172.220.111.4

Ordinanza
sulla protezione dei dati personali
del personale federale

(OPDPers)

del 26 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 6 e 27c capoverso 7 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Principi

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali dei candidati, degli impiegati e degli ex dipendenti dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2 lettere a e d dell'ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale.

2 Il trattamento dei dati raccolti nel quadro dei controlli di sicurezza è retto dall'ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.



Art. 2 Informazione degli impiegati

Gli impiegati sono informati prima dell'introduzione o della modifica di un sistema d'informazione o di una collezione di dati.


Art. 3 Consulenza agli impiegati

Gli impiegati possono far capo ai consulenti per la protezione dei dati della loro unità amministrativa o del loro dipartimento.


Sezione 2: Protezione dei dati e sicurezza dei dati

Art. 4 Sicurezza dei dati

1 I dati su supporto cartaceo sono conservati sotto chiave.

2 La sicurezza dei dati per i sistemi d'informazione è retta:

a.
dall'ordinanza del 14 giugno 19931 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
b.
dagli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del 26 settembre 20032 sull'informatica nell'Amministrazione federale; e
c.
dalle raccomandazioni dell'Organo strategia informatica della Confederazione.

3 Per i sistemi d'informazione contemplati dalla presente ordinanza, l'Ufficio federale del personale (UFPER) emana regolamenti per il trattamento dei dati. Tali regolamenti disciplinano segnatamente le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

4 I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e i responsabili delle unità amministrative dell'Amministrazione federale adottano nel proprio ambito le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati personali.


1 RS HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/c235_11.html"
2 RS HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/c172_010_58.html"


Art. 5 Diritto d'accesso ai dati, alla loro rettifica e alla loro cancellazione

1 Le persone interessate possono far valere i propri diritti d'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati presso il competente servizio del personale o centro di prestazione di servizi in materia di personale, la Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale (CSPers) o il servizio medico. Sono fatti salvi gli articoli 22, 35 e 39.

2 I dati inesatti sono rettificati d'ufficio.


Sezione 3: Comunicazione di dati

Art. 6 Pubblicazione

1 Il direttore dell'unità amministrativa interessata assicura che gli impiegati siano informati della prevista pubblicazione dei loro dati relativi all'attività professionale in Intranet, in un organo di pubblicazione interno o su un albo.

2 L'informazione indica la natura della pubblicazione prevista e menziona che gli impiegati che si oppongono alla pubblicazione possono segnalarlo per scritto in qualsiasi momento.

3 La pubblicazione di dati personali degni di particolare protezione necessita del consenso scritto della persona interessata.


Art. 7 Comunicazione dei dati a terzi

1 Nessun dato può essere comunicato a terzi, in particolare ai nuovi datori di lavoro, agli istituti bancari, agli istituti di credito e ai locatori senza il consenso scritto della persona interessata. Chi comunica dati si assicura previamente che la persona interessata abbia dato il proprio consenso.

2 Il consenso della persona interessata è considerato dato se essa ha designato un altro impiegato quale referenza per eventuali informazioni sul proprio conto.

3 La comunicazione dei dati si limita alle informazioni necessarie allo scopo della domanda.

4 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impiegato che cambia unità all'interno dell'Amministrazione federale. È fatto salvo l'articolo 12.


Capitolo 2: Sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale

Art. 8 Contenuto

I dati contenuti nel sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS) figurano nell'allegato 1.


Art. 9 Struttura

Il sistema BV PLUS si compone dei seguenti elementi:

a.
gestione dell'organizzazione per la rappresentazione della struttura organizzativa e funzionale del personale;
b.
amministrazione del personale per la gestione dei dati personali degli impiegati;
c.
contabilità del personale per il conteggio e il versamento dello stipendio degli impiegati;
d.
rilevazione presenze del personale per la gestione dei dati tempo;
e.
gestione dei costi del personale per la pianificazione e il controllo dei costi del personale;
f.
sviluppo del personale per la pianificazione della carriera e dello sviluppo;
g.
gestione delle indennità per la pianificazione e la determinazione della retribuzione;
h.
gestione degli eventi per l'amministrazione di manifestazioni e corsi;
i.
calcolo delle spese di viaggio per il rilevamento e la contabilità di viaggi, spese di viaggio e altre spese, nonché per il trasferimento al sistema finanziario;
j.
controlling del personale per la valutazione e l'analisi degli indicatori riguardanti il personale.

