172.220.111.4
Ordinanza
sulla protezione dei dati personali
del personale federale
(OPDPers)
del 26 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 6 e 27c capoverso 7 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Principi
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali dei candidati, degli impiegati e degli ex dipendenti dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2 lettere a e d dell'ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale.
2 Il trattamento dei dati raccolti nel quadro dei controlli di sicurezza è retto dall'ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.
1 RS 172.220.111.3
2 RS 120.4
Art. 2 Informazione degli impiegati
Gli impiegati sono informati prima dell'introduzione o della modifica di un sistema d'informazione o di una collezione di dati.
Art. 3 Consulenza agli impiegati
Gli impiegati possono far capo ai consulenti per la protezione dei dati della loro unità amministrativa o del loro dipartimento.
Sezione 2: Protezione dei dati e sicurezza dei dati
Art. 4 Sicurezza dei dati
1 I dati su supporto cartaceo sono conservati sotto chiave.
2 La sicurezza dei dati per i sistemi d'informazione è retta:
- a.
- dall'ordinanza del 14 giugno 19931 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
- b.
- dagli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del 26 settembre 20032 sull'informatica nell'Amministrazione federale; e
- c.
- dalle raccomandazioni dell'Organo strategia informatica della Confederazione.
3 Per i sistemi d'informazione contemplati dalla presente ordinanza, l'Ufficio federale del personale (UFPER) emana regolamenti per il trattamento dei dati. Tali regolamenti disciplinano segnatamente le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.
4 I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e i responsabili delle unità amministrative dell'Amministrazione federale adottano nel proprio ambito le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati personali.
Art. 5 Diritto d'accesso ai dati, alla loro rettifica e alla loro cancellazione
1 Le persone interessate possono far valere i propri diritti d'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati presso il competente servizio del personale o centro di prestazione di servizi in materia di personale, la Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale (CSPers) o il servizio medico. Sono fatti salvi gli articoli 22, 35 e 39.
2 I dati inesatti sono rettificati d'ufficio.
Sezione 3: Comunicazione di dati
Art. 6 Pubblicazione
1 Il direttore dell'unità amministrativa interessata assicura che gli impiegati siano informati della prevista pubblicazione dei loro dati relativi all'attività professionale in Intranet, in un organo di pubblicazione interno o su un albo.
2 L'informazione indica la natura della pubblicazione prevista e menziona che gli impiegati che si oppongono alla pubblicazione possono segnalarlo per scritto in qualsiasi momento.
3 La pubblicazione di dati personali degni di particolare protezione necessita del consenso scritto della persona interessata.
Art. 7 Comunicazione dei dati a terzi
1 Nessun dato può essere comunicato a terzi, in particolare ai nuovi datori di lavoro, agli istituti bancari, agli istituti di credito e ai locatori senza il consenso scritto della persona interessata. Chi comunica dati si assicura previamente che la persona interessata abbia dato il proprio consenso.
2 Il consenso della persona interessata è considerato dato se essa ha designato un altro impiegato quale referenza per eventuali informazioni sul proprio conto.
3 La comunicazione dei dati si limita alle informazioni necessarie allo scopo della domanda.
4 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impiegato che cambia unità all'interno dell'Amministrazione federale. È fatto salvo l'articolo 12.
Capitolo 2: Sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale
Art. 8 Contenuto
I dati contenuti nel sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS) figurano nell'allegato 1.
Art. 9 Struttura
Il sistema BV PLUS si compone dei seguenti elementi:
- a.
- gestione dell'organizzazione per la rappresentazione della struttura organizzativa e funzionale del personale;
- b.
- amministrazione del personale per la gestione dei dati personali degli impiegati;
- c.
- contabilità del personale per il conteggio e il versamento dello stipendio degli impiegati;
- d.
- rilevazione presenze del personale per la gestione dei dati tempo;
- e.
- gestione dei costi del personale per la pianificazione e il controllo dei costi del personale;
- f.
