341.14
Ordinanza del DFGP
sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure
del 19 novembre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
visti gli articoli 15 capoverso 1, 17 capoverso 1, 18 capoverso 1 e 19 capoverso 1 dell'ordinanza del 21 novembre 20071 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM),
ordina:
Sezione 1: Sussidi di costruzione a istituti d'educazione
(art. 11-18 OPPM)
Art. 1 Settori, superfici determinanti e prezzo di settore
I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m2 sono fissati come segue:
Settore | Superficie determinante per singolo posto (in m2) | Prezzo di settore per m2 (stato dell'indice 1° ottobre 2010)1 | |
2 | Amministrazione | 4,4 | 4400 |
3 | Personale | 2,2 | 4400 |
4 | Assistenza, visita, spazi comuni, tempo libero, sport | 10,4 | 4400 |
5 | Entrata e uscita | 1,9 | 4400 |
6 | Spazio abitativo | 29,6 | 4400 |
7 | Formazione e occupazione | 14,8 | 3700 |
8 | Economia domestica, smaltimento, autorimesse | 9,5 | 4400 |
Superficie totale per singolo posto | 72,8 | ||
1 Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
Art. 2 Supplemento per gli alloggi del personale
(art. 18 cpv. 1 lett. a OPPM)
Il supplemento per un alloggio del personale indispensabile all'esercizio dell'istituto ammonta a 400 000 franchi.
Art. 3 Supplemento per palestre
(art. 18 cpv. 1 lett. b OPPM)
Il supplemento per la costruzione di una palestra ammonta a 1 000 000 franchi.
Art. 4 Supplemento per impianti scolastici
(art. 18 cpv. 1 lett. c OPPM)
Il supplemento per la costruzione di un impianto scolastico ammonta al 25 per cento dell'importo secondo il CCC1 1-3 e 5 del settore 7.
1 CCC = Codice dei costi di costruzione del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione.
Art. 5 Supplemento per laboratori che richiedono una superficie maggiore
(art. 18 cpv. 1 lett. d OPPM)
1 Un supplemento di superficie moltiplicato per il prezzo di settore è concesso per i laboratori che richiedono una superficie maggiore rispetto all'istituto tipo. Si applicano i seguenti supplementi:
- a.
- supplemento 1: sono riconosciuti 10,2 m2 di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata nel settore 7 è superiore a 25 m2 e non supera 55 m2 per singolo posto;
- b.
- supplemento 2: sono riconosciuti 40,2 m2 di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata supera 55 m2 per singolo posto.
2 I supplementi non sono cumulabili.
Art. 6 Supplemento per istituti di piccole dimensioni
(art. 18 cpv. 1 lett. e OPPM)
Il supplemento per gli istituti di piccole dimensioni ammonta al 10 per cento dei costi di costruzione secondo il CCC 1-3 e 5.
Art. 7 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di nuove costruzioni
(art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)
In caso di nuove costruzioni, il supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne ammonta al 6,2 per cento dei costi riconosciuti secondo il CCC 1-3 e 5.
Art. 8 Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9) in caso di nuove costruzioni
(art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)
In caso di nuove costruzioni, il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili ammonta al 6,2 per cento dei costi riconosciuti secondo il CCC 1-3 e 5.
Art. 9 Supplemento per la sicurezza in caso di istituti di tipo chiuso
(art. 18 cpv. 1 lett. g OPPM)
In caso di istituti di tipo chiuso, il supplemento per la sicurezza ammonta a 55 000 franchi per singolo posto.
Art. 10 Supplemento per sistemazioni esterne e attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di trasformazioni
(art. 18 cpv. 2 OPPM)
In caso di trasformazioni, è corrisposto un supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della LF del 5 ott. 19841 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure; LPPM).
Art. 11 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni
1 In caso di nuove costruzioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:
- 1.
- Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore dell'istituto tipo.
- 2.
- Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
- -
- supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabile all'esercizio dell'istituto,
- -
- supplemento per la palestra, se indispensabile all'esercizio dell'istituto,
- -
- supplemento per l'impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta,
- -
- per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 1 pari a 10,2 m2 per singolo posto in aggiunta all'importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 25 m2,
- -
- per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 2 pari a 40,2 m2 per singolo posto in aggiunta all'importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 55 m2,
- -
- supplemento per l'istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti non è superiore a 15.
- 3.
- Ne risulta il totale intermedio (TI) dei costi di costruzione riconosciuti.
- 4.
- Al TI si aggiungono i supplementi seguenti:
- -
- supplemento del 6,2 per cento del TI per le sistemazioni esterne (CCC 4),
- -
- supplemento del 6,2 per cento del TI per le attrezzature mobili (CCC 9),
- -
- supplemento per la sicurezza, se lo stabilimento dispone di posti chiusi.
- 5.
- Ne risulta il totale dei costi riconosciuti (sussidi forfetari per singolo posto) in caso di nuove costruzioni.
2 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui al numero 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM).
Art. 12 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni
1 In caso di trasformazioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:
- 1.
- Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore dell'istituto tipo.
- 2.
- Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
- -
- supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabile all'esercizio dell'istituto,
- -
- supplemento per la palestra, se indispensabile all'esercizio dell'istituto,
- -
- supplemento per l'impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta,
- -
- per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 1 pari a 10,2 m2 per singolo posto in aggiunta all'importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 25 m2,
- -
- per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 2 pari a 40,2 m2 per singolo posto in aggiunta all'importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 55 m2,
- -
- supplemento per l'istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti non è superiore a 15.
- 3.
- Il totale dei costi riconosciuti è moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento. Il risultato costituisce la base per i sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni.
- 4.
- A questa base si aggiunge:
- -
- il sussidio CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale,
- -
- il sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale,
- -
- il supplemento per la sicurezza, se lo stabilimento dispone di posti chiusi, moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento.
- 5.
- Ne risulta il totale dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni.
2 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui al numero 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM1).
Art. 13 Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime
(art. 18 cpv. 2 OPPM)
1 Se nel quadro dei lavori di trasformazione, un istituto non raggiunge le superfici di settore stabilite per l'istituto tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente al rapporto tra superficie mancante e superficie determinante.
2 La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (assistenza). In tal caso, i costi determinanti per il settore 4 possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione 1,15.
Sezione 2: Sussidi di costruzione agli stabilimenti per adulti
(art. 11-15, 19 e 20 OPPM)
Art. 14 Settori, superfici determinanti e prezzi di settore per stabilimento tipo
(art. 19 OPPM)
I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per metro quadrato sono fissati come segue per i tre stabilimenti tipo:
- a.
- Stabilimento tipo chiuso
Settore | Superficie determinante per singolo posto (in m2) | Superficie determinante per singolo posto (in m2) per le misure di cui all'art. 59 cpv. 3 CP1 | Prezzo di settore per m2 (stato dell'indice: 1° ottobre 2010)2 | |
1 Sicurezza | 2,0 | 2,0 | 6300 | |
2 Amministrazione | 2,1 | 2,1 | 6300 | |
3 Personale | 2,1 | 2,1 | 6300 | |
4 Detenuti 4a supplemento per lo sport 4b supplemento per la tera- pia/il trattamento 4c supplemento per la formazione | 5,9 fino a 1,3 fino a 3,2 fino a 0,7 | 5,9 fino a 3,8 fino a 5,2 fino a 0,7 | 6300 6300 6300 6300 | |
5 Entrata e uscita | 2,1 | 2,1 | 6300 | |
6 Spazio abitativo | 17,7 | 26,2 | 8200 | |
7 Lavoro | 22,7 | 9,7 | 4400 | |
7a supplemento per laboratori che richiedono una superficie maggiore | fino a 5,0 | |||
8 Economia domestica | 5,4 | 5,4 | 8200 | |
Superficie totale per singolo posto | fino a 70,2 | fino a 65,2 | ||
- b.