Art. 10 Trattamento dei dati e accesso ai dati

1 I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale, i servizi finanziari e i servizi responsabili del supporto tecnico trattano i dati contenuti in BV PLUS ai fini dell'adempimento dei loro compiti di cui all'articolo 27a capoverso 1 LPers.

2 Gli impiegati possono trattare i propri dati contenuti in BV PLUS, segnatamente i dati personali, i dati tempo e le spese, per quanto abbiano il diritto di accedervi.

3 I responsabili possono consultare e approvare i dati dei loro collaboratori, segnatamente i dati tempo e le spese, per quanto abbiano il diritto di accedervi.

4 I diritti d'accesso nonché la natura e la portata dell'accesso sono disciplinati nell'allegato 1.

5 Il regolamento per il trattamento dei dati disciplina, a complemento dell'articolo 4 capoverso 3, la forma del trattamento dei dati e i diritti d'accesso degli utenti.


Art. 11 Comunicazione dei dati

1 I dati non degni di particolare protezione contenuti in BV PLUS possono essere comunicati ad altri sistemi d'informazione se:

a.
il sistema d'informazione poggia su una base legale;
b.
il sistema d'informazione è stato notificato all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, ad eccezione delle collezioni di dati di cui all'articolo 18 OLPD1;
c.
per il sistema d'informazione è disponibile un regolamento per il trattamento dei dati.

2 La comunicazione di dati può avvenire attraverso un elenco di destinatari.

3 Le unità amministrative possono riprendere da BV PLUS i dati non degni di particolare protezione dei loro impiegati ai fini dell'amministrazione del personale nel loro ambito.



Art. 12 Trasferimento del diritto d'accesso ai dati

Quando un impiegato cambia unità all'interno dell'Amministrazione federale, il diritto d'accesso ai dati di BV PLUS che lo riguardano è soppresso per l'unità di provenienza e trasferito alla nuova unità, ad eccezione dei dati di cui all'articolo 27a capoverso 3 lettera g LPers.


Art. 13 Conservazione

1 I dati dell'impiegato che lascia l'Amministrazione federale o decede sono conservati per dieci anni in BV PLUS.

2 Allo scadere di questo termine, si propone all'Archivio federale di custodirli. I dati considerati senza valore archivistico dall'Archivio federale sono distrutti.


Art. 14 Verbalizzazione

1 Gli accessi e le modifiche in BV PLUS sono costantemente verbalizzati.

2 I verbali sono conservati per due anni dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT).


Art. 15 Responsabilità

1 L'UFPER è responsabile di BV PLUS.

2 Le unità amministrative collegate a BV PLUS sono responsabili del trattamento dei dati gestiti da quest'ultimo nel campo di loro pertinenza; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti per i propri centri di prestazione di servizi in materia di personale. I servizi responsabili badano all'esattezza dei dati.

3 L'UFIT è responsabile della gestione tecnica di BV PLUS.


Capitolo 3: Dossier di candidatura

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 16 Contenuto

Il dossier di candidatura può contenere in particolare i dati menzionati nell'allegato 2.


Art. 17 Trattamento dei dati

I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e le persone responsabili della selezione dei candidati trattano nel loro ambito i dossier dei candidati.


Art. 18 Informazione sui test della personalità

Prima dell'esecuzione dei test della personalità i candidati devono essere informati su:

a.
lo scopo dei test;
b.
l'utilizzazione dei risultati dei test; e
c.
la cerchia di persone che viene informata di questi risultati.

