916.307.1

Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA)1

del 26 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2,

visti gli articoli 7 capoverso 2, 8, 11, 15 capoverso 2, 16, 19 capoverso 3, 20, 21 capoverso 2, 25 capoversi 2 e 3, 27 capoverso 2, 30 capoverso 6, 31 capoverso 1, 32 capoverso 6, 36 capoversi 1 e 2, 42 capoversi 5 e 6, 43 capoverso 2, 58 capoversi 1 e 2 e 69 dell'ordinanza del 26 ottobre 20113 sugli alimenti per animali (OsAlA),

ordina:

Sezione 1: Materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 1 Requisiti tecnici relativi agli alimenti per animali

Gli alimenti per animali devono essere conformi alle disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche riportate nell'allegato 1.1.


Art. 2 Sostanze vietate o autorizzate con restrizioni nell'alimentazione animale

Sono vietati o autorizzati con restrizioni l'immissione sul mercato e l'uso come alimenti per animali delle sostanze riportate nell'allegato 4.1.


Art. 3 Maggiori controlli

1 L'allegato 4.2 parte 1 contiene l'elenco degli alimenti per animali la cui importazione sottostà a maggiori controlli secondo l'articolo 58 OsAlA. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d'origine.

2 Qualora provengano da Paesi esterni all'UE, gli alimenti per animali elencati nell'allegato 4.2 parte 1 possono essere importati in Svizzera soltanto su preavviso, attraverso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo.

3 All'atto della liberazione della merce controllata l'organismo di controllo compila un documento d'accompagnamento secondo l'allegato 4.2 parte 2, che deve accompagnare la merce fino al consumatore finale.


Art. 4 Tenore di additivi per alimenti per animali

1 Fatte salve le condizioni d'uso stabilite nell'autorizzazione, le materie prime e gli alimenti complementari per animali non devono contenere additivi per alimenti per animali in quantità di oltre il centuplo della concentrazione massima consentita negli alimenti completi per animali o di oltre il quintuplo nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.

2 Il centuplo della concentrazione massima di additivi per alimenti per animali consentito negli alimenti completi per animali può essere superato solo se la composizione dei prodotti in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale secondo l'articolo 11 OsAlA. Le condizioni d'uso di tali alimenti per animali sono specificate nell'elenco degli scopi d'utilizzo per alimenti dietetici per animali secondo l'allegato 3.


Art. 5 Alimenti dietetici per animali

L'elenco degli scopi d'utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali) e delle rispettive caratteristiche nutrizionali particolari sono riportati nell'allegato 3.


Sezione 2: Etichettatura e presentazione di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 6 Indicazioni

1 L'etichettatura delle materie prime, degli alimenti composti o degli alimenti dietetici per animali e la presentazione dell'etichettatura possono richiamare l'attenzione, in particolare, sulla presenza o assenza di una sostanza nell'alimento per animali, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica a ciò correlata, purché siano adempiute le seguenti condizioni:

a.
l'indicazione è oggettiva, verificabile dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e comprensibile per l'utilizzatore dell'alimento per animali;
b.
lo stabilimento responsabile dell'etichettatura fornisce, su richiesta dell'UFAG, una prova scientifica della veridicità dell'indicazione, mediante riferimento a documenti scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dall'impresa. La prova scientifica deve essere disponibile al momento dell'immissione sul mercato dell'alimento per animali. Gli acquirenti possono esprimere all'UFAG i loro dubbi in merito alla veridicità di un'indicazione. Se l'UFAG giunge alla conclusione che la prova scientifica relativa a un'indicazione è ingannevole, esige che venga eliminata l'indicazione in questione.

2 Sono consentite indicazioni riguardanti l'ottimizzazione dell'alimentazione e l'integrazione o il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, a condizione che non contengano una delle indicazioni secondo il capoverso 3 lettera a.

3 L'etichettatura delle materie prime o degli alimenti composti per animali e la presentazione dell'etichettatura non devono comportare allegazioni secondo le quali la materia prima o l'alimento composto per animali:

a.
previene, tratta o cura una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici; la presente lettera non si applica tuttavia alle indicazioni riguardanti la prevenzione degli squilibri nutrizionali, a condizione che a ciò non si associ alcun sintomo patologico;
b.
ha un particolare fine nutrizionale menzionato nell'elenco degli scopi d'utilizzo riportato nell'allegato 3, tranne nei casi in cui adempie le condizioni in esso stabilite.

Art. 7 Requisiti minimi relativi all'etichettatura di alimenti per animali

1 L'indicazione dell'elenco degli additivi per alimenti per animali deve essere conforme ai requisiti del capitolo I dell'allegato 8.2 o del capitolo I dell'allegato 8.3, tranne nei casi in cui le prescrizioni relative all'etichettatura per l'autorizzazione dell'additivo per alimenti per animali in questione prevedono altrimenti.

2 Il tenore d'acqua deve essere indicato conformemente all'allegato 1.1 numero 6.

3 Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura sono riportate nell'allegato 8.1.


Art. 8 Requisiti particolari relativi all'etichettatura di materie prime

1 Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAlA, l'etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:

a.
l'indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l'elenco riportato nell'allegato 1.2; o
b.
le indicazioni previste dal catalogo secondo l'articolo 9 OsAlA per la materia prima in questione.

2 L'etichettatura delle materie prime contenenti additivi per alimenti per animali deve comprendere le indicazioni supplementari seguenti:

a.
le specie animali o le categorie di animali cui è destinata la materia prima, se gli additivi per alimenti per animali in questione non sono autorizzati per tutte le specie animali o lo sono in concentrazioni massime per determinate specie;
b.
le istruzioni per l'uso corretto secondo l'allegato 8.1 numero 4, se per l'additivo per alimenti per animali in questione è stata stabilita una concentrazione massima;
c.
la durata minima di conservazione per gli additivi per alimenti per animali che non sono additivi tecnologici.

Art. 9 Requisiti obbligatori particolari relativi all'etichettatura di alimenti composti per animali

1 Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAlA, l'etichettatura degli alimenti composti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti:

a.
le specie animali o le categorie di animali cui è destinato l'alimento composto per animali;
b.1
le istruzioni per l'uso corretto con l'indicazione dello scopo dell'alimento per animali e le indicazioni redatte secondo l'allegato 8.1 numero 4 se l'alimento contiene additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali;
c.
qualora il produttore non sia lo stabilimento responsabile dell'etichettatura:
1.
il nome o la ditta e l'indirizzo del produttore, o
2.
il numero d'omologazione o di registrazione del produttore;
d.
la durata minima di conservazione, secondo le disposizioni seguenti:
1.
la dicitura «da consumarsi entro …», seguita dall'indicazione della data (giorno, mese, anno), per gli alimenti per animali facilmente deperibili a causa del processo di deterioramento,
2.
la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro …», seguita dall'indicazione della data (mese e anno), per gli altri alimenti per animali, o
3.
la dicitura «… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione», se nell'ambito dell'etichettatura è inserita la data di fabbricazione;
e.
l'elenco delle materie prime che compongono l'alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o b, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d'acqua dell'alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;
f.
le indicazioni obbligatorie secondo il capitolo II dell'allegato 8.2 o il capitolo II dell'allegato 8.3.

2 L'elenco menzionato nel capoverso 1 lettera e deve adempiere i seguenti requisiti:

a.
la denominazione e la percentuale ponderale di una materia prima se la presenza della materia prima è evidenziata nell'etichettatura in parole, immagini o grafici;
b.
se le percentuali ponderali delle materie prime contenute negli alimenti composti per animali da reddito non sono indicate sull'etichettatura, lo stabilimento responsabile dell'etichettatura, ferme restando le disposizioni sulla proprietà intellettuale, mette a disposizione dell'acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo del ± 15 per cento del valore, secondo la formulazione dell'alimento per animali;
c.
nel caso di alimenti composti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia, l'indicazione della denominazione specifica della materia prima può essere sostituita da quella della categoria secondo l'allegato 1.3 cui appartiene la materia prima.

3 Per gli alimenti composti per animali secondo il capoverso 2 lettera c, l'allegato 1.3 contiene un elenco delle categorie di materie prime che possono essere indicate al posto delle singole materie prime nell'etichettatura degli alimenti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).


Art. 10 Requisiti supplementari relativi all'etichettatura di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, l'etichettatura degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali deve contenere le seguenti indicazioni:

a.
la qualifica «dietetici», riservata esclusivamente ad alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, congiuntamente alla denominazione dell'alimento per animali secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA;
b.
le indicazioni prescritte per il rispettivo scopo d'utilizzo nelle colonne da 1 a 6 dell'elenco degli scopi d'utilizzo previsti secondo l'allegato 3;
c.
l'indicazione di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell'uso dell'alimento per animali o prima di prolungare la durata d'utilizzo.

Art. 11 Requisiti supplementari relativi all'etichettatura di alimenti per animali da compagnia

Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAlA e l'articolo 9 della presente ordinanza, sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia deve comparire un numero di telefono gratuito o un altro mezzo di comunicazione idoneo a consentire all'acquirente di richiedere informazioni supplementari riguardo:

a.
agli additivi per alimenti per animali contenuti nell'alimento per animali da compagnia; e
b.
alle materie prime in essi incorporate, se la categoria è indicata secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera c.

Art. 12 Requisiti supplementari relativi all'etichettatura di alimenti non conformi per animali

Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, un alimento per animali che non soddisfa i requisiti legali, come ad esempio un alimento contaminato per animali, deve riportare nell'etichettatura le indicazioni particolari secondo l'allegato 8.4.


Art. 13 Deroghe relative all'etichettatura

1 Per quanto riguarda gli alimenti per animali confezionati, le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere c, d ed e OsAlA e l'articolo 8 capoverso 2 lettera c o l'articolo 9 capoverso 1 lettere c, d ed e della presente ordinanza possono essere fornite su una parte dell'imballaggio diversa da quella riservata all'etichetta secondo l'articolo 14 capoverso 1 OsAlA. In tal caso occorre specificare dove compaiono tali indicazioni.

2 Le indicazioni obbligatorie secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera f non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti.

3 Nel caso degli alimenti composti per animali costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, se dalla descrizione risulta chiaramente quali materie prime sono state utilizzate.

4 Per quantitativi di materie prime o di alimenti composti per animali che non superano i 20 chilogrammi, destinati all'utilizzatore finale e venduti sfusi, le indicazioni secondo l'articolo 15 OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza possono essere fornite all'acquirente mediante adeguata affissione nel punto vendita. In tal caso le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e l'articolo 8 capoverso 1 o l'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della presente ordinanza sono trasmesse all'acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla stessa.

5 Nel caso degli alimenti per animali da compagnia venduti in imballaggi contenenti più confezioni, le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere b, c, f e g OsAlA e l'articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e, nonché f della presente ordinanza possono comparire solo sull'imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell'imballaggio non superi i 10 kg.

6 Le materie prime fornite da stabilimenti della produzione primaria a imprese del settore dell'alimentazione animale non sottostanno alle prescrizioni relative all'etichettatura secondo l'articolo 15 OsAlA e l'articolo 8 della presente ordinanza.

