341.14

Ordinanza del DFGP
sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure

del 19 novembre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 15 capoverso 1, 17 capoverso 1, 18 capoverso 1 e 19 capoverso 1 dell'ordinanza del 21 novembre 20071 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM),

ordina:

Sezione 1: Sussidi di costruzione a istituti d'educazione

(art. 11-18 OPPM)

Art. 1 Settori, superfici determinanti e prezzo di settore

I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m2 sono fissati come segue:

Settore

Superficie determinante per singolo posto (in m2)

Prezzo di settore per m2 (stato dell'indice 1° ottobre 2010)1

2

Amministrazione

  4,4

4400

3

Personale

  2,2

4400

4

Assistenza, visita, spazi comuni, tempo libero, sport

10,4

4400

5

Entrata e uscita

  1,9

4400

6

Spazio abitativo

29,6

4400

7

Formazione e occupazione

14,8

3700

8

Economia domestica, smaltimento, autorimesse

  9,5

4400

Superficie totale per singolo posto

72,8


1 Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.


Art. 2 Supplemento per gli alloggi del personale

(art. 18 cpv. 1 lett. a OPPM)

Il supplemento per un alloggio del personale indispensabile all'esercizio dell'istituto ammonta a 400 000 franchi.


Art. 3 Supplemento per palestre

(art. 18 cpv. 1 lett. b OPPM)

Il supplemento per la costruzione di una palestra ammonta a 1 000 000 franchi.


Art. 4 Supplemento per impianti scolastici

(art. 18 cpv. 1 lett. c OPPM)

Il supplemento per la costruzione di un impianto scolastico ammonta al 25 per cento dell'importo secondo il CCC1 1-3 e 5 del settore 7.


1 CCC = Codice dei costi di costruzione del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione.


Art. 5 Supplemento per laboratori che richiedono una superficie maggiore

(art. 18 cpv. 1 lett. d OPPM)

1 Un supplemento di superficie moltiplicato per il prezzo di settore è concesso per i laboratori che richiedono una superficie maggiore rispetto all'istituto tipo. Si applicano i seguenti supplementi:

a.
supplemento 1: sono riconosciuti 10,2 m2 di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata nel settore 7 è superiore a 25 m2 e non supera 55 m2 per singolo posto;
b.
supplemento 2: sono riconosciuti 40,2 m2 di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata supera 55 m2 per singolo posto.

2 I supplementi non sono cumulabili.


Art. 6 Supplemento per istituti di piccole dimensioni

(art. 18 cpv. 1 lett. e OPPM)

Il supplemento per gli istituti di piccole dimensioni ammonta al 10 per cento dei costi di costruzione secondo il CCC 1-3 e 5.


Art. 7 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di nuove costruzioni

(art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)

In caso di nuove costruzioni, il supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne ammonta al 6,2 per cento dei costi riconosciuti secondo il CCC 1-3 e 5.


Art. 8 Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9) in caso di nuove costruzioni

(art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)

In caso di nuove costruzioni, il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili ammonta al 6,2 per cento dei costi riconosciuti secondo il CCC 1-3 e 5.


Art. 9 Supplemento per la sicurezza in caso di istituti di tipo chiuso

(art. 18 cpv. 1 lett. g OPPM)

In caso di istituti di tipo chiuso, il supplemento per la sicurezza ammonta a 55 000 franchi per singolo posto.


Art. 10 Supplemento per sistemazioni esterne e attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di trasformazioni

(art. 18 cpv. 2 OPPM)

In caso di trasformazioni, è corrisposto un supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della LF del 5 ott. 19841 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure; LPPM).


1 RS 341


Art. 11 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni

1 In caso di nuove costruzioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:

1.
Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore dell'istituto tipo.
2.
Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
-
supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabile all'esercizio dell'istituto,
-
supplemento per la palestra, se indispensabile all'esercizio dell'istituto,
-
supplemento per l'impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta,
-
per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 1 pari a 10,2 m2 per singolo posto in aggiunta all'importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 25 m2,
-
per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 2 pari a 40,2 m2 per singolo posto in aggiunta all'importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 55 m2,
-
supplemento per l'istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti non è superiore a 15.
3.
Ne risulta il totale intermedio (TI) dei costi di costruzione riconosciuti.
4.
Al TI si aggiungono i supplementi seguenti:
-
supplemento del 6,2 per cento del TI per le sistemazioni esterne (CCC 4),
-
supplemento del 6,2 per cento del TI per le attrezzature mobili (CCC 9),
-
supplemento per la sicurezza, se lo stabilimento dispone di posti chiusi.
5.
Ne risulta il totale dei costi riconosciuti (sussidi forfetari per singolo posto) in caso di nuove costruzioni.

2 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui al numero 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM).