- Stabilimento di tipo aperto
Settore | Superficie deter-minante per singolo posto (in m2) | Prezzo di settore per m2 (stato dell'indice 1° ottobre 2010)3 | |
1 Sicurezza | 0,8 | 4900 | |
2 Amministrazione | 2,9 | 4900 | |
3 Personale | 2,1 | 4900 | |
4 Detenuti | 11,2 | 4900 | |
4a supplemento per lo sport | fino a 2,9 | 4900 | |
4b supplemento per la formazione | fino a 0,7 | 4900 | |
5 Entrata e uscita | 2,3 | 4900 | |
6 Spazio abitativo | 19,6 | 6400 | |
7 Lavoro | 17,2 | 3500 | |
7a supplemento per laboratori che richiedono una superficie maggiore | fino a 6,0 | 3500 | |
8 Economia domestica | 7,0 | 6400 | |
Superficie totale per singolo posto | fino a 72,7 | ||
- c.
- Stabilimento tipo carcere
Settore | Superficie determinante per singolo posto (in m2) | Prezzo di settore per m2 (stato dell'indice 1° ottobre 2010)4 | |
1 Sicurezza | 1,7 | 5300 | |
2 Amministrazione | 1,9 | 5300 | |
3 Personale | 1,1 | 5300 | |
4 Detenuti | 3,6 | 5300 | |
4a supplemento per lo sport | fino a 0,6 | 5300 | |
4b supplemento per la formazione | fino a 0,7 | 5300 | |
5 Entrata e uscita | 1,9 | 5300 | |
6 Spazio abitativo | 13,2 | 7000 | |
7 Lavoro | 4,3 | 3700 | |
8 Economia domestica | 4,5 | 7000 | |
Superficie totale per singolo posto | fino a 33,5 | ||
Art.15 Supplemento per la sicurezza
(art. 20 cpv. 1 e 2 OPPM)
1 Il supplemento per la sicurezza ammonta a 85 000 franchi per singolo posto nelle carceri, negli stabilimenti chiusi e per i posti chiusi negli stabilimenti aperti.
2 Per i posti del massimo livello di sicurezza è concesso un ulteriore supplemento pari a 42 500 franchi per singolo posto.
Art. 16 Supplemento per piccoli stabilimenti
(art. 20a cpv. 1 OPPM)
Il supplemento per piccoli stabilimenti ammonta al 10 per cento dei prezzi di settore.
Art. 17 Riduzione per grandi stabilimenti
(art. 20a cpv. 2 OPPM)
I prezzi di settore per i grandi stabilimenti sono ridotti del 10 per cento.
Art. 18 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di nuove costruzioni
(art. 20b cpv. 1 OPPM)
In caso di nuove costruzioni, il supplemento per le sistemazioni esterne è calcolato in percentuale sui costi riconosciuti secondo il CCC 1-3 e 5 per singolo posto, compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:
- a.
- 6,7 per cento per gli stabilimenti chiusi;
- b.
- 10,5 per cento per gli stabilimenti aperti;
- c.
- 7,5 per cento per le carceri.
Art. 19 Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9) in caso di nuove costruzioni
(art. 20b cpv. 1 OPPM)
In caso di nuove costruzioni, il supplemento per le attrezzature mobili è calcolato in percentuale sui costi riconosciuti secondo il CCC 1-3 e 5 per singolo posto, compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:
- a.
- 5,1 per cento per gli stabilimenti chiusi;
- b.
- 5,5 per cento per gli stabilimenti aperti;
- c.
- 5,8 per cento per le carceri.
Art. 20 Supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di trasformazioni
(art. 20b cpv. 2 OPPM)
In caso di trasformazioni, è corrisposto un supplemento pari ai costi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 LPPM1).
Art. 21 Supplemento per la costruzione di spazi destinati all'attività sportiva
(art. 20c cpv. 1 OPPM)
Per la costruzione di spazi destinati all'attività sportiva è concesso il seguente supplemento di superficie:
- a.