7 L'UFAG può applicare deroghe per gli alimenti per animali allevati a scopi scientifici o sperimentali, a condizione che l'etichetta indichi tale scopo.

8 Le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere c, d, e, nonché g OsAlA e l'articolo 9 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza non sono necessarie, se l'acquirente attesta per scritto, prima di ogni transazione commerciale, di rinunciarvi. Una transazione commerciale può comprendere diversi invii.

9 Le indicazioni di etichettatura possono essere scritte in altre lingue, oltre che in quelle ufficiali.


Art. 14 Etichettatura facoltativa

1 Oltre ai requisiti obbligatori relativi all'etichettatura, nell'etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali possono essere fornite le indicazioni facoltative seguenti, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui alla presente sezione:

a.
il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito;
b.
il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia.

2 Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito è calcolato applicando i metodi secondo l'allegato 8.6.

3 Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia può essere calcolato applicando i metodi secondo l'allegato 8.6 o altri metodi ufficialmente validi, utilizzati nell'UE. Il metodo applicato deve essere riportato nell'etichettatura.


Sezione 3: Additivi per alimenti per animali e premiscele

Art. 15 Condizioni d'utilizzo di additivi per alimenti per animali e premiscele

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele devono soddisfare le condizioni secondo l'allegato 6.2 e le condizioni d'utilizzo stabilite nell'autorizzazione per additivi per alimenti per animali, tranne nei casi in cui l'autorizzazione prevede altrimenti.


Art. 16 Richieste e domande

1 Le richieste di omologazione di additivi per alimenti per animali e le domande di autorizzazione devono essere preparate secondo le indicazioni dell'allegato 5.

2 Le domande per esperimenti con additivi per alimenti per animali secondo l'articolo 21 OsAlA devono soddisfare i requisiti secondo l'allegato 5 capoverso 2.


Art. 17 Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali

1 L'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l'articolo 20 capoverso 1 OsAlA è riportato nell'allegato 2.

2 La nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali è riportata nell'allegato 6.1.


Art. 18 Requisiti particolari relativi all'etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele

Oltre alle informazioni secondo l'articolo 32 capoverso 1 OsAlA, l'imballaggio o il contenitore di un additivo per alimenti per animali appartenente a uno dei gruppi funzionali secondo l'allegato 8.5 o di una premiscela contenente una simile sostanza deve recare, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni secondo l'allegato 8.5.


Sezione 4: Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Art. 19

1 Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono riportate nell'allegato 10 parte 1.

2 Le soglie d'intervento per le sostanze indesiderabili e le misure specifiche da prendere in caso di loro superamento negli alimenti per animali sono riportate nell'allegato 10 parte 2.

3 Le concentrazioni massime di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti per animali sono riportate nell'allegato 10 parte 3.


Sezione 5: Prescrizioni relative all'igiene degli alimenti per animali

Art. 20

1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.

2 Le imprese del settore dell'alimentazione animale della produzione primaria che necessitano di un'omologazione secondo l'articolo 48 OsAlA, devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.

3 Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono, se previsti:

a.
soddisfare criteri microbiologici specifici; e
b.
prendere le misure o attuare i processi necessari a raggiungere obiettivi specifici.

4 L'UFAG, d'intesa con il settore degli alimenti per animali, può stabilire i criteri e gli obiettivi specifici secondo il capoverso 3 lettere a e b.


Sezione 6: Tolleranze, campionature, metodi d'analisi e trasporti

Art. 21

1 Le tolleranze consentite per gli scarti tra le indicazioni relative alla composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali nell'etichettatura e i valori riscontrati nell'ambito di controlli ufficiali sono riportate nell'allegato 7.

2 La procedura di campionatura e i metodi d'analisi applicati durante i controlli ufficiali di alimenti per animali sono retti dalle prescrizioni riportate nell'allegato 9.

3 Gli alimenti sfusi per animali da reddito non possono essere trasportati in veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale secondo l'articolo 3 lettera b dell'ordinanza del 25 maggio 20111 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).



Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 10 giugno 19991 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale è abrogata.


1 [RU 1999 2084, 2002 4313, 2003 5467, 2005 981 6655, 2006 5213 5217 all. n. 7, 2007 4477 V n. 21, 2008 3663, 2009 2853, 2010 381 2511]


Art. 23 Disposizioni transitorie

Gli alimenti per animali possono essere etichettati e imballati in virtù del diritto vigente fino al 31 dicembre 2012. Possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.


Art. 23a1 Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2012

Gli insilati conservati con Lactobacillus pentosus (DSM 14025) prima dell'entrata in vigore della modifica del 31 ottobre 2012 possono essere somministrati fino a esaurimento delle scorte.


1 Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).


Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.



Allegato 1.1

(art. 1 e 7)

Disposizioni tecniche relative a impurità,
alimenti d'allattamento per animali, materie prime
utilizzate come denaturanti o leganti,
tenori di ceneri e d'acqua

1.
Conformemente ai criteri della buona pratica secondo l'articolo 41 OsAlA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo secondo l'articolo 9 OsAlA sia fissato un tenore massimo specifico.
2.
Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo secondo l'articolo 9 OsAlA, la purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Si considerano impurità botaniche le impurità di materiali vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe infestanti. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, può ammontare al massimo allo 0,5 per cento per ciascun tipo di seme o frutto.
3.
Il tenore di ferro degli alimenti d'allattamento per animali per vitelli di peso vivo di al massimo 70 kg deve essere almeno di 30 mg per kg di alimento completo per animali avente un tenore d'acqua del 12 per cento.
4.
Laddove le materie prime siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime. Vanno indicati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima è usata un'altra materia prima, la percentuale di quest'ultima può ammontare al massimo al 3 per cento del peso totale.
5.
Il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico può ammontare al 2,2 per cento al massimo della sostanza secca. Tuttavia, tale tenore può essere superato per:
-
le materie prime,
-
gli alimenti composti per animali contenenti leganti minerali autorizzati,
-
gli alimenti minerali per animali,
-
gli alimenti composti per animali contenenti oltre il 50 per cento di sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero,
-
gli alimenti composti per animali destinati ai pesci di allevamento contenenti oltre il 15 per cento di farina di pesce,
purché tale tenore sia dichiarato sull'etichetta.
6.
Se nell'allegato 1.2 o nel catalogo delle materie prime non sono state fissate altre percentuali, il tenore d'acqua dell'alimento per animali deve essere dichiarato nei casi in cui superi:
-
il 5 per cento negli alimenti minerali per animali non contenenti sostanze organiche,
-
il 7 per cento negli alimenti d'allattamento per animali e negli altri alimenti composti per animali contenenti una percentuale di prodotti lattieri superiore al 40 per cento,
-
il 10 per cento negli alimenti minerali per animali contenenti sostanze organiche,
-
il 14 per cento negli altri alimenti per animali.

Allegato 1.2

(art. 8)

Indicazioni obbligatorie per le materie prime

Categoria di materie prime

Indicazioni obbligatorie

1.

Foraggi verdi e grezzi

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

2.

Cereali in grani

3.

Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani

Amido, se > 20 %

Proteina grezza, se > 10 %

Oli e grassi grezzi, se > 5 %

Fibra grezza

4.

Semi, frutti oleosi

5.

Prodotti e sottoprodotti di semi, frutti oleosi

Proteina grezza, se > 10 %

Oli e grassi grezzi, se > 5 %

Fibra grezza

6.

Leguminose a granelli

7.

Prodotti e sottoprodotti di leguminose a granelli

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

8.

Tuberi, radici

9.

Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl,

se > 3,5 % della sostanza secca

10.

Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della barbabietola da zucchero

Fibra grezza, se > 15 %

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

11.

Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della canna da zucchero

Fibra grezza, se > 15 %

Zuccheri totali espressi in saccarosio

12.

Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati ai punti 2-7

Proteina grezza

Fibra grezza

Oli e grassi grezzi, se > 10 %

13.

Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati ai punti 8-11

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

14.

Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari

Proteina grezza

Acqua, se > 5 %

Lattosio, se > 10 %

15.

Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri

Proteina grezza, se > 10 %

Oli e grassi grezzi, se > 5 %

Acqua, se > 8 %

16.

Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti

Proteina grezza, se > 10 %

Oli e grassi grezzi, se > 5 %

Acqua, se > 8 %

17.

Minerali

Calcio

Sodio

Fosforo

Altri minerali pertinenti

18.

Vari

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

Oli e grassi grezzi, se > 10 %

Amido, se > 30 %

Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 %

della sostanza secca


Allegato 1.3

(art. 9)

Categorie di materie prime utilizzabili nell'etichettatura
degli alimenti composti per animali da compagnia

Categorie di materie prime la cui indicazione nell'etichetta di alimenti composti per animali da compagnia sostituisce quella del nome specifico di una o più materie prime.

Categoria

Definizione

1.

Carni e sottoprodotti di origine animale

Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo

2.

Latte e derivati del latte

Tutti i prodotti lattiero-caseari, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

3.

Uova e prodotti a base di uova

Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

4.

Oli e grassi

Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali

5.

Lieviti

Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate

6.

Pesci e sottoprodotti dei pesci

I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

7.

Cereali

Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione e i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali

8.

Ortaggi

Tutte le specie di ortaggi e legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento

9.

Sottoprodotti di origine vegetale

I sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi

10.

Estratti di proteine vegetali

Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50 % di proteine grezze rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate)

11.

Sostanze minerali

Tutte le sostanze inorganiche adatte all'alimentazione animale

12.

Zuccheri

Tutti i tipi di zucchero

13.

Frutta

Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

14.

Noci

Tutte le polpe dei frutti in guscio

15.

Semi

Tutti i semi interi o grossolanamente macinati

16.

Alghe

Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

17.

Molluschi e crostacei

Tutti i crostacei e i molluschi anche con conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

18.

Insetti

Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo

19.

Prodotti del panificio

Tutti i prodotti del panificio, in particolare pane, torte, biscotti, nonché la pasta

20.