Art. 12 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni

1 In caso di trasformazioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:

1.
Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore dell'istituto tipo.
2.
Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
-
supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabile all'esercizio dell'istituto,
-
supplemento per la palestra, se indispensabile all'esercizio dell'istituto,
-
supplemento per l'impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta,
-
per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 1 pari a 10,2 m2 per singolo posto in aggiunta all'importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 25 m2,
-
per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 2 pari a 40,2 m2 per singolo posto in aggiunta all'importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 55 m2,
-
supplemento per l'istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti non è superiore a 15.
3.
Il totale dei costi riconosciuti è moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento. Il risultato costituisce la base per i sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni.
4.
A questa base si aggiunge:
-
il sussidio CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale,
-
il sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale,
-
il supplemento per la sicurezza, se lo stabilimento dispone di posti chiusi, moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento.
5.
Ne risulta il totale dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni.

2 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui al numero 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM1).


1 RS 341


Art. 13 Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime

(art. 18 cpv. 2 OPPM)

1 Se nel quadro dei lavori di trasformazione, un istituto non raggiunge le superfici di settore stabilite per l'istituto tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente al rapporto tra superficie mancante e superficie determinante.

2 La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (assistenza). In tal caso, i costi determinanti per il settore 4 possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione 1,15.


Sezione 2: Sussidi di costruzione agli stabilimenti per adulti

(art. 11-15, 19 e 20 OPPM)

Art. 14 Settori, superfici determinanti e prezzi di settore per stabilimento tipo

(art. 19 OPPM)

I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per metro quadrato sono fissati come segue per i tre stabilimenti tipo:

a.
Stabilimento tipo chiuso

Settore

Superficie determinante per singolo posto (in m2)

Superficie determinante per singolo posto (in m2) per le misure di cui all'art. 59 cpv. 3 CP1

Prezzo di settore per m2 (stato dell'indice: 1° ottobre 2010)2

1  Sicurezza

  2,0

  2,0

6300

2  Amministrazione

  2,1

  2,1

6300

3  Personale

  2,1

  2,1

6300

4  Detenuti     4a  supplemento per lo sport     4b supplemento per la tera-           pia/il trattamento

    4c supplemento per la           formazione

  5,9   fino a 1,3   fino a 3,2

  fino a 0,7

  5,9   fino a 3,8   fino a 5,2

  fino a 0,7

6300 6300 6300

6300

5  Entrata e uscita

  2,1

  2,1

6300

6  Spazio abitativo

17,7

26,2

8200

7  Lavoro

22,7

  9,7

4400

    7a  supplemento per           laboratori che richiedono           una superficie maggiore

  fino a 5,0

8  Economia domestica

  5,4

  5,4

8200

Superficie totale per singolo posto

  fino a 70,2

  fino a 65,2

b.
Stabilimento di tipo aperto

Settore

Superficie deter-minante per singolo posto (in m2)

Prezzo di settore per m2 (stato dell'indice 1° ottobre 2010)3

1  Sicurezza

  0,8

4900

2  Amministrazione

  2,9

4900

3  Personale

  2,1

4900

4  Detenuti

11,2

4900

    4a  supplemento per lo sport

  fino a 2,9

4900

    4b  supplemento per la formazione

  fino a 0,7

4900

5  Entrata e uscita

  2,3

4900

6  Spazio abitativo

19,6

6400

7  Lavoro

17,2

3500

    7a  supplemento per laboratori che           richiedono una superficie maggiore

  fino a 6,0

3500

8  Economia domestica

  7,0

6400

Superficie totale per singolo posto

fino a 72,7

c.
Stabilimento tipo carcere

Settore

Superficie determinante per singolo posto (in m2)

Prezzo di settore per m2 (stato dell'indice 1° ottobre 2010)4

1  Sicurezza

  1,7

5300

2  Amministrazione

  1,9

5300

3  Personale

  1,1

5300

4  Detenuti

  3,6

5300

    4a  supplemento per lo sport

  fino a 0,6

5300

    4b  supplemento per la formazione

  fino a 0,7

5300

5  Entrata e uscita

  1,9

5300

6  Spazio abitativo

13,2

7000

7  Lavoro

  4,3

3700

8  Economia domestica

  4,5

7000

Superficie totale per singolo posto

fino a 33,5


1 Codice penale; RS 311.0
2 Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
3 Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
4 Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.


Art.15 Supplemento per la sicurezza

(art. 20 cpv. 1 e 2 OPPM)

1 Il supplemento per la sicurezza ammonta a 85 000 franchi per singolo posto nelle carceri, negli stabilimenti chiusi e per i posti chiusi negli stabilimenti aperti.

2 Per i posti del massimo livello di sicurezza è concesso un ulteriore supplemento pari a 42 500 franchi per singolo posto.


Art. 16 Supplemento per piccoli stabilimenti

(art. 20a cpv. 1 OPPM)

Il supplemento per piccoli stabilimenti ammonta al 10 per cento dei prezzi di settore.


Art. 17 Riduzione per grandi stabilimenti

(art. 20a cpv. 2 OPPM)

I prezzi di settore per i grandi stabilimenti sono ridotti del 10 per cento.