- sviluppo del personale per la pianificazione della carriera e dello sviluppo;
- g.
- gestione delle indennità per la pianificazione e la determinazione della retribuzione;
- h.
- gestione degli eventi per l'amministrazione di manifestazioni e corsi;
- i.
- calcolo delle spese di viaggio per il rilevamento e la contabilità di viaggi, spese di viaggio e altre spese, nonché per il trasferimento al sistema finanziario;
- j.
- controlling del personale per la valutazione e l'analisi degli indicatori riguardanti il personale.
Art. 10 Trattamento dei dati e accesso ai dati
1 I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale, i servizi finanziari e i servizi responsabili del supporto tecnico trattano i dati contenuti in BV PLUS ai fini dell'adempimento dei loro compiti di cui all'articolo 27a capoverso 1 LPers.
2 Gli impiegati possono trattare i propri dati contenuti in BV PLUS, segnatamente i dati personali, i dati tempo e le spese, per quanto abbiano il diritto di accedervi.
3 I responsabili possono consultare e approvare i dati dei loro collaboratori, segnatamente i dati tempo e le spese, per quanto abbiano il diritto di accedervi.
4 I diritti d'accesso nonché la natura e la portata dell'accesso sono disciplinati nell'allegato 1.
5 Il regolamento per il trattamento dei dati disciplina, a complemento dell'articolo 4 capoverso 3, la forma del trattamento dei dati e i diritti d'accesso degli utenti.
Art. 11 Comunicazione dei dati
1 I dati non degni di particolare protezione contenuti in BV PLUS possono essere comunicati ad altri sistemi d'informazione se:
- a.
- il sistema d'informazione poggia su una base legale;
- b.
- il sistema d'informazione è stato notificato all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, ad eccezione delle collezioni di dati di cui all'articolo 18 OLPD1;
- c.
- per il sistema d'informazione è disponibile un regolamento per il trattamento dei dati.
2 La comunicazione di dati può avvenire attraverso un elenco di destinatari.
3 Le unità amministrative possono riprendere da BV PLUS i dati non degni di particolare protezione dei loro impiegati ai fini dell'amministrazione del personale nel loro ambito.
Art. 12 Trasferimento del diritto d'accesso ai dati
Quando un impiegato cambia unità all'interno dell'Amministrazione federale, il diritto d'accesso ai dati di BV PLUS che lo riguardano è soppresso per l'unità di provenienza e trasferito alla nuova unità, ad eccezione dei dati di cui all'articolo 27a capoverso 3 lettera g LPers.
Art. 13 Conservazione
1 I dati dell'impiegato che lascia l'Amministrazione federale o decede sono conservati per dieci anni in BV PLUS.
2 Allo scadere di questo termine, si propone all'Archivio federale di custodirli. I dati considerati senza valore archivistico dall'Archivio federale sono distrutti.
Art. 14 Verbalizzazione
1 Gli accessi e le modifiche in BV PLUS sono costantemente verbalizzati.
2 I verbali sono conservati per due anni dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT).
Art. 15 Responsabilità
1 L'UFPER è responsabile di BV PLUS.
2 Le unità amministrative collegate a BV PLUS sono responsabili del trattamento dei dati gestiti da quest'ultimo nel campo di loro pertinenza; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti per i propri centri di prestazione di servizi in materia di personale. I servizi responsabili badano all'esattezza dei dati.
3 L'UFIT è responsabile della gestione tecnica di BV PLUS.
Capitolo 3: Dossier di candidatura
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 16 Contenuto
Il dossier di candidatura può contenere in particolare i dati menzionati nell'allegato 2.
Art. 17 Trattamento dei dati
I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e le persone responsabili della selezione dei candidati trattano nel loro ambito i dossier dei candidati.
Art. 18 Informazione sui test della personalità
Prima dell'esecuzione dei test della personalità i candidati devono essere informati su:
- a.
- lo scopo dei test;
- b.
- l'utilizzazione dei risultati dei test; e
- c.