Erbe aromatiche

Tutti i tipi di erbe aromatiche, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento


Allegato 21

(art. 17)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppo funzionale a): conservanti

N. CE

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E 200

1

a

Acido sorbico

C6H8O2

Tutte le specie o categorie di animali (Tutte)

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 201

1

a

Sorbato di sodio

C6H7O2Na

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 202

1

a

Sorbato di potassio

C6H7O2K

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 203

1

a

Sorbato di calcio

C12H14O4Ca

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 214

1

a

4-idrossibenzoato di etile

C9H10O3

Animali da compagnia

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 215

1

a

Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di etile

C9H9O3Na

Animali da compagnia

-

-

-

Tutti gli alimenti

E216

1

a

4-idrossibenzoato di propile

C10H12O3

Animali da compagnia

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 217

1

a

Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di propile

C10H11O3Na

Animali da compagnia

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 218

1

a

4-idrossibenzoato di metile

C8H8O3

Animali da compagnia

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 219

1

a

Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di metile

C8H7O3Na

Animali da compagnia

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 222

1

a

Bisolfito di sodio

NaHSO3

Cani e gatti

-

-

500 espressi come SO22

Tutti gli alimenti ad eccezione delle carni e dei pesci non trasformati

E 223

1

a

Metabisolfito di sodio

Na2S2O5

Cani e gatti

-

-

500 espressi come SO23

Tutti gli alimenti ad eccezione delle carni e dei pesci non trasformati

E 236

1

a

Acido formico

CH2O2

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 237

1

a

Formiato di sodio

CHO2Na

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 238

1

a

Formiato di calcio

C2H2O4Ca

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 240

1

a

Formaldeide

CH2O

Suini

6 mesi

-

-

Unicamente nel latte scremato: tenore massimo: 600 mg/kg

Tutte

-

-

-

Unicamente per l'insilamento

E 250

1

a

Nitrito di sodio

NaNO2

Cani e gatti

-

-

100

Solamente alimenti con tenore d'acqua superiore al 20 %

E 260

1

a

Acido acetico

C2H4O2

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 261

1

a

Acetato di potassio

C2H3O2K

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 262

1

a

Diacetato di sodio

C4H7O4Na

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 263

1

a

Acetato di calcio

C4H6O4Ca

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 270

1

a

Acido lattico

C3H6O3

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 280

1

a

Acido propionico

C3H6O2

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 281

1

a

Propionato di sodio

C3H5O2Na

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 282

1

a

Propionato di calcio

C6H10O4Ca

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 283

1

a

Propionato di potassio

C3H5O2K

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 284

1

a

Propionato di ammonio

C3H9O2N

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 285

1

a

Acido metilpropionico

C4H8O2

Ruminanti all'inizio della ruminazione

-

1000

4000

Tutti gli alimenti

E 295

1

a

Formiato di ammonio

CH5O2N

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 296

1

a

Acido DL-malico

C4H6O5

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 297

1

a

Acido fumarico

C4H4O4

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 325

1

a

Lattato di sodio

C3H5O3Na

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 326

1

a

Lattato di potassio

C3H5O3K

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 327

1

a

Lattato di calcio

C6H10O6Ca

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 330

1

a

Acido citrico

C6H8O7

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 331

1

a

Citrati di sodio

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 332

1

a

Citrati di potassio

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 333

1

a

Citrati di calcio

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 334

1

a

Acido L-tartarico

C4H6O6

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 335

1

a

L-Tartrati di sodio

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 336

1

a

L-Tartrati di potassio

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 337

1

a

Tartrato doppio di sodio e di potassio

C4H4O6KNa . 4H2O

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 338

1

a

Acido ortofosforico

H3PO4

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 507

1

a

Acido cloridrico

HCl

Tutte

-

-

-

Unicamente per l'insilamento

E 513

1

a

Acido solforico

H2SO4

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppo funzionale b): antiossidanti

N. CE

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E 300

1

b

Acido L-ascorbico

C6H8O6

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 301

1

b

L-ascorbato di sodio

C6H7O6Na

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 302

1

b

L-ascorbato di calcio

C12H14O12Ca - 2H2O

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 303

1

b

Acido diacetil-5,6-L-ascorbico

C10H12O8

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 304

1

b

Acido palmitoil-6-L-ascorbico

C22H38O7

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 306

1

b

Estratti d'origine naturale ricchi in tocoferolo

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 307

1

b

Alfa-tocoferolo di sintesi

C29H50O2

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 308

1

b

Gamma-tocoferolo di sintesi

C28H48O2

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 309

1

b

Delta-tocoferolo di sintesi

C27H46O2

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 310

1

b

Gallato di propile

C10H12O5

Tutte

-

-

1004

Tutti gli alimenti

E 311

1

b

Gallato di ottile

C15H22O5

Tutte

-

-

1005

Tutti gli alimenti

E 312

1

b

Gallato di dodecile

C19H30O5

Tutte

-

-

1006

Tutti gli alimenti

E 320

1

b

Butilidrossianisolo (BHA)

C11H16O2

Tutte

-

-

1507

Tutti gli alimenti

E 321

1

b

Butilidrossitoluene (BHT)

C15H24O

Tutte

-

-

1508

Tutti gli alimenti

E 324

1

b

Etossichina

C14H19ON

Tutte

-

-

1509

Tutti gli alimenti

Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppi funzionali c): emulsionanti; d): stabilizzanti; e): addensanti; f): gelificanti

N. CE

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E 322

1

c; d; e; f

Lecitine

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 400

1

c; d; e; f

Acidi alginici

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 401

1

c; d; e; f

Alginato di sodio

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 402

1

c; d; e; f

Alginato di potassio

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 403

1

c; d; e; f

Alginato di ammonio

-

Tutte, ad eccezione dei pesci ornamentali

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 404

1

c; d; e; f

Alginato di calcio

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 405

1

c; d; e; f

Alginato di propilenglicole (alginato di propan-1,2-diolo)

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 406

1

c; d; e; f

Agar-Agar

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 407

1

c; d; e; f

Carragenina

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 410

1

c; d; e; f

Farina di semi di carrube

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 412

1

c; d; e; f

Farina di semi di guar o gomma di guar

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 413

1

c; d; e; f

Gomma adragante

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 414

1

c; d; e; f

Gomma arabica

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 415

1

c; d; e; f

Gomma di xantano

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 418

1

c; d; e; f

Gomma di gellano

Polisaccaride contenente glucosio, acido glucuronico e rammosio (2:1:1) prodotto da Pseudomonas elodea (ATCC 31466)

Cani e gatti

-

-

-

Solamente alimenti con tenore d'acqua superiore al 20 %

E 420

1

c; d; e; f

Sorbitolo

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 421

1

c; d; e; f

Mannitolo

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 422

1

c; d; e; f

Glicerolo

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 432

1

c; d; e; f

Monolaurato di poliossietilene(20)-sorbitano

-

Tutte

-

-

500010

Soltanto negli alimenti d'allattamento

E 433

1

c; d; e; f

Monooleato di poliossietilene(20)-sorbitano

-

Tutte

-

-

500011

Soltanto negli alimenti d'allattamento

E 434

1

c; d; e; f

Monopalmitato di poliossietilene(20)-sorbitano

-

Tutte

-

-

500012

Soltanto negli alimenti d'allattamento

E 435

1

c; d; e; f

Monostearato di poliossietilene(20)-sorbitano

-

Tutte

-

-

500013

Soltanto negli alimenti d'allattamento

E 436

1

c; d; e; f

Tristearato di poliossietilene(20)-sorbitano

-

Tutte

-

-

500014

Soltanto negli alimenti d'allattamento

E 440

1

c; d; e; f

Pectine

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 450b(i)

1

c; d; e; f

Trifosfato di pentasodio

-

Cani, gatti

-

-

5000

Tutti gli alimenti

E 460

1

c; d; e; f

Cellulosa microcristallina

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 460(ii)

1

c; d; e; f

Cellulosa in polvere

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 461

1

c; d; e; f

Metilcellulosa

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 462

1

c; d; e; f

Etilcellulosa

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 463

1

c; d; e; f

Idrossi-propil-cellulosa

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 464

1

c; d; e; f

Idrossi-propil-metil-cellulosa

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 465

1

c; d; e; f

Metil-etil-cellulosa

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 466

1

c; d; e; f

Carbossimetilcellulosa (sale sodico dell'etere carbossimetilico della cellulosa)

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 470

1

c; d; e; f

Sali di sodio, di potassio o di calcio degli acidi grassi alimentari, da soli o in miscela, ottenuti da materie grasse commestibili o da acidi grassi alimentari distillati

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 471

1

c; d; e; f

Mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 472

1

c; d; e; f

Mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari esterificati con:

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

a) acido acetico

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

b) acido lattico

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

c) acido citrico

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

d) acido tartarico

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

e) acido mono e diacetiltartarico

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 473

1

c; d; e; f

Sucresteri (esteri del saccarosio con acidi grassi alimentari)

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 474

1

c; d; e; f

Sucrogliceridi (miscela di sucresteri e di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari)

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 475

1

c; d; e; f

Esteri poliglicerici degli acidi grassi alimentari

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 477

1

c; d; e; f

Monoesteri del propilen-glicole (1,2-propandiolo) e degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela con diesteri

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 480

1

c; d; e; f

Lattilato di stearile-2

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 481

1

c; d; e; f

Stearile-2-lattilato sodico

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 482

1

c; d; e; f

Stearile-2-lattilato calcico

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 483

1

c; d; e; f

Tartrato di stearile

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 484

1

c; d; e; f

Ricinoleato di glicerina polietilenglicole

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 486

1

c; d; e; f

Destrani

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 487

1

c; d; e; f

Esteri polietilenglicoli di acidi grassi dell'olio di soia

-

Vitelli

-

-

6000

Soltanto negli alimenti d'allattamento

E 488

1

c; d; e; f

Esteri gliceropolietilene-glicolici di acidi grassi del sego

-

Vitelli

-

-

5000

Soltanto negli alimenti d'allattamento

E 489

1

c; d; e; f

Eteri del poliglicerolo con alcoli ottenuti per riduzione degli acidi oleico e palmitico

-

Vitelli

-

-

5000

Soltanto negli alimenti d'allattamento

E 491

1

c; d; e; f

Monostearato di sorbitano

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 492

1

c; d; e; f

Tristearato di sorbitano

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 493

1

c; d; e; f

Monolaurato di sorbitano

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 494

1

c; d; e; f

Monooleato di sorbitano

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 495

1

c; d; e; f

Monopalmitato di sorbitano

-

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 496

1

c; d; e; f

Polietilenglicol 6000

-

Tutte

-

-

300

Tutti gli alimenti

E 497

1

c; d; e; f

Polimeri del poliossipropilen-poliossietilene (P.M. 6800-9000)

-

Tutte

-

-

50

Tutti gli alimenti

E 498

1

c; d; e; f

Esteri parziali di poliglicerolo di acidi grassi di ricino policondensati

-

Cani

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 499

1

c; d; e; f

Gomma di cassia

-

Cani e gatti

-

-

17600

Solamente alimenti con tenore d'acqua superiore al 20 %

Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppi funzionali g): leganti; i): antiagglomeranti

N. CE

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E 330

1

g; i

Acido citrico

C6H8O7

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 470

1

g; i

Stearati di sodio, di potassio e di calcio

C18H35O2Na, C18H35O2K e C36H70O4Ca*

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 516

1

g; i

Solfato di calcio diidrato

CaSO4 ∙2H2O*

Tutte

-

-

30000

Tutti gli alimenti

E 535

1

g; i

Ferrocianuro di sodio

Na4[Fe(CN)6] ∙10H2O

Tutte

Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

E 536

1

g; i

Ferrocianuro di potassio

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Tutte

Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

E 551a

1

g; i

Acido silicico precipitato ed essiccato

-*

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 551b

1

g; i

Silice colloidale

-*

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 551c

1

g; i

Kieselguhr (terra di diatomee purificata)

-*

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 552

1

g; i

Silicato di calcio sintetico

-*

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 554

1

g; i

Silicato di sodio e alluminio, sintetico

-*

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

-

1

g; i

Olio di paraffina

Olio bianco medicamentoso

Tutte

-

-

50000

Nelle premiscele di additivi e negli alimenti minerali

E 558

1

g; i

Bentonite / Montmorillonite

-*

Tutte

-

-

20000

Tutti gli alimenti:

La miscela con additivi dei gruppi «Additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi» è vietata, ad eccezione di: monensin-sodio, narasin, lasalocid-sodio, salinomicina sodica e robenidina.