Sezione 2: Sistema d'informazione per i dossier di candidatura

Art. 19 Scopo

Il sistema d'informazione per il reclutamento di personale nell'Amministrazione federale (e-Recruiting BV) serve a mettere a concorso i posti di lavoro e a semplificare il processo di candidatura.


Art. 20 Struttura

1 Il sistema e-Recruiting BV si compone dell'applicazione e-Disposition e del modulo per la gestione delle candidature.

2 Con l'applicazione e-Disposition vengono redatti e pubblicati i bandi di concorso.

3 Nel modulo per la gestione delle candidature vengono registrati i posti da mettere a concorso, con le informazioni necessarie, e trattati i dati dei candidati.


Art. 21 Diritti d'accesso

1 La persona responsabile in seno al dipartimento assegna su richiesta delle unità amministrative i diritti d'accesso ai propri servizi del personale e centri di prestazione di servizi in materia di personale.

2 I servizi del personale e i centri di prestazione di servizi in materia di personale assegnano, in singoli casi, i diritti d'accesso alle persone responsabili della selezione dei candidati.


Art. 22 Diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione

In caso di candidatura elettronica il candidato stesso può esercitare nel sistema e-Recruiting BV i diritti d'accesso, di rettifica e di cancellazione.


Art. 23 Verbalizzazione

1 Gli accessi e le modifiche nel sistema e-Recruiting BV sono costantemente verbalizzati.

2 I verbali sono conservati per due anni dall'UFPER.


Art. 24 Responsabilità

1 L'UFPER è responsabile del sistema e-Recruiting BV.

2 Le unità amministrative sono responsabili dei dati gestiti nel loro ambito; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti per i propri centri di prestazione di servizi in materia di personale.


Art. 25 Distruzione dei dati

I servizi del personale e i centri di prestazione di servizi in materia di personale distruggono i dati del sistema e-Recruiting BV tre mesi dopo la conclusione della procedura di candidatura. È fatto salvo l'articolo 27b capoverso 7 LPers.


Capitolo 4: Atti del personale

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 26 Contenuto

I dati contenuti negli atti del personale figurano nell'allegato 3.


Art. 27 Trasmissione degli atti in caso di passaggio a un'altra unità amministrativa

Se un impiegato passa ad un'altra unità amministrativa, gli atti del personale non sono trasmessi alla nuova unità amministrativa. Qualsiasi deroga deve essere convenuta con l'impiegato.


Art. 28 Conservazione, archiviazione e distruzione

1 I dati degli atti del personale sono conservati per i dieci anni seguenti la cessazione del rapporto di lavoro. Allo scadere del termine di conservazione dei dati, si propone all'Archivio federale di custodirli. I dati considerati senza valore archivistico dall'Archivio federale sono distrutti.

2 I risultati dei test della personalità e dei test di valutazione delle potenzialità sono conservati per cinque anni e poi distrutti. Questo termine si applica anche in caso di scioglimento del rapporto di lavoro.

3 Le valutazioni delle prestazioni e le decisioni basate su una valutazione sono conservate per cinque anni. Esse possono essere conservate eccezionalmente più a lungo se una controversia concernente pretese derivanti dal rapporto di lavoro lo giustifica. In un simile caso sono conservati al più tardi fino alla conclusione della procedura e poi distrutti.


Sezione 2: Sistema d'informazione per gli atti del personale

Art. 29 Scopo

Il sistema d'informazione per gli atti del personale dell'Amministrazione federale (atti del personale BV) serve ad amministrare, gestire e archiviare elettronicamente i dati personali degli impiegati.


Art. 30 Sistema d'informazione per gli atti del personale dell'Aggruppamento Difesa

1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport gestisce un proprio sistema d'informazione per gli atti del personale dell'Aggruppamento Difesa.

2 Questo sistema è disciplinato negli articoli 34a-34f dell'ordinanza del 16 dicembre 20091 sui sistemi d'informazione militari.



Art. 31 Dati ripresi da BV PLUS

I dati non degni di particolare protezione possono essere ripresi da BV PLUS.