- la cerchia di persone che viene informata di questi risultati.
Sezione 2: Sistema d'informazione per i dossier di candidatura
Art. 19 Scopo
Il sistema d'informazione per il reclutamento di personale nell'Amministrazione federale (e-Recruiting BV) serve a mettere a concorso i posti di lavoro e a semplificare il processo di candidatura.
Art. 20 Struttura
1 Il sistema e-Recruiting BV si compone dell'applicazione e-Disposition e del modulo per la gestione delle candidature.
2 Con l'applicazione e-Disposition vengono redatti e pubblicati i bandi di concorso.
3 Nel modulo per la gestione delle candidature vengono registrati i posti da mettere a concorso, con le informazioni necessarie, e trattati i dati dei candidati.
Art. 21 Diritti d'accesso
1 La persona responsabile in seno al dipartimento assegna su richiesta delle unità amministrative i diritti d'accesso ai propri servizi del personale e centri di prestazione di servizi in materia di personale.
2 I servizi del personale e i centri di prestazione di servizi in materia di personale assegnano, in singoli casi, i diritti d'accesso alle persone responsabili della selezione dei candidati.
Art. 22 Diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione
In caso di candidatura elettronica il candidato stesso può esercitare nel sistema e-Recruiting BV i diritti d'accesso, di rettifica e di cancellazione.
Art. 23 Verbalizzazione
1 Gli accessi e le modifiche nel sistema e-Recruiting BV sono costantemente verbalizzati.
2 I verbali sono conservati per due anni dall'UFPER.
Art. 24 Responsabilità
1 L'UFPER è responsabile del sistema e-Recruiting BV.
2 Le unità amministrative sono responsabili dei dati gestiti nel loro ambito; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti per i propri centri di prestazione di servizi in materia di personale.
Art. 25 Distruzione dei dati
I servizi del personale e i centri di prestazione di servizi in materia di personale distruggono i dati del sistema e-Recruiting BV tre mesi dopo la conclusione della procedura di candidatura. È fatto salvo l'articolo 27b capoverso 7 LPers.
Capitolo 4: Atti del personale
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 26 Contenuto
I dati contenuti negli atti del personale figurano nell'allegato 3.
Art. 27 Trasmissione degli atti in caso di passaggio a un'altra unità amministrativa
Se un impiegato passa ad un'altra unità amministrativa, gli atti del personale non sono trasmessi alla nuova unità amministrativa. Qualsiasi deroga deve essere convenuta con l'impiegato.
Art. 28 Conservazione, archiviazione e distruzione
1 I dati degli atti del personale sono conservati per i dieci anni seguenti la cessazione del rapporto di lavoro. Allo scadere del termine di conservazione dei dati, si propone all'Archivio federale di custodirli. I dati considerati senza valore archivistico dall'Archivio federale sono distrutti.
2 I risultati dei test della personalità e dei test di valutazione delle potenzialità sono conservati per cinque anni e poi distrutti. Questo termine si applica anche in caso di scioglimento del rapporto di lavoro.
3 Le valutazioni delle prestazioni e le decisioni basate su una valutazione sono conservate per cinque anni. Esse possono essere conservate eccezionalmente più a lungo se una controversia concernente pretese derivanti dal rapporto di lavoro lo giustifica. In un simile caso sono conservati al più tardi fino alla conclusione della procedura e poi distrutti.
Sezione 2: Sistema d'informazione per gli atti del personale
Art. 29 Scopo
Il sistema d'informazione per gli atti del personale dell'Amministrazione federale (atti del personale BV) serve ad amministrare, gestire e archiviare elettronicamente i dati personali degli impiegati.
Art. 30 Sistema d'informazione per gli atti del personale dell'Aggruppamento Difesa
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport gestisce un proprio sistema d'informazione per gli atti del personale dell'Aggruppamento Difesa.
2 Questo sistema è disciplinato negli articoli 34a-34f dell'ordinanza del 16 dicembre 20091 sui sistemi d'informazione militari.