Indicazione sull'etichetta: nome specifico dell'additivo

E 559

1

g; i

Argilla caolinitica, esente da amianto

Miscele naturali di minerali contenenti almeno il 65 % di silicati complessi di alluminio idrato con preponderante presenza di caolinite*

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 560

1

g; i

Miscela naturale di steatite e clorite

Miscele naturali di steatite e clorite esenti da amianto, con una purezza minima delle miscele dell'85 %

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

E 561

1

g; i

Vermiculite

Silicato naturale di magnesio, alluminio e ferro, espanso mediante riscaldamento, esente da amianto.

Tenore massimo di fluoro: 0,3 %*

Tutte

-

-

Tutti gli alimenti

E 562

1

g; i

Sepiolite

Silicato di magnesio idratato di origine sedimentaria contenente almeno 60 % di sepiolite e al massimo 30 % di montmorillonite, esente da amianto

Tutte

-

-

20000

Tutti gli alimenti

E 565

1

g; i

Lignosolfati

-*

Tutte

-

-

Tutti gli alimenti

E 566

1

g; i

Natrolite-fonolite

Miscela naturale di silicati di alluminio, idrosilicati alcalini, alcalino-terrosi e di alluminio, natrolite (43−46,5 %) e feldspato*

Tutte

-

-

25000

Tutti gli alimenti

E 567

1

g; i

Clinoptilolite di origine vulcanica

Alluminosilicato d'idrato di calcio di origine vulcanica contenente almeno 85 % di clinoptilolite e al massimo 15 % di feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo

Tenore massimo di piombo: 80 mg/kg*

Suini, conigli, volatili

-

-

20000

Tutti gli alimenti

E 568

1

g; i

Clinoptilolite di origine sedimentaria

Alluminosilicato di idrato di calcio di origine sedimentaria contenente almeno 80 % di clinoptilolite e al massimo 20 % di minerali argillosi esenti da fibre e da quarzo

Suini, polli e tacchini da ingrasso, bovini, salmonidi

-

-

20000

Tutti gli alimenti

E 598

1

g; i

Alluminati di calcio sintetici

Miscele di alluminati di calcio contenenti tra 35 e 51 % di AI2O3

Tenore massimo di molibdeno: 20 mg/kg*

Pollame, conigli e suini

-

-

20000

Tutti gli alimenti

Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli e capretti

-

-

8000

Tutti gli alimenti

E 599

1

g; i

Perlite

Silicato naturale di sodio e alluminio, espanso mediante riscaldamento, esente da amianto*

Tutte

-

-

-

Tutti gli alimenti

*

Tenore massimo di diossine: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. Il tenore di diossine equivale alla somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e di policlorodibenzofurano (PCDF), espresso in equivalenti tossici dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), applicando i TEF-OMS (fattori d'equivalenza tossica). Il tenore deve essere espresso come tenore massimo, ovvero i tenori sono calcolati supponendo che tutti i valori congeneri differenti sotto il limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione.

Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppo funzionale j): regolatori dell'acidità

N. CE

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E 170

1

j

Carbonato di calcio

Cani e gatti

-

-

-

-

E210

1

j

Acido benzoico

Suini da ingrasso

-

5 000

10 000

Le istruzioni per l'uso devono fornire i seguenti dati:

«Gli alimenti complementari contenenti acido benzoico non possono essere utilizzati come tali per i suini da ingrasso».

«Per la sicurezza degli utenti devono essere adottate misure per ridurre al minimo la produzione di polvere respirabile dell'additivo. Sono disponibili schede di sicurezza dei materiali (MSDS).»

E 296

1

j

Acidi DL- e L-malico

Cani e gatti

-

-

-

-

-

1

j

Diidrogenoortofosfato di ammonio

Cani e gatti

-

-

-

-

-

1

j

Idrogenoortofosfato di ammonio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 339(i)

1

j

Diidrogenoortofosfato di sodio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 339(ii)

1

j

Idrogenoortofosfato disodico

Cani e gatti

-

-

-

-

E 339(iii)

1

j

Ortofosfato di trisodio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 340(i)

1

j

Diidrogenoortofosfato di potassio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 340(ii)

1

j

Idrogenoortofosfato di potassio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 340(iii)

1

j

Idrogenoortofosfato di tripotassio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 341(i)

1

j

Tetraidroortofosfato di calcio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 341(ii)

1

j

Idrogenoortofosfato di calcio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 342(i)

1

j

Diidrogenoortofosfato di ammonio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 342(ii)

1

j

Idrogenoortofosfato diammonico

Cani e gatti

-

-

-

-

E 350(i)

1

j

Malato di sodio (sale dell'acido o dell'acido L-malico)

Cani e gatti

-

-

-

-

E 450a(i)

1

j

Diidrogenodifosfato di disodio

Cani e gatti

-

-

-

E 450a(iii)

1

j

Difosfato di tetrasodio

Cani e gatti

-

-

-

E 450a(iv)

1

j

Difosfato di tetrapotassio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 450b(i)

1

j

Trifosfato di pentasodio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 450b(ii)

1

j

Trifosfato di pentapotassio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 500(i)

1

j

Carbonato disodico

Cani e gatti

-

-

-

-

E 500(ii)

1

j

Carbonato acido di sodio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 500(iii)

1

j

Sesquicarbonato di sodio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 501(ii)

1

j

Carbonato acido di potassio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 503(i)

1

j

Carbonato di ammonio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 503(ii)

1

j

Carbonato acido di ammonio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 507

1

j

Acido cloridrico

Cani e gatti

-

-

-

-

E 510

1

j

Cloruro di ammonio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 513

1

j

Acido solforico

Cani e gatti

-

-

-

-

E 524

1

j

Idrossido di sodio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 525

1

j

Idrossido di potassio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 526

1

j

Idrossido di calcio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 529

1

j

Ossido di calcio

Cani e gatti

-

-

-

-

E 540

1

j

Difosfato dicalcico

Cani e gatti

-

-

-

-

Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnel-li, capretti

-

-

8000

-

Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppo funzionale k): additivi per l'insilamento

Codice

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo

Sottogruppo

Uso

Altre dispo-sizioni

E 240

1

k

Formaldeide

Sostanze chimiche

Conservante per insilati

1

k

Esametilentetramine

Sostanze chimiche

Conservante per insilati

1

k

Benzoato di sodio

Sostanze chimiche

Conservante per insilati

1

k

Bisolfato di sodio

Sostanze chimiche

Conservante per insilati

E 223

1

k

Metabisolfito di sodio

Sostanze chimiche

Conservante per insilati

UE: nessuna rivalutazione

E 250

1

k

Nitrito di sodio

Sostanze chimiche

Conservante per insilati

1

k

Tiosolfato di sodio

Sostanze chimiche

Conservante per insilati

UE: nessuna rivalutazione

1

k

Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Bacillus amyloliquefaciens

Enzimi

Conservante per insilati

1

k

Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Bacillus subtilis

Enzimi

Conservante per insilati

1

k

Beta-glucanasi EC 3.2.1.6 a partire da Aspergillus niger

Enzimi

Conservante per insilati

1

k

Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da Aspergillus niger

Enzimi

Conservante per insilati

1

k

Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da Trichoderma longibrachiatum

Enzimi

Conservante per insilati

1

k

Emicellulasi EC 3.2.1.8 a partire da Aspergillus niger

Enzimi

Conservante per insilati

1

k

Pectinasi EC 3.2.1.15 a partire da Aspergillus niger

Enzimi

Conservante per insilati

UE: nessuna rivalutazione

1

k

Xilanasi EC 3.2.1.8 a partire da Trichoderma longibrachiatum

Enzimi

Conservante per insilati

1

k

Bacillus subtilis MBS-BS-01

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Enterococcus faecium BIO 34

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Enterococcus faecium CCM 6226

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Enterococcus faecium CNCM I-3236 / ATCC 19434

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Enterococcus faecium M74 NCIMB 11181

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Enterococcus faecium NCIMB 10415

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Enterococcus faecium NCIMB 11181

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Enterococcus faecium NCIMB 30122

Microrganismi

Conservante per insilati

UE: nessuna rivalutazione

1

k

Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus brevis DSM 12835

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus brevis IFA 92

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus buchneri 40177

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus buchneri CCM 1819

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 12856

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 13573

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus buchneri DSM 16774

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus buchneri KKP. 907

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus buchneri LN4637 ATCC PTA-2494

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus buchneri NCIMB 30139

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus buchneri NCIMB 40788

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus casei ATCC 7469

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus casei LC 32909

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus cellobiosus Q1

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus collinoides DSMZ 16680

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus paracasei 30151

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus paracasei DSM 16245

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus paracasei DSM 16773

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus paracasei NCIMB 30151

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum 16627

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum 24011

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum Aber F1 NCIMB 41028

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum AK 5106 DSM 20174

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum ATCC 8014

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum C KKP/788/p

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum CNCM I-3235 / ATCC 8014

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 11520

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 11672 = Lactobacillus plantarum CNCM MA 18/5U

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 12836

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 12837

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 16565

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 16568

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 3676

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum DSM 3677

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum IFA 96

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum K KKP/593/p

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum L-256 NCIMB 30084

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum LSI NCIMB 30083

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum MBS-LP-01

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum MiLAB 393 LMG-21295

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 30094

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum NCIMB 40027

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum PL14D/CSL

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus plantarum VTT E-78076

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactobacillus salivarius CNCM I-3238 / ATCC 11741

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactococcus lactis CCM 4754, NCIMB 30117

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactococcus lactis lactis 30044

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactococcus lactis lactis NCIMB 30044

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactococcus lactis NCIMB 30160

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus acidilactici 30005

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus acidilactici 33-06 NCIMB 30086

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus acidilactici 33-11 NCIMB 30085

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 / ATCC 8042

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 11673

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus acidilactici DSM 16243

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus pentosaceus MBS-PP-01

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30068

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30089

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U

Microrganismi

Conservante per insilati

1

k

Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001

Microrganismi

Conservante per insilati

UE: nessuna rivalutazione

1

k

Saccharomyces cerevisiae IFO 0203

Microrganismi

Conservante per insilati

Categoria 2: additivi organolettici

Gruppo funzionale a): coloranti

N. CE

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E 102

2

a (iii)15

Tartrazina

C16H9N4O9S2Na 3

Pesci ornamentali

-

-

-

-

Uccelli granivori ornamentali

-

-

150

-

Piccoli roditori

-

-

150

-

E 110

2

a (iii)

Giallo arancio S (Sunset Yellow FCF)

C16H10N2O7S2Na 2

Pesci ornamentali

-

-

-

-

Uccelli granivori ornamentali

-

-

150

-

Piccoli roditori

-

-

150

-

E 124

2

a (iii)

Ponceau 4 R

C20H11N2O10S3Na 3

Pesci ornamentali

-

-

-

-

E 127

2

a (iii)

Eritrosina

C20H6I4O5Na2H 2O

Pesci ornamentali

-

-

-

-

E 131

2

a (iii)

Blu patentato V

Sale calcico dell'acido disulfonico dell'anidride dell'midrossitetraetildiamino trifenil-carbinolo

Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione di cani e gatti, uccelli granivori ornamentali e piccoli roditori

-

-

-

Consentite negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di:

I)
cascami di derrate alimentari; o
II)
cereali o farina di manioca denaturati; o
III) altre materie prime denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione

E 131

2

a (iii)

Blu patentato V

Sale calcico dell'acido disulfonico dell'anidride dell'midrossitetraetildiamino trifenil-carbinolo

Cani e gatti

Uccelli granivori ornamentali

Piccoli roditori

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

150

-

E 132

2

a (iii)

Indigotina

C16H8N2O8S2Na 2

Pesci ornamentali

-

-

-

-

E 141

a (iii)

Complesso rame-clorofilla

-

Pesci ornamentali

-

-

-

-

Uccelli granivori ornamentali

-

-

150

-

Piccoli roditori

150

E 142

2

a (iii)

Verde acido brillante BS (verde lissamina)

Sale sodico dell'acido 4-4'-bis (dimetil-amino) difenilmetilene-2-naftolo-3,6-disulfonico

Tutte, ad eccezione di cani, gatti e pesci ornamentali

-

-

-

Consentite negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di:

I)
cascami di derrate alimentari; oppure
II)
cereali o farina di manioca denaturati; oppure
III) altre materie prime denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione

E 142

2

a (iii)

Verde acido brillante BS (verde lissamina)

Cani, gatti e pesci ornamentali

-

-

-

E 153

2

a (iii)

Carbone vegetale

C

Pesci ornamentali

-

-

-

-

E 160a

2

a (iii)

Beta-carotina

C40H56

Canarini

-

-

-

-

E 160b

2

a (iii)

Bixina

C25H30O4

Pesci ornamentali

-

-

-

-

E 160c

2

a

Capsantina

C40H56O3

Pollame

-

-

8016

-

E 160e

2

a

Beta-apo-8'-carotenale

C30H40O

Pollame

-

-

8017

-

E 160f

2

a

Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico

C32H44O2

Pollame

-

-

8018

-

E 161b

2

a

Luteina

C40H56O2

Pollame

-

-

8019

-

E 161c

2

a

Criptoxantina

C40H56O

Pollame

-

-

8020

-

E 161g

2

a

Cantaxantina

C40H52O2

Volatili da cortile, ad eccezione delle galline ovaiole

-

-

25

La miscela di cantaxantina e altri carotenoidi e xantofille è ammessa a condizione che la concentrazione totale non superi 80 mg/kg nell'alimento per animali completo

Rispettare il valore massimo fissato per le derrate alimentari

Galline ovaiole

8

Salmoni e trote

-

-

25

Somministrazione autorizzata solo a partire dall'età di 6 mesi

La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi la concentrazione totale di 100 mg/kg nell'alimento per animali completo

Cani, gatti e pesci ornamentali

-

-

-

-

Uccelli da compagnia e ornamentali

-

-

-

-

E 161h

2

a

Zeaxantina

C40H56O2

Pollame

-

-

8021

-

E 161i

2

a

Citranaxantina

C33H44O

Galline ovaiole

-

-

8022

-

E 161j

2

a

Astaxantina

C40H52O4

Salmoni e trote

-

-

100

Somministrazione autorizzata solo a partire dall'età di 6 mesi

La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi la concentrazione totale di 100 mg/kg nell'alimento per animali completo

Pesci ornamentali

-

-

-

-

E 172

2

a (iii)

Ossido ferrico rosso

Fe2O3

Pesci ornamentali

-

-

-

-

Tutte le sostanze coloranti autorizzate per colorarei prodotti alimentari, diverse dal Blu patentato V e dal Verde acido brillante e Cantaxantina

Tutte

Consentite negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di:

I)
cascami di derrate alimentari; oppure
II)
altre materie prime denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione

Cani e gatti

-

-

-

-

Categoria 2: additivi organolettici

Gruppo funzionale b): aromatizzanti

N. CE

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E 954 (i)

2

b

Saccarina

C7H5NO3S

Suinetti

4 mesi

-

150

-

E 954 (ii)

2

b

Saccarinato di calcio

C7H3NCaO3S

Suinetti

4 mesi

-

150

-

E 954 (iii)

2

b

Saccarinato di sodio

C7H4NNaO3S

Suinetti

4 mesi

-

150

-

E 959

2

b

Neoesperidina diidrocalcone

C28H36O15

Suinetti

4 mesi

-

35

-

Cani

-

-

35

-

Ovini

-

-

30

-

Vitelli

-

-

30

-

Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti

-

Tutte

-

-

-

-

Categoria 3: additivi nutrizionali

Gruppo funzionale a): vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo

Numero d'identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %

Altre disposizioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E 672

3

a

Vitamina A

-

Polli da ingrasso Anatre da ingrasso Tacchini da ingrasso Agnelli da ingrasso Suini da ingrasso Bovini da ingrasso

-

13500 UI

Tutti gli alimenti ad eccezione degli alimenti per bestiame giovane

Vitelli da ingrasso

-

25000 UI

Soltanto negli alimenti d'allattamento

Altre specie o categorie animali

-

-

Tutti gli alimenti

E 670

3

a

Vitamina D2

-

Suinetti Vitelli

-

10000 UI

Soltanto negli alimenti d'allattamento

La somministrazione simultanea di vitamina D3 è vietata

Bovini Ovini Equidi

-

4000 UI

-

"

Altre specie o categorie animali, ad eccezione di pollame e pesci

-

2000 UI

-

"

E 671

3

a

Vitamina D3

-

Suinetti Vitelli

-

10000 UI

Soltanto negli alimenti d'allattamento

La somministrazione simultanea di vitamina D2 è vietata

Bovini Ovini Equidi

-

4000 UI

-

"

Polli da ingrasso Tacchini

-

5000 UI

-

"

Altro pollame Pesci

-

3000 UI

-

"

Altre specie o categorie animali

-

2000 UI

-

"

3a670a

3

a

25-idrossicolecalciferolo

Composizione dell'additivo: forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo

Caratterizzazione del principio attivo: 25-idrossicolecalciferolo, C27H44O2.H2O numero CAS: 63283-36-3

Criteri di purezza: 25-idrossicolecalciferolo > 94 %, Altri steroli correlati < 1 % ciascuno Eritrosina < 5 mg/kg

Metodo analitico: Determinazione del 25-idrossicolecalciferolo: cromatografia liquida ad alte prestazioni insieme a uno spettrometro di massa (HPLC-MS)

Determinazione della vitamina D3 nell'alimento completo: metodo HPLC a fase inversa con rivelazione UV a 265 nm [EN 12821:2000]

Polli da ingrasso

-

0,100 mg

1.
L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali sotto forma di premiscela
2.
Tenore massimo della combinazione di 25-idros-sicolecalciferolo con vitamina D3 (colecalciferolo) per kg di alimento completo
(40 UI vit. D3= 0,001 mg):
-
≤0,125 mg (equivalente a 5 000 UI di vitamina D3) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso,
-
≤0,080 mg per l'altro pollame,
-
≤0,050 mg per i suini
3.
Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D2
4.
Il tenore di etossichina deve essere riportato sull'etichetta
5.
Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio

Altro pollame

-

0,080 mg

Tacchini da ingrasso

-

0,100 mg

Suini

-

0,050 mg

-

Tutte le sostanze del gruppo, ad eccezione della vitamina A e della vitamina D

Tutte

-

-

Tutti gli alimenti

Categoria 3: additivi nutrizionali

Gruppo funzionale b): composti di oligoelementi

Numero d'identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Elemento

Additivo

Denominazione chimica

Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %

Altre disposizioni

1

2

3

4

5

6

7

8

E 1

3

b

Ferro - Fe

Carbonato ferroso (ii)

FeCO3

Ovini 500 (in totale)

Animali da compagnia 1250 (in totale)

Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento 250 mg/giorno

Altri suini 750 (in totale)

Altre specie 750 (in totale)

-

Cloruro ferroso (II), tetraidrato

FeCl2 ∙4H2O

-

Cloruro ferrico (III), esaidrato

FeCl3 ∙6H2O

-

Citrato ferroso (II), esaidrato

Fe3(C6H5O7)2 ∙6H2O

-

Fumarato ferroso (II)

FeC4H2O4

-

Lattato ferroso (II), triidrato

Fe(C3H5O3)2 ∙3H2O

-

Ossido ferrico (III)

Fe2O3

-

Solfato ferroso (II), monoidrato

FeSO4 ∙H2O

-

Solfato ferroso (II), eptaidrato

FeSO4 ∙7H2O

-

Chelato ferroso d'aminoacidi, idrato

Fe(x)1-3 ∙nH2O (x = anione di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato, peso molecolare inferiore a 1500)

-

Chelato ferroso di idrato di glicina

Fe(x)1-3 ∙nH2O (x = anione di glicina sintetica)

-

E 2

3

b

Iodio - I

Iodato di calcio esaidrato

Ca(IO3)2 ∙6H2O

Equidi: 4 (in totale); pesci: 20 (in totale); vacche da latte e galline ovaiole: 5 (in totale); altre specie o categorie animali: 10 (in totale)

-

Iodato di calcio anidro

Ca(IO3)2

-

Ioduro di sodio

Nal

-

Ioduro di potassio

Kl

-

E 3

3

b

Cobalto - Co

Acetato di cobalto(II), tetraidrato

Co(CH3COO)2 ∙4H2O

2 (in totale)

-

Carbonato basico di cobalto (II), monoidrato

2CoCO3 ∙3Co(OH)2 ∙H2O

-

Cloruro di cobalto (II), esaidrato

CoCl2 ∙6H2O

-

Solfato di cobalto (II), eptaidrato

CoSO4 ∙7H2O

-

Solfato di cobalto (II), monoidrato

CoSO4 ∙H2O

-

Nitrato di cobalto (II), esaidrato

Co(NO3)2 ∙6H2O

-

E 4

3

b

Rame - Cu

Acetato di rame, monoidrato

Cu(CH1COO)2 ∙H2O

Suini

-
fino a 12 settimane: 170 (in totale)
-
altri suini 25 (in totale)

Bovini*

-
alimenti d'allattamento e altri alimenti completi destinati all'alimentazione di bovini prima dell'inizio della ruminazione 15 (in totale)
-
altri bovini 35 (in totale)

Ovini** 15 (in totale)

Pesci 25 (in totale)

Crostacei 50 (in totale)

Altre specie 25 (in totale)

Le seguenti indicazioni devono comparire sull'etichetta e nella documentazione d'accompagnamento:

*
Per i bovini dopo l'inizio della ruminazione: laddove il tenore di rame negli alimenti sia inferiore a 20 mg/kg: «il tenore di rame in questo alimento può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo»
** Per gli ovini: laddove il tenore di rame negli alimenti sia superiore a 10 mg/kg: «il tenore di rame in questo alimento può provocare intossicazioni in talune razze ovine»

Carbonato basico di rame, monoidrato

CuCO3 ∙Cu(OH)2 ∙H2O

Cloruro rameico, diidrato

CuCl2 ∙2H2O

Metionato di rame

Cu(C5H10NO2S)2

Ossido rameico

CuO

Solfato rameico, monoidrato

CuSO4 ∙H2O

Solfato rameico, pentaidrato

CuSO4 ∙5H2O

Chelato rameico di aminoacidi, idrato

Cu(x)1-3 ∙nH2O (x = anione di aminoacidi di proteine di soia, idrolizzato, peso molecolare inferiore a 1500)