Art. 32 Diritti d'accesso

1 La persona responsabile in seno al dipartimento assegna su richiesta delle unità amministrative i diritti d'acceso ai propri servizi del personale e centri di prestazione di servizi in materia di personale.

2 I servizi del personale e i centri di prestazione di servizi in materia di personale assegnano ai superiori, in singoli casi, un diritto d'accesso limitato nel tempo.


Art. 33 Verbalizzazione

1 Gli accessi e le modifiche nel sistema atti del personale BV sono costantemente verbalizzati.

2 I verbali sono conservati per due anni dall'UFIT.


Art. 34 Responsabilità

1 L'UFPER è responsabile del sistema atti del personale BV.

2 Le unità amministrative collegate al sistema atti del personale BV sono responsabili del trattamento dei dati gestiti da quest'ultimo nel campo di loro pertinenza; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti per i propri centri di prestazione di servizi in materia di personale. I servizi responsabili badano all'esattezza dei dati.

3 L'UFIT è responsabile della gestione tecnica del sistema atti del personale BV.


Art. 35 Diritto d'accesso

I servizi del personale consentono un accesso limitato nel tempo ai dati del sistema atti del personale BV agli impiegati che chiedono di consultare i propri atti.


Capitolo 5: Fascicoli della Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale

Art. 36

1 La CSPers tratta i dati necessari all'adempimento dei propri compiti, in particolare i dati concernenti la situazione finanziaria e familiare degli impiegati.

2 I fascicoli concernenti le misure d'assistenza sociale sono conservati presso la CSPers.

3 Essi sono conservati per cinque anni dopo l'attuazione delle misure e poi distrutti.


Capitolo 6: Dati relativi alla salute

Art. 37 Contenuto dei documenti medici

I documenti medici comprendono il questionario d'assunzione, i rapporti e i certificati medici, gli accertamenti medici del servizio medico nonché la valutazione del rischio d'invalidità e di morbilità necessari a valutare l'attitudine dei candidati al momento dell'assunzione e degli impiegati nel corso del rapporto di lavoro.


Art. 38 Trattamento dei dati

1 I documenti medici sono tenuti su supporto cartaceo. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in un sistema d'informazione a fini di fatturazione o di allestimento di statistiche.

2 Il sistema d'informazione dei dati medici deve rimanere un sistema chiuso.


Art. 39 Diritto d'accesso

Se ritiene che le informazioni contenute nei documenti medici possano essere pregiudizievoli per l'impiegato, il servizio medico può comunicare i dati a un medico di fiducia designato dall'impiegato.


Art. 40 Comunicazione di dati a terzi

1 Soltanto le conclusioni tratte da constatazioni mediche del servizio medico sono comunicate al servizio del personale. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato ha dato previamente il suo consenso scritto.

2 Se l'impiegato non dà il suo consenso, il servizio giuridico dell'UFPER può autorizzare il servizio medico a trasmettere dati relativi alla salute o documenti medici ai servizi interessati (art. 28 cpv. 3 e 4 LPers).


Art. 41 Conservazione

1 I documenti medici dei candidati e degli impiegati sono conservati presso il servizio medico designato dal Dipartimento federale delle finanze.

2 Essi sono conservati per i 40 anni seguenti la cessazione del rapporto di lavoro. Allo scadere di questo termine, sono distrutti.


Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 42 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 L'ordinanza del 3 luglio 20011 concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale è abrogata.

2 ... 2


1 [RU 2001 2251, 2009 5101 art. 17]
2 La mod. può essere consultata alla RU 2011 5589.


Art. 43 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.