Art. 31 Dati ripresi da BV PLUS
I dati non degni di particolare protezione possono essere ripresi da BV PLUS.
Art. 32 Diritti d'accesso
1 La persona responsabile in seno al dipartimento assegna su richiesta delle unità amministrative i diritti d'acceso ai propri servizi del personale e centri di prestazione di servizi in materia di personale.
2 I servizi del personale e i centri di prestazione di servizi in materia di personale assegnano ai superiori, in singoli casi, un diritto d'accesso limitato nel tempo.
Art. 33 Verbalizzazione
1 Gli accessi e le modifiche nel sistema atti del personale BV sono costantemente verbalizzati.
2 I verbali sono conservati per due anni dall'UFIT.
Art. 34 Responsabilità
1 L'UFPER è responsabile del sistema atti del personale BV.
2 Le unità amministrative collegate al sistema atti del personale BV sono responsabili del trattamento dei dati gestiti da quest'ultimo nel campo di loro pertinenza; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti per i propri centri di prestazione di servizi in materia di personale. I servizi responsabili badano all'esattezza dei dati.
3 L'UFIT è responsabile della gestione tecnica del sistema atti del personale BV.
Art. 35 Diritto d'accesso
I servizi del personale consentono un accesso limitato nel tempo ai dati del sistema atti del personale BV agli impiegati che chiedono di consultare i propri atti.
Capitolo 5: Fascicoli della Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale
Art. 36
1 La CSPers tratta i dati necessari all'adempimento dei propri compiti, in particolare i dati concernenti la situazione finanziaria e familiare degli impiegati.
2 I fascicoli concernenti le misure d'assistenza sociale sono conservati presso la CSPers.
3 Essi sono conservati per cinque anni dopo l'attuazione delle misure e poi distrutti.
Capitolo 6: Dati relativi alla salute
Art. 37 Contenuto dei documenti medici
I documenti medici comprendono il questionario d'assunzione, i rapporti e i certificati medici, gli accertamenti medici del servizio medico nonché la valutazione del rischio d'invalidità e di morbilità necessari a valutare l'attitudine dei candidati al momento dell'assunzione e degli impiegati nel corso del rapporto di lavoro.
Art. 38 Trattamento dei dati
1 I documenti medici sono tenuti su supporto cartaceo. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in un sistema d'informazione a fini di fatturazione o di allestimento di statistiche.
2 Il sistema d'informazione dei dati medici deve rimanere un sistema chiuso.
Art. 39 Diritto d'accesso
Se ritiene che le informazioni contenute nei documenti medici possano essere pregiudizievoli per l'impiegato, il servizio medico può comunicare i dati a un medico di fiducia designato dall'impiegato.
Art. 40 Comunicazione di dati a terzi
1 Soltanto le conclusioni tratte da constatazioni mediche del servizio medico sono comunicate al servizio del personale. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato ha dato previamente il suo consenso scritto.
2 Se l'impiegato non dà il suo consenso, il servizio giuridico dell'UFPER può autorizzare il servizio medico a trasmettere dati relativi alla salute o documenti medici ai servizi interessati (art. 28 cpv. 3 e 4 LPers).
Art. 41 Conservazione
1 I documenti medici dei candidati e degli impiegati sono conservati presso il servizio medico designato dal Dipartimento federale delle finanze.
2 Essi sono conservati per i 40 anni seguenti la cessazione del rapporto di lavoro. Allo scadere di questo termine, sono distrutti.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 42 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 L'ordinanza del 3 luglio 20011 concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale è abrogata.