Chelato rameico di idrato di glicina

Cu (x)1-3 ∙nH2O (x = anione di glicina sintetica)

E 5

3

b

Manganese - Mn

Carbonato manganoso (II)

MnCO3

Pesci 100 (in totale)

Altre specie 150 (in totale)

-

Cloruro manganoso (II), tetraidrato

MnCl2 ∙4H2O

-

Fosfato acido di manganese (II), triidrato

MnHPO4 ∙3H2O

-

Ossido manganoso (II)

MnO

-

Ossido manganoso (III)

Mn2O3

-

Solfato manganoso (II), tetraidrato

MnSO4 ∙4H2O

-

Solfato manganoso (II), monoidrato

MnSO4 ∙H2O

-

Chelato di manganese di aminoacidi, idrato

Mn(x)1-3 ∙nH2O (x = anione di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato, peso molecolare inferiore a 1500)

-

Chelato di manganese di idrato di glicina

Mn (x)1-3 ∙nH2O (x = anione di glicina sintetica)

-

E 6

3

b

Zinco - Zn

Lattato di zinco, triidrato

Zn(C3H5O3)2 ∙3H2O

Animali da compagnia 250 (in totale)

Pesci 200 (in totale)

Alimenti per allattamento 200 (in totale)

Altre specie 150 (in totale)

-

Acetato di zinco, diidrato

Zn(CH3 . COO)2 ∙2H2O

-

Carbonato di zinco

ZnCO3

-

Cloruro di zinco, monoidrato

ZnCl2 ∙H2O

-

Ossido di zinco

ZnO

-

Solfato di zinco, eptaidrato

ZnSO4 ∙7H2O

Tenore di piombo max. 600 mg/kg

Solfato di zinco, monoidrato

ZnSO4 ∙H2O

-

Chelato di zinco di aminoacidi, idrato

Zn(x)1-3 ∙nH2O (x = anione di aminoacidi da proteina di soia idrolizzato, peso molecolare inferiore a 1500)

-

Chelato di zinco di idrato di glicina

Zn (x)1-3 ∙nH2O (x = anione di glicina sintetica)

-

E 7

3

b

Molibdeno - Mo

Molibdato di ammonio

(NH4)6Mo7O24 ∙4H2O

2,5 (in totale)

Molibdato di sodio

Na2MoO4 ∙2H2O

E 8

3

b

Selenio - Se

Selenito di sodio

Na2SeO3

0,5 (in totale)

-

Selenato di sodio

Na2SeO4

-

3b8.10 (E 8.1)

3

b

Selenio - Se

Forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (lievito al selenio inattivato)

Selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) e componenti al selenio di basso peso molecolare (34-36 %) con un tenore di 2000-2400 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)

Metodo analitico23: spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido

0,5 (in totale)

L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali composti sotto forma di premiscela.

Per la sicurezza degli utenti durante la manipolazione: dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

3b8.11

3

b

Selenio - Se

Alcosel 2000

Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (lievito al selenio inattivato)

Caratterizzazione dell'additivo:

selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2000-2400 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)

Metodo analitico:

spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido

Tutte le specie 0,5 (in totale)

1.
L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali sotto forma di premiscela.
2.
Per la sicurezza degli utenti durante la manipolazione: dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

3b8.12

3

b

Selenio - Se

Selsaf

Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato)

Caratterizzazione dell'additivo: selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2000- 2400 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)

Caratterizzazione del principio attivo: selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato)

Metodo analitico: spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido

Tutte le specie 0,5 (in totale)

1.
L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali sotto forma di premiscela.
2.
Per la sicurezza degli utenti durante la manipolazione: dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Categoria 3: additivi nutrizionali

Gruppo funzionale c): aminoacidi, loro sali e analoghi

N.

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Descrizione

Indicazioni obbligatorie

Indicazioni facoltative

Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)

Osservazioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.1.1

3

c

DL-metionina

DL-metionina tecnicamente pura

CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH

Acqua

DL-metionina

DL-metionina

min. 98 %

3.1.3

3

c

Metionina di zinco per bovini, ovini e caprini con rumine funzionante (Metionina di zinco)

Metionina di zinco, tecnicamente pura

[CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COO] 2Zn

Acqua

DL-metionina

DL-metionina

Zinco

min. 80 %

max. 18,5 %

3.1.4

3

c

Concentrato di sodio di DL-metionina, liquido

Concentrato di DL-metionina liquido tecnicamente puro

[CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COO]Na

Acqua

DL-metionina

DL-metionina

Sodio

min. 40 %

min. 6,2 %

3.1.5

3

c

DL-metionina per ruminanti, protetta nel rumine

DL-metionina tecnicamente pura, protetta da copolimero vinylpyridinestyrene

Acqua

DL-metionina

3.1.6

3

c

Acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico per tutti gli animali

(idrossido analogo di metionina)

Acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico

CH3-S-(CH2)2-CH(OH)-COOH

Acqua

Acido completo

Acido monomero

Acido completo

Acido monomero

min. 85 %

min. 65 %

Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali:

denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4

tenore di acido monomero e acido completo

tenore del prodotto nell'alimento per animali

3.1.7

3

c

Sale di calcio di acido DL-2-idrossi-4metilmercapto-butirrico per tutti gli animali

(Sale di calcio del idrossido analogo di metionina)

Sale di calcio di acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico

[CH3-S-(CH2)2-CH(OH)-COO]2 Ca

Acqua

Acido monomero

Acido monomero

Calcio

min. 83 %

min. 12 %

Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali:

denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4

tenore di acido monomero

tenore del prodotto nell'alimento per animali

3.1.8

3

c

Estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina

Analogo della metionina

CH3-S(CH2)2-CH(OH)-COO-CH-(CH3) 2

Estere Acqua

Esteri monomeri24

Tenore in acqua

min. 90 %

max. 1 %

Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto:

-
estere isopropilico dell'acido 2-idrossi-4-metiltiobutanoico

Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali:

-
analogo della metionina: estere isopropilico dell'acido 2-idrossi-4-metiltiobu tanoico
-
percentuale di incorporazione dell'analogo della metionina (HMBi) nell'alimento per animali

3.2.1

3

c

L- Lisina

L-Lisina, tecnicamente pura

NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Acqua

L-lisina

L-lisina

min. 98 %

3.2.2

3

c

Concentrato di L-lisina, liquido

Concentrato basico di L-lisina, liquido, dalla fermentazione del saccarosio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati

NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Acqua

L-lisina

L-lisina

min. 60 %

3.2.3

3

c

L-lisina monoidrocloride

(L-lisina HCl)

L-lisina monoidrocloride, tecnicamente pura

NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH · HCI

Acqua

L-lisina

L-lisina

min. 78 %

3.2.4

3

c

Concentrato di L-lisina monoidroclori-de, liquido

(L-lisina HCl, liquido)

Concentrato di L-lisina monoidrocloride, liquido, dalla fermentazione del saccarosio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati

NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH · HCI

Acqua

L-lisina

L-lisina

min. 22,4 %

3.2.5

3

c

Solfato di L-lisina e relativi sottoprodotti risultanti dalla fermentazione

(Solfato di L-lisina con prodotti di fermentazione)

Solfato di L-lisina e relativi sottoprodotti risultanti dalla fermentazione di sciroppo di zucchero, melassa, cereali, prodotti amidacei e relativi idrolisati con Corynebacterium glutamicum

[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH] 2 · HSO4

Acqua

L-lisina

L-lisina

min. 40 %

3.3.1

3

c

L-treonina

L-treonina, tecnicamente pura

CH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOH

Acqua

L-treonina

L-treonina

min. 98 %

3c3.7.1

3

c

L-valina

Composizione dell'additivo:

L-valina con una purezza di almeno 98 % (sulla sostanza secca) prodotta da Escherichia coli (K-12 AG314) FER M ABP- 10640

Caratterizzazione del principio attivo:

L-valina (C 5H 11NO 2)

Metodo d'analisi:

metodo d'analisi comunitario per il dosaggio degli aminoacici [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione]

Acqua

L-valina

3.4.1

3

c

L-triptofano

L-triptofano tecnicamente puro

(C8H5-NH)-CH2-CH-COOH NH2

Acqua

L-triptofano

L-triptofano

min. 98 %

Categoria 3: additivi nutrizionali

Gruppo funzionale d): urea e suoi derivati

N.

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Descrizione

Indicazioni obbligatorie

Indicazioni facoltative

Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)

Osservazioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1.1

3

d

Urea per bovini, ovini e caprini con rumine funzionante (urea)

Urea, tecnicamente pura

CO(NH2)2

Azoto

Urea

min. 97 %

Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali:

denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4

tenore del prodotto nell' alimento per animali

tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale)

2.1.2.

3

d

Biureto per bovini, ovini e caprini con rumine funzionante

(biureto)

Biureto tecnicamente puro

(CONH2)2-NH

Azoto

Biureto

min. 97 %

Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali:

denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4

tenore del prodotto nell' alimento per animali

tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale)

2.1.3.

3

d

Fosfato d'urea per bovini, ovini e caprini con rumine funzionante

(fosfato d'urea)

Fosfato d'urea, tecnicamente puro

C0(NH2)2 ∙H3PO4

Azoto

Fosforo

Azoto

Fosforo

min. 16,5 %

min. 18 %

Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali:

denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4

tenore del prodotto nell' alimento per animali

tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale)

2.1.4

3

d

Isobutilene diureico per bovini, ovini e caprini con rumine funzionante

(isobutilene diuretico)

Isobutilene diureico, tecnicamente puro

(CH3)2-(CH)2-(NHCONH2) 2

Azoto

Azoto

Isobutiraldeide

min. 30 %

min. 35 %

Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali:

denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4

tenore del prodotto nell' alimento per animali

tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale)

Categoria 4: additivi zootecnici25

Categoria 5: coccidiostatici e istomonostatici26


1 Aggiornato dal n. II dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).
2 Isolatamente o in miscela con metabisolfito di sodio.
3 Isolatamente o in miscela con bisolfito di sodio.
4 Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 311 e E 312.
5 Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310 e E 312.
6 Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310 e E 311.
7 Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 321 e E 324.
8 Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320 e E 324.
9 Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320 e E 321.
10 Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 433, E 434, E 435, E 436).
11 Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 434, E 435, E 436).
12 Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 435, E 436).
13 Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 436).
14 Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 435).
15 i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali; ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale; iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.
16 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
17 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
18 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
19 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
20 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
21 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
22 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).
23 Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: HYPERLINK "http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives"
24 Nella sostanza secca.
25 Liste degli additivi autorizzati per alimenti per animali della categoria 4 consultabili in Internet sotto www.agroscope.admin.ch > Pratica > Nutrizione animale > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali dal 2012 > Allegati 1-11 > Allegato 2 > Allegato 2.4a >Allegato 2.4b e Allegato 2.4d
26 Lista degli additivi autorizzati per alimenti per animali della categoria 5 consultabile in Internet sotto www.agroscope.admin.ch > Pratica > Nutrizione animale > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali dal 2012 > Allegati 1-11 > Allegato 2 > Allegato 2.5


Allegato 3

(art. 5, 6 e 10)

Elenco degli usi consentiti degli alimenti per animali destinati
a particolari fini nutrizionali (elenco degli alimenti dietetici)

L'elenco degli usi consentiti degli alimenti dietetici per animali, con le rispettive caratteristiche nutrizionali, deve essere conforme alle prescrizioni dell'allegato I della direttiva 2008/38/CE1.