Allegato 1

(art. 8 e 10 cpv. 4)

BV PLUS

Dati, portata dell'accesso e diritto al trattamento dei dati

Legenda

Osservazioni

Portata

Scopo

M1)

Mutazione solo su mandato scritto UA

A

Intera Amministrazione federale

1

Gestione del personale

M2)

Mutazione solo per emergenze aziendali

B

Più settori contabili su mandato

2

Controlling/Approvazione

M3)

Mutazione solo mediante portale RU

C

Proprio settore contabile

3

Revisioni (limitate nel tempo)

M

Mutazione

D

Propri dati

4

Controlling

S

Lettura

E

Propri dati e dati dei collaboratori

5

Sostegno della gestione

G

Approvazione

subordinati

6

Servizio tecnico

Indicazione

UFPER-CCRU (supporto)

UFIT-CCSAP (supporto)

CDF

Revisori

Centri di prestazione di servizi

Servizi del personale

Servizi delle finanze

Collaboratori

Superiori

Solo via portale

S, M3)

S, G, M3)

Solo lettura

S

S

S

Mutazione

M1)

M2)

M

M

Scopo

5

6

3

3

1

1

4

1

1, 2

Portata

A

A

A

A

B

C

C

D

E

Azioni in materia di personale

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Attribuzione organizzativa

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

S

Dati personali

M1)

M2)

S

S

M

M

M3)

M3)

Stato del conteggio

M1)

M2)

S

S

M

M

M3)

M3)

Disabilità

M1)

M2)

S

S

M

M

Diritto al congedo

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Indirizzi

M1)

M2)

S

S

M

M

M3)

M3)

Orario di lavoro teorico

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Retribuzione di base

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Relazioni bancarie

M1)

M2)

S

S

M

M

M3)

Versamenti esterni

M1)

M2)

S

S

M

M

Retribuzione e deduzioni ricorrenti

M1)

M2)

S

S

M

M

Pagamenti complementari

M1)

M2)

S

S

M

M

Elementi del contratto

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Gestione delle trasferte

M1)

M2)

S

S

M

M

S

Osservanza dei termini

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Famiglia / persona di riferimento

M1)

M2)

S

M

M

M3)

M3)

Formazione

M1)

M2)

M

M

S

S

Altri / precedenti datori di lavoro

M1)

M2)

M

M

Qualifiche

EDA

Valutazioni

M1)

M2)

M

M

Ripartizione dei costi

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Procure

M1)

M2)

M

M

Dati interni

M1)

M2)

M

M

S

S

Statistiche

M1)

M2)

M

M

Funzioni interne

M1)

M2)

S

M

M

S

S

Istruzioni

M1)

M2)

S

M

M

Assicurazione sociale svizzera

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Assicurazioni

M1)

M2)

S

S

M

M

Dati fiscali Svizzera

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Prestiti

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Indicazioni sulla data

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Prestiti / mutui

M1)

M2)

S

S

M

M

Statuto di dimora

M1)

M2)

S

S

M

M

Informazione rilevazione presenze

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Adesioni

M1)

M2)

S

S

M

M

S

Versamenti di prestiti / mutui

M1)

M2)

S

S

M

M

Servizio militare / civile

M1)

M2)

S

S

M

M

M3)

M3)

Compensazione diritti al congedo

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Comunicazione

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Messaggi

M1)

M2)

S

S

M

M

S

Dati base Cassa pensioni

M1)

M2)

S

S

M

M

Valori individuali Cassa pensioni

M1)

M2)

S

S

M

M

Azioni complementari

M1)

M2)

S

S

M

M

Valori default foglio del tempo di lavoro

M1)

M2)

S

S

M

M

Occupazione accessoria

M1)

M2)

S

S

M

M

Statuto esportazione

S

S

Indennità monte ore

M1)

M2)

S

S

M

M

Informazione sulla trasmissione di dati

S

S

Indennità di residenza Ufficio

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Pianificazione costi del personale

M1)

M2)

S

S

M

M

Spese di formazione e perfezionamento Svizzera

M1)

M2)

S

S

M

M

Oggetto (Unità organizzativa, posti in organico)

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Oggetto (posto)

M1)

M2)

S

S

Collegamento

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Descrizione verbale (Unità organizzativa, posti in organico)

M1)

M2)

S

S

M

M

Stato maggiore (Unità organizzativa, posti in organico)

