennità per la rappresentanza professionale in giudizio è ridotta, di norma, al 30-50 per cento.


Art. 7 Revisione e interpretazione

Per le procedure di revisione o di interpretazione l'indennità per la rappresentanza professionale in giudizio ammonta di norma a 2000-20 000 franchi.


Art. 8 Casi speciali

Se esiste una manifesta sproporzione tra il valore litigioso e il tempo impiegato dalla rappresentanza professionale in giudizio, l'indennità può essere aumentata o ridotta rispetto alle tariffe di cui all'articolo 5.


Art. 9 Rappresentanza legale da parte di consulenti in brevetti

1 Se la parte è rappresentata da consulenti in brevetti secondo l'articolo 29 capoverso 1 LTFB, l'indennità è calcolata per analogia in base all'articolo 3 lettera b.

2 Se il consulente in brevetti svolge esclusivamente un'attività consultiva, i suoi onorari devono essere richiesti in qualità di disborsi necessari ai sensi dell'articolo 3 lettera a.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TFB del 12 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 675).


Art. 10 Avvocati d'ufficio

Per le indennità degli avvocati d'ufficio si applica l'articolo 5.


Art. 11 Determinazione delle indennità

1 Il Tribunale determina l'indennità in base agli atti, con un ammontare complessivo. L'ammontare complessivo include l'imposta sul valore aggiunto.

2 Le parti e gli avvocati d'ufficio possono presentare una nota delle spese.


Sezione 3: Indennità per i testimoni

Art. 12 Principio

I testimoni hanno diritto a un'indennità e al rimborso dei disborsi necessari e comprovati.


Art. 13 Indennità per i testimoni

1 I testimoni ricevono un'indennità:

a.
tra 50 e 150 franchi se il tempo dedicato al processo, compreso quello necessario per la trasferta, non è superiore alla mezza giornata;
b.
tra 100 e 200 franchi al giorno se il tempo dedicato al processo è superiore.

2 L'indennità per la perdita di guadagno oscilla di regola fra i 25 ed i 150 franchi l'ora. Se circostanze particolari lo giustificano, l'indennità può corrispondere alla perdita di guadagno effettiva. Una perdita di guadagno straordinariamente elevata non è considerata.


Art. 14 Indennità per le persone informate sui fatti

Le persone informate sui fatti e le altre persone interessate da provvedimenti di natura probatoria hanno diritto all'indennità prevista per i testimoni.


Sezione 4: Indennità per i periti, gli interpreti e i traduttori

Art. 15 Indennità per i periti

1 I periti incaricati dal Tribunale ricevono un'indennità in funzione del tempo impiegato. I disborsi necessari sono ulteriormente rimborsati.

2 La tariffa dipende dalle conoscenze specialistiche necessarie e dalla difficoltà della prestazione richiesta; se il perito è un libero professionista, l'indennità corrisponde alle tariffe in uso nel ramo oppure è stabilita secondo accordo.

3 L'indennità è determinata sulla base della nota delle spese presentata dal perito.

4 In caso d'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare dell'imposta dovuta è aggiunta all'indennità.

5 Prima di affidare un mandato peritale, il Tribunale può esigere un preventivo di spesa.


Art. 16 Indennità per gli interpreti e i traduttori

1 Gli interpreti ricevono di norma un'indennità compresa tra 60 e 120 franchi l'ora. La tariffa dipende dalla formazione e dall'esperienza professionale. I disborsi necessari sono inoltre rimborsati.

2 Le parti sono libere di ricorrere a un interprete per il dibattimento, a proprie spese. Questo non deve intralciare lo svolgimento del dibattimento.

3 I traduttori ricevono un'indennità corrispondente alle tariffe in uso nel ramo.

4 In caso d'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare dell'imposta dovuta è aggiunta all'indennità.


Sezione 5: Disposizione finale

Art. 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



 RU 2011 6417