1 Direttiva 2008/38/CE della Commissione del 5 mar. 2008 che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9; modificata da ultimo dal Regolamento (UE) 1070/2010, GU L 306 del 23.11.2010, pag. 42.


Allegato 4.11

(art. 2)

Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o
il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono vietati o
autorizzati con restrizioni

Parte 1

Le seguenti sostanze non possono essere somministrate ad animali né immesse sul mercato come alimenti per animali:

a.
sterco, urina, nonché il contenuto dell'apparato digerente separato tramite svuotamento o asportazione, indipendentemente dal tipo di lavorazione o di aggiunta;
b.
pelli trattate, compreso il cuoio, e loro scarti;
c.
sementi nonché materiale vegetale e di moltiplicazione, che dopo la raccolta sono stati sottoposti, in previsione della loro destinazione, a un trattamento particolare con prodotti fitosanitari, nonché qualsiasi sottoprodotto ricavato da essi;
d.
legno e segatura trattati con prodotti protettivi nonché sottoprodotti ricavati da essi;
e.
tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di scarico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall'origine delle acque di scarico2;
f.
rifiuti comunali solidi, come rifiuti domestici;
g.
...
h.
imballaggi e parti di essi risultanti dall'uso di prodotti dell'industria agroalimentare;
i.
lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani.

Parte 2

Per quanto riguarda gli animali da reddito, i prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o essere immessi sul mercato sotto forma di foraggio né essere somministrati agli animali:

a.-k
...
l.
canapa o suoi sottoprodotti, qualunque sia la forma o il tipo.

Parte 3

I sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati o immessi sul mercato per l'alimentazione animale solo se sono conformi agli articoli 27-34 dell'ordinanza del 25 maggio 20113 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).


1 Aggiornato dal n. II dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).
2 Il termine «acque di scarico» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell'industria di produzione di derrate alimentari e alimenti per animali; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata negli alimenti per animali, a meno che si tratti di acque salubri e pulite.
3 RS 916.441.22


Allegato 4.2

(art. 3)

Parte 1

Alimenti per animali di origine non animale che sottostanno
a maggiori controlli ufficiali

Scopo d'utilizzo previsto: alimento per animali

Codice NC1

Paese d'origine

Pericolo

Frequenza degli esami della merce e dei controlli d'identità (%)

Parte 2

Documento di accompagnamento per la liberazione
di maggiori controlli

1 Il documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli deve essere redatto secondo le indicazioni dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 669/20092.

2 In tale regolamento i termini secondo il paragrafo 1 devono essere intesi come segue:

a.
«Comunità europea» come «Svizzera»;
b.
DCE come «documento svizzero di entrata».

1 Se devono essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti con lo stesso codice NC e quest'ultimo non è ulteriormente suddiviso nella nomenclatura delle merci, allo stesso si aggiunge la dicitura «ex» (per esempio «ex10 06 30»: dovrebbe essere valido solo per il riso basmati destinato esclusivamente al consumo umano).
2 Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione del 24 lug. 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n.799/2011 del 9.8.2011, GU L 205 del 10.8.2011, pagg. 15-21.


Allegato 5

(art. 16)

Disposizioni d'esecuzione concernenti l'allestimento
e la presentazione di proposte nonché la valutazione
e l'omologazione di additivi per alimenti per animali

1 Una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:

a.
data;
b.
oggetto: domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali;
c.
tipo di omologazione (nuova, nuovo utilizzo, rinnovo, modifica, proroga, caso urgente);
d.
indirizzo completo del richiedente o di un suo rappresentante;
e.
identificazione e caratteristiche dell'additivo:
1.
descrizione (caratteristiche del principio/organismo attivo o dei principi/organismi attivi),
2.
denominazione commerciale (se del caso),
3.
categoria e gruppo funzionale,
4.
specie bersaglio,
5.
se del caso: nome del titolare dell'omologazione esistente, numero già attribuito, categoria,
6.
indicazioni relative all'omologazione della derrata alimentare (se del caso),
7.
se il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da organismi geneticamente modificati (OGM): codice di identificazione specifico, particolari,
8.
condizioni di utilizzo negli alimenti completi per animali o nell'acqua: specie o categorie di animali, età massima o peso massimo, se del caso le dosi minima e massima,
9.
particolari condizioni di utilizzo (se del caso),
10.
particolari condizioni o restrizioni per la manipolazione (se del caso),
11.
limite massimo di residui (se del caso); residuo marcatore, specie o categorie di animali, tessuti o prodotti campione, limite massimo di residui nei tessuti o nei prodotti (in ìg/kg), tempi di attesa;
f.
un campione dell'additivo per alimenti per animali con indicazione di:
1.
numero di lotto o della partita,
2.
data di fabbricazione,
3.
durata di conservazione,
4.
tenore di principio attivo,
5.
peso,
6.
descrizione delle proprietà,
7.
descrizione dell'imballaggio,
8.
condizioni di stoccaggio;
g.
modifica richiesta (se del caso);
h.
fascicolo completo secondo il capoverso 2.

2 Il fascicolo per una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve adempiere i requisiti degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 429/20081.


1 Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione del 25 apr. 2008 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi, GU. L 133 del 22.5.2008, pag. 1.


Allegato 6.1

(art. 17)

Nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti
per animali

1 Della categoria «1. Additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a.
conservanti: sostanze o, se del caso, microrganismi che proteggono gli alimenti per animali dal deterioramento provocato da microrganismi o loro metaboliti;
b.
antiossidanti: sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti per animali e delle loro materie prime proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione;
c.
emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento della dispersione omogenea di due o più fasi immiscibili negli alimenti per animali;
d.
stabilizzanti: sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico degli alimenti per animali;
e.
addensanti: sostanze che aumentano la viscosità degli alimenti per animali;
f.
gelificanti: sostanze che danno consistenza a un alimento per animali tramite la formazione di un gel;
g.
leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla fissazione delle particelle degli alimenti per animali;
h.
sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione;
i.
antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla fissazione delle singole particelle degli alimenti per animali;
j.
regolatori dell'acidità: sostanze che regolano il pH degli alimenti per animali;
k.
additivi per l'insilamento: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da incorporare negli alimenti per animali per migliorare la produzione di insilati;
l.
denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali trasformati, consentono di individuare l'origine degli alimenti o delle materie prime;
m.
sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: sostanze che inibiscono o riducono l'assorbimento delle micotossine, ne facilitano l'escrezione o ne modificano il modo di agire.

2 Della categoria «2. Additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a.
coloranti:
i.
sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali,
ii.
sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore alle derrate alimentari da essi ricavate,
iii.
sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali;
b.
aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l'aroma o l'appetibilità.

3 Della categoria «3. Additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a.
vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente definite a effetto analogo;
b.
composti di oligoelementi;
c.
aminoacidi, loro sali e analoghi;
d.
urea e suoi derivati.

4 Della categoria «4. Additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a.
promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime;
b.
stabilizzatori della flora intestinale: microrganismi o altre sostanze chimicamente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale;
c.
sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente;
d.
altri additivi zootecnici.

5 Della categoria «5. Coccidiostatici e istomonostatici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a.
determinate sostanze a effetto coccidiostatico e istomonostatico.

Allegato 6.2

(art. 15)

Condizioni generali per l'uso di additivi
per alimenti per animali

1.
Il quantitativo di additivi che esiste in taluni alimenti per animali allo stato naturale è calcolato in modo che la somma degli elementi aggiunti a quelli presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto nel relativo atto di autorizzazione.
2.
La miscelatura di additivi nelle premiscele e negli alimenti per animali è consentita solo nella misura in cui vi sia compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti della miscela, in funzione degli effetti desiderati.
3.
Gli alimenti complementari per animali, diluiti come indicato, non possono contenere additivi in percentuali superiori a quanto stabilito per gli alimenti completi per animali.
4.
Nel caso di premiscele contenenti additivi per l'insilamento, sull'etichetta devono essere aggiunte chiaramente dopo «PREMISCELA» le parole «con additivi per l'insilamento».

Allegato 7

(art. 21)

Tolleranze consentite per l'indicazione della composizione
di materie prime o alimenti composti per animali

Parte A: Tolleranze per i valori analitici di materie prime
e alimenti composti per animali

1 Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano scarti tecnici e analitici. Una volta fissate tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori riportati al capoverso 2 devono essere adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica.

2 Ove si riscontri che la composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici stabilito negli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3, si applicano le tolleranze seguenti:

a.
per oli e grassi grezzi, proteina grezza e cenere grezza:
i)
± 3 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 24 %,
ii)
± 12,5 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 24 %, ma pari o superiori all'8 %,
iii)
± 1 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori all'8 %;
b.
per fibra grezza, zuccheri e amido:
i)
± 3,5 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %,
ii)
± 17,5 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 10 %,
iii)
± 1,7 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;
c.
per calcio, ceneri insolubili nell'acido cloridrico, fosforo totale, sodio, potassio e magnesio:
i)
± 1 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 5 %,
ii)
± 20 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 %, ma pari o superiori all'1 %,
iii)
± 0,2 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori all'1 %;
d.
per l'acqua:
i)
± 8 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 12,5%,
ii)
± 1 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 12,5 %, ma pari o superiori al 5 %,
iii)
± 20 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 %, ma pari o superiori al 2 %,
iv)
± 0,4 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 2 %;
e.
per i valori nutrizionali calcolati si applicano le tolleranze seguenti: 5 % per il valore energetico e 10 % per il valore proteico.

3 In deroga al capoverso 2 lettera a, per quanto riguarda oli e grassi grezzi e proteina grezza negli alimenti per animali da compagnia, qualora il tenore dichiarato sia inferiore al 16 %, è ammesso uno scarto di ± 2 % della massa o del volume complessivi.

4 In deroga al capoverso 2, lo scarto consentito verso l'alto rispetto al tenore dichiarato per oli e grassi grezzi, zuccheri, amido, calcio, sodio, potassio, magnesio, valore energetico e valore proteico può essere il doppio della tolleranza fissata ai capoversi 2 e 3.

5 In deroga al capoverso 2, le tolleranze per ceneri insolubili in acido cloridrico e per l'umidità si applicano soltanto verso l'alto e non sono fissati limiti alle tolleranze verso il basso.