M1)

M2)

S

S

M

M

Pagamento teorico

M1)

M2)

S

S

M

M

Vacante

M1)

M2)

S

S

M

M

Caratteristiche contabilizzazione (Unità organizzativa, posti in organico)

M1)

M2)

S

S

M

M

Tempo di lavoro (Unità organizzativa, posti in organico)

M1)

M2)

S

S

M

M

Gruppo / cerchia di collaboratori

M1)

M2)

S

S

M

M

Ripartizione dei costi (Unità organizzativa, posti in organico)

M1)

M2)

S

S

M

M

S

Indirizzi (Unità organizzativa)

M1)

M2)

M

M

Categoria di personale

M1)

M2)

M

M

Assenze

M1)

M2)

M

M

M3)

S

Presenze

M1)

M2)

M

M

M3)

S

Reperibilità

M1)

M2)

M

M

M3)

G, M3)

Monte ore assenze

M1)

M2)

M

M

S

S

Monte ore presenze

M1)

M2)

M

M

M3)

G, M3)

Giustificativi controprestazione

M1)

M2)

M

M

Eventi tempo

M1)

M2)

M

M

M3)

S

Default trasferimento tempo

M1)

M2)

M

M

S

S

Correzione monte ore

M1)

M2)

M

M

S

Pianificazione dei costi

M1)

M2)

S

S

M

M

Diritti all'estero

M1)

M2)

S

S

M

M

Retribuzione di base informazioni supplementari

M1)

M2)

S

S

M

M

S

S

Approvazioni

M1)

M2)

S

S

M3)

G


Allegato 2

(art. 16)

Dati del dossier di candidatura

Fotografia

Titolo

Intestazione

Nome

Cognome

Data di nascita

Indirizzo e-mail

Password

Lingua di corrispondenza

Via

NPA

Luogo

Paese

Telefono

Lettera di motivazione

Curriculum vitae

Attestati, diplomi, referenze e altri documenti


Allegato 3

(art. 26)

Dati degli atti del personale

1
Reclutamento del personale
1.1
Dossier di candidatura
1.2
Documentazione di assunzione
1.3
Sicurezza
2
Gestione del personale
2.1
Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento
2.2
Descrizioni dei posti
2.3
Certificati
2.4
Tempo di lavoro
2.5
Impiego del personale
2.6
Atti disciplinari
2.7
Autorizzazioni
2.8
Cariche pubbliche e occupazioni accessorie
3
Retribuzione del personale
3.1
Stipendio / indennità
3.2
Spese
3.3
Premi
3.4
Prestazioni accessorie allo stipendio / agevolazioni
3.5
Custodia di bambini complementare alla famiglia
4
Assicurazioni sociali
4.1
AVS/AI/IPG/AD
4.2
INSAI / assicurazione contro gli infortuni
4.3
Assegni familiari
4.4
PUBLICA
4.5
Assicurazione militare (AM)
5
Salute
5.1
Attestato d'idoneità all'entrata
5.2
Valutazione dell'idoneità medica
5.3
Certificati medici
5.4
Autorizzazione per medici e assicurazioni
5.5
Richieste / pareri del servizio medico
5.6
Durata delle assenze dovute a malattia e infortunio
6
Assicurazioni in generale
6.1
Documentazione su casi di responsabilità civile
6.2
Danni agli effetti personali
7
Sviluppo del personale
7.1
Formazione e perfezionamento
7.2
Misure di sviluppo
7.3
Qualifiche
7.4
Competenze sociali e professionali
7.5
Risultati dei test della personalità e dei test di valutazione delle potenzialità
7.6
Sviluppo dei quadri
7.7
Formazione professionale di base
8
Uscita / passaggio
8.1
Disdetta da parte del datore di lavoro (DL)
8.2
Disdetta da parte del collaboratore (COLL)
8.3
Pensionamento
8.4
Decesso
8.5
Formalità d'uscita
8.6
Formalità del passaggio
9
Determinate categorie di personale


RU 2011 5589