Art. 18 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di nuove costruzioni

(art. 20b cpv. 1 OPPM)

In caso di nuove costruzioni, il supplemento per le sistemazioni esterne è calcolato in percentuale sui costi riconosciuti secondo il CCC 1-3 e 5 per singolo posto, compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:

a.
6,7 per cento per gli stabilimenti chiusi;
b.
10,5 per cento per gli stabilimenti aperti;
c.
7,5 per cento per le carceri.

Art. 19 Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9) in caso di nuove costruzioni

(art. 20b cpv. 1 OPPM)

In caso di nuove costruzioni, il supplemento per le attrezzature mobili è calcolato in percentuale sui costi riconosciuti secondo il CCC 1-3 e 5 per singolo posto, compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:

a.
5,1 per cento per gli stabilimenti chiusi;
b.
5,5 per cento per gli stabilimenti aperti;
c.
5,8 per cento per le carceri.

Art. 20 Supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di trasformazioni

(art. 20b cpv. 2 OPPM)

In caso di trasformazioni, è corrisposto un supplemento pari ai costi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 LPPM1).


1 RS 341


Art. 21 Supplemento per la costruzione di spazi destinati all'attività sportiva

(art. 20c cpv. 1 OPPM)

Per la costruzione di spazi destinati all'attività sportiva è concesso il seguente supplemento di superficie:

a.
stabilimenti chiusi: fino a 1,3 m2 per singolo posto;
b.
stabilimenti chiusi destinati all'esecuzione delle misure: fino a 3,8 m2 per singolo posto;
c.
stabilimenti aperti: fino a 2,9 m2 per singolo posto;
d.
carceri: fino a 0,6 m2 per singolo posto.

Art. 22 Supplemento per la costruzione di locali terapeutici

(art. 20c cpv. 2 OPPM)

Per la costruzione di locali terapeutici è concesso il seguente supplemento di superficie:

a.
stabilimenti chiusi: fino a 3,2 m2 per singolo posto;
b.
stabilimenti chiusi destinati all'esecuzione delle misure: fino a 5,2 m2 per singolo posto.

Art. 23 Supplemento per la costruzione di locali destinati alla formazione

(art. 20c cpv. 3 OPPM)

Per la costruzione di locali supplementari destinati alla formazione è concesso un supplemento di superficie pari a 0,7 m2 per singolo posto.


Art. 24 Aumento del valore di superficie tipo per il settore 7 «lavoro»

(art. 20c cpv. 4 OPPM)

Il valore di superficie tipo del settore 7 «lavoro» per i laboratori che richiedono una superficie maggiore è aumentato come segue:

a.
fino a 6 m2 per singolo posto negli stabilimenti aperti;
b.
fino a 5 m2 per singolo posto negli stabilimenti chiusi.

Art. 25 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni

1 In caso di nuove costruzioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:

1.
Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore dell'istituto tipo.
2.
Al risultato moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
-
supplemento di superficie per l'attività sportiva,
-
supplemento di superficie per i locali terapeutici,
-
supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione,
-
supplemento di superficie per i laboratori che richiedono una superficie maggiore.
3.
Ne risulta il TI dei costi di costruzione riconosciuti.
4.
Al TI si aggiungono i seguenti supplementi:
-
la percentuale del TI prevista all'articolo 18 per le sistemazioni esterne (CCC 4) in base allo stabilimento tipo corrispondente,
-
la percentuale del TI prevista all'articolo 19 per le attrezzature mobili (CCC 9) in base allo stabilimento tipo corrispondente,
-
supplemento per la sicurezza per i posti chiusi,
-
supplemento per la sicurezza per i posti del massimo livello di sicurezza.
5.
Ne risulta il totale dei costi riconosciuti (sussidi forfetari per singolo posto) in caso di nuove costruzioni.

2 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui alla cifra 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM1).


1 RS 341


Art. 26 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni

1 In caso di trasformazioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:

1.
Moltiplicazione della superficie in m2 con il pertinente prezzo di settore dell'istituto tipo.
2.
Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
-
supplemento di superficie per l'attività sportiva,
-
supplemento di superficie per i locali terapeutici,
-
supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione,
-
supplemento di superficie per i laboratori che richiedono una superficie maggiore.
3.
Il totale dei costi riconosciuti è moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento. Il risultato costituisce la base per i sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni.
4.
A questa base si aggiunge:
-
il sussidio CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale,
-
il sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale,
-
il supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti chiusi, moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento,
-
il supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti del massimo livello di sicurezza, moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento.
5.
Ne risulta il totale dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni.

2 Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui alla cifra 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM1).


1 RS 341


Art. 27 Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime

(art. 19 cpv. 4 OPPM)

1 Se, nel quadro dei lavori di trasformazione, uno stabilimento non raggiunge le superfici di settore stabilite per lo stabilimento tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente alla superficie mancante in rapporto alla superficie determinante.

2 La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (detenuti). In tal caso i costi determinanti per il settore 4 possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione 1,15.


Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del DFGP del 24 settembre 20011 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure è abrogata.


1 [RU 2001 2398, 2007 6699]


Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.



RU 2011 5615


1 RS 341.1