1 [RU 2001 2251, 2009 5101 art. 17]
2 La mod. può essere consultata alla RU 2011 5589.
Art. 43 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Allegato 1
(art. 8 e 10 cpv. 4)
BV PLUS
Dati, portata dell'accesso e diritto al trattamento dei dati
Legenda
Osservazioni | Portata | Scopo | |||
M1) | Mutazione solo su mandato scritto UA | A | Intera Amministrazione federale | 1 | Gestione del personale |
M2) | Mutazione solo per emergenze aziendali | B | Più settori contabili su mandato | 2 | Controlling/Approvazione |
M3) | Mutazione solo mediante portale RU | C | Proprio settore contabile | 3 | Revisioni (limitate nel tempo) |
M | Mutazione | D | Propri dati | 4 | Controlling |
S | Lettura | E | Propri dati e dati dei collaboratori | 5 | Sostegno della gestione |
G | Approvazione | subordinati | 6 | Servizio tecnico |
Indicazione | UFPER-CCRU (supporto) | UFIT-CCSAP (supporto) | CDF | Revisori | Centri di prestazione di servizi | Servizi del personale | Servizi delle finanze | Collaboratori | Superiori |
Solo via portale | S, M3) | S, G, M3) | |||||||
Solo lettura | S | S | S | ||||||
Mutazione | M1) | M2) | M | M | |||||
Scopo | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1, 2 |
Portata | A | A | A | A | B | C | C | D | E |
Azioni in materia di personale | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Attribuzione organizzativa | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | S |
Dati personali | M1) | M2) | S | S | M | M | M3) | M3) | |
Stato del conteggio | M1) | M2) | S | S | M | M | M3) | M3) | |
Disabilità | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Diritto al congedo | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Indirizzi | M1) | M2) | S | S | M | M | M3) | M3) | |
Orario di lavoro teorico | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Retribuzione di base | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Relazioni bancarie | M1) | M2) | S | S | M | M | M3) | ||
Versamenti esterni | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Retribuzione e deduzioni ricorrenti | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Pagamenti complementari | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Elementi del contratto | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Gestione delle trasferte | M1) | M2) | S | S | M | M | S | ||
Osservanza dei termini | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Famiglia / persona di riferimento | M1) | M2) | S | M | M | M3) | M3) | ||
Formazione | M1) | M2) | M | M | S | S | |||
Altri / precedenti datori di lavoro | M1) | M2) | M | M | |||||
Qualifiche | EDA | ||||||||
Valutazioni | M1) | M2) | M | M | |||||
Ripartizione dei costi | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Procure | M1) | M2) | M | M | |||||
Dati interni | M1) | M2) | M | M | S | S | |||
Statistiche | M1) | M2) | M | M | |||||
Funzioni interne | M1) | M2) | S | M | M | S | S | ||
Istruzioni | M1) | M2) | S | M | M | ||||
Assicurazione sociale svizzera | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Assicurazioni | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Dati fiscali Svizzera | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Prestiti | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Indicazioni sulla data | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Prestiti / mutui | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Statuto di dimora | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Informazione rilevazione presenze | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Adesioni | M1) | M2) | S | S | M | M | S | ||
Versamenti di prestiti / mutui | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Servizio militare / civile | M1) | M2) | S | S | M | M | M3) | M3) | |
Compensazione diritti al congedo | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Comunicazione | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Messaggi | M1) | M2) | S | S | M | M | S | ||
Dati base Cassa pensioni | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Valori individuali Cassa pensioni | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Azioni complementari | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Valori default foglio del tempo di lavoro | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Occupazione accessoria | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Statuto esportazione | S | S | |||||||
