173.413.2
Regolamento
sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale
dei brevetti
(SpG-TFB)
del 28 settembre 2011 (Stato 1° aprile 2013)
Il Tribunale federale dei brevetti,
visti gli articoli 20 capoverso 3 lettera a e 33 della legge del 20 marzo 20091 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB),
adotta il seguente regolamento:
Sezione 1: Tasse di giustizia
Art. 1 Tasse di giustizia secondo il valore litigioso
1 La tassa di giustizia si basa sui seguenti importi indicativi:
Valore litigioso in franchi | Tassa di giustizia in franchi |
fino a 50 000 | 1000-12 000 |
50 000-100 000 | 8000-16 000 |
100 000-200 000 | 12 000-24 000 |
200 000-1 000 000 | 20 000-66 000 |
1 000 000-3 000 000 | 60 000-120 000 |
3 000 000-5 000 000 | 80 000-150 000 |
oltre 5 000 000 | 100 000-150 000 |
2 Nel limite degli importi di cui al capoverso 1 la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Le spese forfettarie sono incluse nella tassa di giustizia eccetto eccetto le spese per traduzioni e per le indennità versate a periti e testimoni.1
3 Sono fatte salve deroghe agli importi di cui al capoverso 1 se particolari motivi lo giustificano.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TFB del 12 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 675).
Art. 2 Procedura sommaria
1 Nella procedura sommaria la tassa può essere ridotta della metà al massimo.
2 La tassa per la ricezione di una memoria difensiva ammonta a 1000-2000 franchi.
Sezione 2: Spese ripetibili
Art. 3 Spese ripetibili
Le spese ripetibili ai sensi dell'articolo 32 LTFB accordate alla parte vincente comprendono:
- a.
- i disborsi necessari;
- b.
- l'indennità per la rappresentanza professionale in giudizio;
- c.
- in casi motivati: un'adeguata indennità d'inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.
Art. 4 Indennità per la rappresentanza professionale in giudizio
L'indennità per la rappresentanza professionale in giudizio è fissata, di norma, secondo il valore litigioso. Nel limite degli importi di cui all'articolo 5, si determina secondo l'importanza, la difficoltà e l'ampiezza della causa e il tempo impiegato dall'avvocato.
Art. 5 Tariffa
Valore litigioso in franchi | Indennità per la rappresentanza professionale in giudizio in franchi |
fino a 50 000 | 2000-16 000 |
50 000-100 000 | 10 000-24 000 |
100 000-200 000 | 16 000-32 000 |
200 000-1 000 000 | 24 000-70 000 |
1 000 000-3 000 000 | 40 000-110 000 |
3 000 000-5 000 000 | 70 000-150 000 |
oltre 5 000 000 | 100 000-300 000 |
Art. 6 Procedura sommaria
Nella procedura sommaria, l'indennità per la rappresentanza professionale in giudizio è ridotta, di norma, al 30-50 per cento.
Art. 7 Revisione e interpretazione
Per le procedure di revisione o di interpretazione l'indennità per la rappresentanza professionale in giudizio ammonta di norma a 2000-20 000 franchi.
Art. 8 Casi speciali
Se esiste una manifesta sproporzione tra il valore litigioso e il tempo impiegato dalla rappresentanza professionale in giudizio, l'indennità può essere aumentata o ridotta rispetto alle tariffe di cui all'articolo 5.
Art. 9 Rappresentanza legale da parte di consulenti in brevetti
1 Se la parte è rappresentata da consulenti in brevetti secondo l'articolo 29 capoverso 1 LTFB, l'indennità è calcolata per analogia in base all'articolo 3 lettera b.
2 Se il consulente in brevetti svolge esclusivamente un'attività consultiva, i suoi onorari devono essere richiesti in qualità di disborsi necessari ai sensi dell'articolo 3 lettera a.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TFB del 12 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 675).
Art. 10 Avvocati d'ufficio
Per le indennità degli avvocati d'ufficio si applica l'articolo 5.
Art. 11 Determinazione delle indennità
1 Il Tribunale determina l'indennità in base agli atti, con un ammontare complessivo. L'ammontare complessivo include l'imposta sul valore aggiunto.
2 Le parti e gli avvocati d'ufficio possono presentare una nota delle spese.
Sezione 3: Indennità per i testimoni
Art. 12 Principio
I testimoni hanno diritto a un'indennità e al rimborso dei disborsi necessari e comprovati.
Art. 13 Indennità per i testimoni
1 I testimoni ricevono un'indennità:
- a.
- tra 50 e 150 franchi se il tempo dedicato al processo, compreso quello necessario per la trasferta, non è superiore alla mezza giornata;
- b.
- tra 100 e 200 franchi al giorno se il tempo dedicato al processo è superiore.
2 L'indennità per la perdita di guadagno oscilla di regola fra i 25 ed i 150 franchi l'ora. Se circostanze particolari lo giustificano, l'indennità può corrispondere alla perdita di guadagno effettiva. Una perdita di guadagno straordinariamente elevata non è considerata.
Art. 14 Indennità per le persone informate sui fatti
Le persone informate sui fatti e le altre persone interessate da provvedimenti di natura probatoria hanno diritto all'indennità prevista per i testimoni.
Sezione 4: Indennità per i periti, gli interpreti e i traduttori
Art. 15 Indennità per i periti
1 I periti incaricati dal Tribunale ricevono un'indennità in funzione del tempo impiegato. I disborsi necessari sono ulteriormente rimborsati.
2 La tariffa dipende dalle conoscenze specialistiche necessarie e dalla difficoltà della prestazione richiesta; se il perito è un libero professionista, l'indennità corrisponde alle tariffe in uso nel ramo oppure è stabilita secondo accordo.
3 L'indennità è determinata sulla base della nota delle spese presentata dal perito.
4 In caso d'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare dell'imposta dovuta è aggiunta all'indennità.
5 Prima di affidare un mandato peritale, il Tribunale può esigere un preventivo di spesa.
Art. 16 Indennità per gli interpreti e i traduttori
1 Gli interpreti ricevono di norma un'indennità compresa tra 60 e 120 franchi l'ora. La tariffa dipende dalla formazione e dall'esperienza professionale. I disborsi necessari sono inoltre rimborsati.
2 Le parti sono libere di ricorrere a un interprete per il dibattimento, a proprie spese. Questo non deve intralciare lo svolgimento del dibattimento.
3 I traduttori ricevono un'indennità corrispondente alle tariffe in uso nel ramo.
4 In caso d'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare dell'imposta dovuta è aggiunta all'indennità.
Sezione 5: Disposizione finale
Art. 17
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
