741.711

Ordinanza
concernente la tassa per l'utilizzazione
delle strade nazionali

(Ordinanza sul contrassegno stradale, OUSN)

del 24 agosto 2011 (Stato 1° dicembre 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16 capoverso 2 e 18 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20101 sul contrassegno stradale (LUSN),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le modalità di riscossione, mediante il contrassegno, della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali.


Art. 2 Acquisto del contrassegno

(art. 9 LUSN)

1 Il contrassegno può essere acquistato presso:

a.
i punti di vendita designati dai Cantoni o da organizzazioni da essi incaricate;
b.
gli uffici di servizio dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD);
c.
i punti di vendita all'estero designati da organizzazioni con le quali la Direzione generale delle dogane (DGD) ha concluso un pertinente accordo.

2 Il contrassegno può essere venduto o messo in circolazione al più presto il 1° dicembre dell'anno precedente.


Art. 3 Apposizione del contrassegno

(art. 7 LUSN)

1 Il contrassegno dev'essere integro e va incollato direttamente sul veicolo.

2 Esso deve essere apposto nei seguenti punti:

a.
su veicoli con parabrezza: sul lato interno del parabrezza in un punto ben visibile dall'esterno;
b.
su veicoli senza parabrezza, rimorchi e motoveicoli: su una parte facilmente accessibile e non intercambiabile.

3 Il contrassegno è considerato annullato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LUSN se:

a.
non è stato apposto conformemente ai capoversi 1 o 2;
b.
esso o lo strato adesivo originale è stato alterato; o
c.
non è stato incollato sul veicolo con lo strato adesivo originale.

Art. 4 Rottura del parabrezza

1 Se il parabrezza sul quale è correttamente incollato un contrassegno valido è danneggiato e deve essere sostituito, occorre apporre un nuovo contrassegno.

2 La DGD può stipulare un accordo con l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni nel quale sono disciplinate la sostituzione e il rimborso del contrassegno in caso di sostituzione del parabrezza.

3 Se i costi di sostituzione del contrassegno non sono assunti da una compagnia d'assicurazioni, l'ufficio di servizio dell'AFD sostituisce il contrassegno dietro presentazione del vecchio contrassegno e della fattura relativa alla sostituzione del parabrezza.


Art. 5 Conteggio

(art. 9 LUSN)

1 I Cantoni effettuano periodicamente il conteggio con la DGD conformemente alle sue istruzioni.

2 L'anno contabile va dal 1° dicembre al 30 novembre.

3 La DGD può eseguire le verifiche necessarie.


Art. 6 Controlli

(art. 11 LUSN)

1 Gli organi di controllo istituiti dall'AFD o dai Cantoni possono fermare i veicoli ed entrarvi al fine di verificare la validità del contrassegno.

2 In caso di contravvenzione, tali organi di controllo possono chiedere i documenti di legittimazione del conducente per accertarne l'identità.


Art. 7 Contravvenzioni

(art. 14 LUSN)

1 In caso di contravvenzione, la persona assoggettata deve acquistare un contrassegno se per il periodo di tassazione non possiede un contrassegno, ne possiede uno annullato o non lo porta con sé. Immediatamente dopo l'acquisto, il contrassegno deve essere incollato sul veicolo conformemente all'articolo 3.

2 Se la persona assoggettata porta con sé nel veicolo un contrassegno non annullato, deve incollarlo immediatamente sul veicolo conformemente all'articolo 3.

3 Se non è stato possibile fermare il veicolo o identificarne il conducente, il detentore del veicolo deve provare all'organo di controllo, entro 30 giorni, che nel frattempo il contrassegno è stato incollato sul veicolo conformemente all'articolo 3.


Art. 8 Modulo per le multe inflitte in procedura semplificata

(art. 16 cpv. 2 LUSN)

1 Se paga la multa immediatamente, il conducente riceve una quietanza.

2 Negli altri casi, il conducente o il detentore del veicolo riceve un modulo concernente il termine di riflessione. Nel caso di persone assoggettate domiciliate all'estero, è fatto salvo l'articolo 12 LUSN.

3 La quietanza e il modulo concernente il termine di riflessione devono contenere almeno le indicazioni menzionate nell'allegato.


Art. 9 Esecuzione

1 L'esecuzione della presente ordinanza compete all'AFD e ai Cantoni.

2 La DGD è l'ente centrale preposto al conteggio e l'organo di sorveglianza.

3 Essa emana le istruzioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 ottobre 19941 concernente una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è abrogata.


1 [RU 1994 2518, 1995 4425 all. 1 n. II 13]


Art. 11 Modifica del diritto vigente

1


1 Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 4111.


Art. 12 Disposizione transitoria

Ai contrassegni 2011 sono applicabili, fino al 31 gennaio 2012, le disposizioni dell'ordinanza del 26 ottobre 19941 sul contrassegno stradale.


1 [RU 1994 2518, 1995 4425 all. 1 n. II 13]


Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2011.



Allegato

(art. 8)

Requisiti minimi dei moduli per le multe inflitte
in procedura semplificata

A. Quietanza per multe

La quietanza deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

a.
autorità che emette la multa;
b.
data della contravvenzione;
c.
fattispecie o numero della contravvenzione secondo l'elenco delle multe;
d.
importo della multa;
e.
organo di controllo.

B. Modulo concernente il termine di riflessione

1.
Oltre alle indicazioni di cui alla lettera A, il modulo deve contenere anche le indicazioni seguenti:
a.
cognome, nome, data di nascita, luogo d'origine e domicilio del contravventore;
b.
numero della targa, marca e categoria del veicolo;
c.
ora e luogo della contravvenzione;
d.
data della consegna del modulo;
e.
indicazione che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni sarà avviata la procedura ordinaria.
2.
Al modulo deve essere allegata una polizza di versamento per il pagamento della multa.
3.
Il modulo può essere impiegato, senza i dati personali di cui al numero 1 lettera a, come cedola di contravvenzione da collocare sotto il tergicristallo.


 RU 2011 4111