Indennità monte ore | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Informazione sulla trasmissione di dati | S | S | |||||||
Indennità di residenza Ufficio | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Pianificazione costi del personale | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Spese di formazione e perfezionamento Svizzera | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Oggetto (Unità organizzativa, posti in organico) | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Oggetto (posto) | M1) | M2) | S | S | |||||
Collegamento | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Descrizione verbale (Unità organizzativa, posti in organico) | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Stato maggiore (Unità organizzativa, posti in organico) | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Pagamento teorico | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Vacante | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Caratteristiche contabilizzazione (Unità organizzativa, posti in organico) | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Tempo di lavoro (Unità organizzativa, posti in organico) | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Gruppo / cerchia di collaboratori | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Ripartizione dei costi (Unità organizzativa, posti in organico) | M1) | M2) | S | S | M | M | S | ||
Indirizzi (Unità organizzativa) | M1) | M2) | M | M | |||||
Categoria di personale | M1) | M2) | M | M | |||||
Assenze | M1) | M2) | M | M | M3) | S | |||
Presenze | M1) | M2) | M | M | M3) | S | |||
Reperibilità | M1) | M2) | M | M | M3) | G, M3) | |||
Monte ore assenze | M1) | M2) | M | M | S | S | |||
Monte ore presenze | M1) | M2) | M | M | M3) | G, M3) | |||
Giustificativi controprestazione | M1) | M2) | M | M | |||||
Eventi tempo | M1) | M2) | M | M | M3) | S | |||
Default trasferimento tempo | M1) | M2) | M | M | S | S | |||
Correzione monte ore | M1) | M2) | M | M | S | ||||
Pianificazione dei costi | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Diritti all'estero | M1) | M2) | S | S | M | M | |||
Retribuzione di base informazioni supplementari | M1) | M2) | S | S | M | M | S | S | |
Approvazioni | M1) | M2) | S | S | M3) | G |
Allegato 2
(art. 16)
Dati del dossier di candidatura
Fotografia
Titolo
Intestazione
Nome
Cognome
Data di nascita
Indirizzo e-mail
Password
Lingua di corrispondenza
Via
NPA
Luogo
Paese
Telefono
Lettera di motivazione
Curriculum vitae
Attestati, diplomi, referenze e altri documenti
Allegato 3
(art. 26)
Dati degli atti del personale
- 1
- Reclutamento del personale
- 1.1
- Dossier di candidatura
- 1.2
- Documentazione di assunzione
- 1.3
- Sicurezza
- 2
- Gestione del personale
- 2.1
- Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento
- 2.2
- Descrizioni dei posti
- 2.3
- Certificati
- 2.4
- Tempo di lavoro
- 2.5
- Impiego del personale
- 2.6
- Atti disciplinari
- 2.7
- Autorizzazioni
- 2.8
- Cariche pubbliche e occupazioni accessorie
- 3
- Retribuzione del personale
- 3.1
- Stipendio / indennità
- 3.2
- Spese
- 3.3
- Premi
- 3.4
- Prestazioni accessorie allo stipendio / agevolazioni
- 3.5
- Custodia di bambini complementare alla famiglia
- 4
- Assicurazioni sociali
- 4.1
- AVS/AI/IPG/AD
- 4.2
- INSAI / assicurazione contro gli infortuni
- 4.3
- Assegni familiari
- 4.4
- PUBLICA
- 4.5
- Assicurazione militare (AM)
- 5
- Salute
- 5.1
- Attestato d'idoneità all'entrata
- 5.2
- Valutazione dell'idoneità medica
- 5.3
- Certificati medici
- 5.4
- Autorizzazione per medici e assicurazioni
- 5.5
- Richieste / pareri del servizio medico
- 5.6
- Durata delle assenze dovute a malattia e infortunio
- 6
- Assicurazioni in generale
- 6.1
- Documentazione su casi di responsabilità civile
- 6.2
- Danni agli effetti personali
- 7
- Sviluppo del personale
- 7.1
- Formazione e perfezionamento
- 7.2
- Misure di sviluppo
- 7.3
- Qualifiche
- 7.4
- Competenze sociali e professionali
- 7.5
- Risultati dei test della personalità e dei test di valutazione delle potenzialità
- 7.6
- Sviluppo dei quadri
- 7.7
- Formazione professionale di base
- 8
- Uscita / passaggio
- 8.1
- Disdetta da parte del datore di lavoro (DL)
- 8.2
- Disdetta da parte del collaboratore (COLL)
- 8.3
- Pensionamento
- 8.4
- Decesso
- 8.5
- Formalità d'uscita
- 8.6
- Formalità del passaggio
- 9
- Determinate categorie di personale