- stabilimenti chiusi: fino a 1,3 m2 per singolo posto;
- b.
- stabilimenti chiusi destinati all'esecuzione delle misure: fino a 3,8 m2 per singolo posto;
- c.
- stabilimenti aperti: fino a 2,9 m2 per singolo posto;
- d.
- carceri: fino a 0,6 m2 per singolo posto.
Art. 22 Supplemento per la costruzione di locali terapeutici
(art. 20c cpv. 2 OPPM)
Per la costruzione di locali terapeutici è concesso il seguente supplemento di superficie:
- a.
- stabilimenti chiusi: fino a 3,2 m2 per singolo posto;
- b.
- stabilimenti chiusi destinati all'esecuzione delle misure: fino a 5,2 m2 per singolo posto.
Art. 23 Supplemento per la costruzione di locali destinati alla formazione
(art. 20c cpv. 3 OPPM)
Per la costruzione di locali supplementari destinati alla formazione è concesso un supplemento di superficie pari a 0,7 m2 per singolo posto.
Art. 24 Aumento del valore di superficie tipo per il settore 7 «lavoro»
(art. 20c cpv. 4 OPPM)
Il valore di superficie tipo del settore 7 «lavoro» per i laboratori che richiedono una superficie maggiore è aumentato come segue:
- a.
- fino a 6 m2 per singolo posto negli stabilimenti aperti;
- b.
- fino a 5 m2 per singolo posto negli stabilimenti chiusi.
Art. 25 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni
1 In caso di nuove costruzioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:
- 1.
- Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore dell'istituto tipo.
- 2.
- Al risultato moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
- -
- supplemento di superficie per l'attività sportiva,
- -
- supplemento di superficie per i locali terapeutici,
- -
- supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione,
- -
- supplemento di superficie per i laboratori che richiedono una superficie maggiore.
- 3.
- Ne risulta il TI dei costi di costruzione riconosciuti.
- 4.
- Al TI si aggiungono i seguenti supplementi:
- -
- la percentuale del TI prevista all'articolo 18 per le sistemazioni esterne (CCC 4) in base allo stabilimento tipo corrispondente,
- -
- la percentuale del TI prevista all'articolo 19 per le attrezzature mobili (CCC 9) in base allo stabilimento tipo corrispondente,
- -
- supplemento per la sicurezza per i posti chiusi,
- -
- supplemento per la sicurezza per i posti del massimo livello di sicurezza.
- 5.
- Ne risulta il totale dei costi riconosciuti (sussidi forfetari per singolo posto) in caso di nuove costruzioni.
2 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui alla cifra 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM1).
Art. 26 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni
1 In caso di trasformazioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:
- 1.
- Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore dell'istituto tipo.
- 2.
- Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
- -
- supplemento di superficie per l'attività sportiva,
- -
- supplemento di superficie per i locali terapeutici,
- -
- supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione,
- -
- supplemento di superficie per i laboratori che richiedono una superficie maggiore.
- 3.
- Il totale dei costi riconosciuti è moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento. Il risultato costituisce la base per i sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni.
- 4.
- A questa base si aggiunge:
- -
- il sussidio CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale,
- -
- il sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale,
- -
- il supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti chiusi, moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento,
- -
- il supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti del massimo livello di sicurezza, moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento.
- 5.
- Ne risulta il totale dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni.
2 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui alla cifra 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM1).
Art. 27 Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime
(art. 19 cpv. 4 OPPM)
1 Se, nel quadro dei lavori di trasformazione, uno stabilimento non raggiunge le superfici di settore stabilite per lo stabilimento tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente alla superficie mancante in rapporto alla superficie determinante.
2 La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (detenuti). In tal caso i costi determinanti per il settore 4 possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione 1,15.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 28 Abrogazione del diritto vigente
L'ordinanza del DFGP del 24 settembre 20011 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure è abrogata.
1 [RU 2001 2398, 2007 6699]
Art. 29 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