Tabella delle tolleranze per gli elementi analitici delle materie prime e degli alimenti composti per animali

Elemento analitico

Tenore dichiarato

Scarto consentito

Percentuale

verso il basso

verso l'alto

Proteina grezza (eccetto alimenti per animali da compagnia)

meno di 8

1,0 unità

1,0 unità

da 8 a meno di 24

12,5 %

12,5 %

24 e più

3,0 unità

3,0 unità

Proteina grezza (alimenti per animali da compagnia)

meno di 16

2,0 unità

2,0 unità

da 16 a meno di 24

12,5 %

12,5 %

24 e più

3,0 unità

3,0 unità

Grasso grezzo (eccetto alimenti per animali da compagnia)

meno di 8

1,0 unità

2,0 unità

da 8 a meno di 24

12,5 %

25 %

24 e più

3,0 unità

6,0 unità

Grasso grezzo (alimenti per animali da compagnia)

meno di 16

2,0 unità

4,0 unità

da 16 a meno di 24

12,5 %

25 %

24 e più

3,0 unità

6,0 unità

Cenere grezza

meno di 8

1,0 unità

1,0 unità

da 8 a meno di 24

12,5 %

12,5 %

24 e più

3,0 unità

3,0 unità

Fibra grezza

meno di 10

1,7 unità

1,7 unità

da 10 a meno di 20

17,5 %

17,5 %

20 e più

3,5 Einheiten

3,5 unità

Zuccheri totali

meno di 10

1,7 unità

3,4 unità

da 10 a meno di 20

17,5 %

35 %

20 e più

3,5 unità

7 unità

Amido

meno di 10

1,7 unità

3,4 unità

da 10 a meno di 20

17,5 %

35 %

20 e più

3,5 unità

7 unità

Calcio

meno di 1

0,2 unità

0,4 unità

da 1 a meno di 5

20 %

40 %

5 e più

1,0 unità

2,0 unità

Fosforo totale

meno di 1

0,2 unità

0,2 unità

da 1 a meno di 5

20 %

20 %

5 e più

1,0 unità

1,0 unità

Sodio

meno di 1

0,2 unità

0,4 unità

da 1 a meno di 5

20 %

40 %

5 e più

1,0 unità

2,0 unità

Potassio

meno di 1

0,2 unità

0,4 unità

da 1 a meno di 5

20 %

40 %

5 e più

1,0 unità

2,0 unità

Magnesio

meno di 1

0,2 unità

0,4 unità

da 1 a meno di 5

20 %

40 %

5 e più

1,0 unità

2,0 unità

Ceneri insolubili in acido cloridrico

meno di 1

valori inferiori consentiti

0,2 unità

da 1 a meno di 5

20 %

5 e più

1,0 unità

Acqua (umidità)

meno di 2

valori inferiori consentiti

0,4 unità

da 2 a meno di 5

20 %

da 5 a meno di 12,5

1,0 unità

12,5 e più

8 %

Tenore energetico

se non diversamente prescritto da un metodo ufficiale

  5 %

10 %

Tenore proteico

10 %

20 %

Parte B: Tolleranze per additivi per alimenti per animali indicati secondo gli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3

1 Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano soltanto scarti tecnici. Esse si applicano agli additivi per alimenti per animali nell'elenco degli additivi per alimenti per animali e nell'elenco dei componenti analitici.

1b Quanto agli additivi per alimenti per animali elencati come componenti analitici, le tolleranze si applicano alla quantità totale indicata come quantità garantita alla fine della durata minima di conservazione dell'alimento per animali.

1c Ove si rilevi che il tenore di un additivo per alimenti per animali in una materia prima o in un alimento composto per animali sia inferiore al tenore dichiarato, si applicano le tolleranze seguenti1:

a.
10 % del tenore dichiarato se lo stesso è pari o superiore a 1000 unità;
b.
100 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1000 unità, ma pari o superiore a 500 unità;
c.
20 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 500 unità, ma pari o superiore ad 1 unità;
d.
0,2 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità;
e.
40 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 0,5 unità.

2 Ove un tenore minimo e/o massimo di un additivo in un alimento per animali sia fissato nel relativo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, le tolleranze tecniche secondo il capoverso 1 si applicano soltanto al di sopra di un tenore minimo o al di sotto di un tenore massimo, a seconda dei casi.

3 Fintantoché il tenore massimo di un additivo secondo il capoverso 2 non è superato, lo scarto dal tenore dichiarato può essere fino al triplo della tolleranza fissata al capoverso 1. Tuttavia, se per additivi per alimenti per animali rientranti nel gruppo dei microrganismi è fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, questo costituisce il valore massimo ammesso.


1 Nel presente punto, 1 unità corrisponde a 1 mg, 1000 UI (unità internazionali), 1 × 109 UFC (unità formanti colonie) o 100 unità di attività dell'enzima dell'additivo per alimento per animale corrispondente per kg di alimento per animale, a seconda dei casi.


Allegato8.1

(art. 7, 8 e 9)

Disposizioni generali in materia di etichettatura
delle materie prime e degli alimenti composti per animali

1.
I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso degli alimenti per animali, salvo diversamente specificato.
2.
Le date indicano, nell'ordine, il giorno, il mese e l'anno e la struttura sull'etichetta deve essere la seguente: «GG/MM/AA».
3.
Espressioni sinonimiche in certe lingue:
In tedesco la denominazione «Einzelfuttermittel» può essere sostituita da «Futtermittel-Ausgangserzeugnis».
4.
Le istruzioni per un uso corretto degli alimenti complementari per animali e delle materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali indicano la quantità massima:
-
giornaliera in grammi o chilogrammi o unità di volume di alimento complementare per animali e materie prime, o
-
in percentuale della razione giornaliera, o
-
per chilogrammo o in percentuale di alimento per animali completo per animali,
in modo da garantire l'osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per alimenti per animali nella razione giornaliera.
5.
Fermi restando i metodi analitici, nel caso di alimenti per animali da compagnia è possibile sostituire l'espressione «proteina grezza» con «proteina», «oli e grassi grezzi» con «tenore in materia grassa» e «ceneri grezze» con «residuo incenerito» o «materia inorganica».

Allegato8.2

(art. 7 e 9)

Indicazioni di etichettatura per materie prime
e alimenti composti per animali da reddito

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali

1.
Il nome specifico dell'additivo per alimenti per animali definito nell'atto giuridico che lo autorizza, la quantità aggiunta, il suo numero d'identificazione e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l'allegato 6.1 o della categoria secondo l'articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi:
a.
additivi per i quali è fissato un tenore massimo per tutte le specie animali destinatarie;
b.
additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;
c.
additivi appartenenti al gruppo funzionale «urea e suoi derivati» della categoria «additivi nutrizionali» secondo l'allegato 6.1.
2.
Il nome dell'additivo per alimenti per animali definito nell'atto giuridico che lo autorizza e la quantità aggiunta dell'additivo per alimenti per animali devono essere indicati se la presenza dell'additivo in questione è messa in evidenza in etichetta con parole, immagini o grafici.
3.
Lo stabilimento responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta, il nome, il numero d'identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1.
4.
Gli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1 possono essere indicati su base volontaria, nella forma secondo il capoverso 1 o in modo parziale.
5.
Se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale secondo l'allegato 6.1 è indicato su base volontaria, deve essere specificata anche la sua quantità aggiunta.
6.
Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale per quanto attiene all'alimento per animali interessato.

Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1.
I componenti analitici di alimenti composti per animali da reddito devono essere etichettati come segue:

Alimento per animali

Componenti analitici e relativi tenori

Specie animali destinatarie

Alimenti completi per animali

Proteina grezza

Tutte

Fibra grezza

Tutte

Oli e grassi grezzi

Tutte

Ceneri grezze

Tutte

Lisina

Suini e pollame

Metionina

Suini e pollame

Calcio

Tutte

Sodio

Tutte

Fosforo

Tutte

Alimenti minerali

Lisina

Suini e pollame

complementari per animali

Metionina

Suini e pollame

Calcio

Tutte

Sodio

Tutte

Fosforo

Tutte

Magnesio

Ruminanti

Altri alimenti

Proteina grezza

Tutte

complementari per animali

Fibra grezza

Tutte

Oli e grassi grezzi

Tutte

Ceneri grezze

Tutte

Lisina

Suini e pollame

Metionina

Suini e pollame

Calcio ≥5 %

Tutte

Sodio

Tutte

Fosforo ≥2 %

Tutte

Magnesio ≥0,5 %

Ruminanti

2.
Se indicati sotto la dicitura dei «Componenti analitici», gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi devono essere dichiarati con la loro quantità totale.

Allegato 8.3

(art. 7 e 9)

Indicazioni di etichettatura per materie prime
e alimenti composti per animali da compagnia

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali

1.
Il nome specifico dell'additivo per alimenti per animali definito nell'atto giuridico che lo autorizza e/o il suo numero d'identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l'allegato 6.1 o della categoria secondo l'articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi:
a.
additivi per i quali è fissato un tenore massimo per tutte le specie animali destinatarie;
b.
additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;
c.
additivi appartenenti al gruppo funzionale «urea e suoi derivati» della categoria «additivi nutrizionali» secondo l'allegato 6.1.
2.
In deroga al capoverso 1, per gli additivi dei gruppi funzionali «conservanti», «antiossidanti» e «coloranti» secondo l'allegato 6.1, occorre indicare unicamente il gruppo funzionale rispettivo.
In tal caso, lo stabilimento responsabile dell'etichettatura deve comunicare all'acquirente, su richiesta, le informazioni secondo il capoverso 1.
3.
Il nome dell'additivo per alimenti per animali definito nell'atto giuridico che lo autorizza e la quantità aggiunta dell'additivo per alimenti per animali devono essere indicati se la presenza dell'additivo in questione è messa in evidenza in etichetta con parole, immagini o grafici.
4.
Lo stabilimento responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta, il nome, il numero d'identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1.
5.
Gli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1 possono essere indicati su base volontaria nella forma secondo il capoverso 1 o in modo parziale.
6.
Se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale secondo l'allegato 6.1 è indicato su base volontaria, deve essere specificata anche la sua quantità aggiunta.
7.
Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale per quanto attiene all'alimento per animali interessato.
8.
Lo stabilimento responsabile dell'etichettatura fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dell'alimento per animali che immette sul mercato. Ciò consente di verificare l'esattezza delle informazioni figuranti sull'etichetta, comprese le indicazioni complete su tutti gli additivi utilizzati.

Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1.
I componenti analitici di alimenti composti per animali da compagnia devono essere etichettati come segue:

Alimento per animali

Componenti analitici

Specie animali destinatarie

Alimenti completi per animali

Proteina grezza

Gatti, cani e animali da pelliccia

Fibra grezza

Gatti, cani e animali da pelliccia

Oli e grassi grezzi

Gatti, cani e animali da pelliccia

Ceneri grezze

Gatti, cani e animali da pelliccia

Alimenti minerali

Calcio

Tutte

complementari per animali

Sodio

Tutte

Fosforo

Tutte

Altri alimenti complementari per animali

Proteina grezza

Gatti, cani e animali da pelliccia

Fibra grezza

Gatti, cani e animali

da pelliccia

Oli e grassi grezzi

Gatti, cani e animali

da pelliccia

Ceneri grezze

Gatti, cani e animali

da pelliccia

2.
Se indicati sotto la dicitura dei «Componenti analitici», gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi devono essere dichiarati con la loro quantità totale.

Allegato 8.4

(art. 12)

Disposizioni specifiche relative all'etichettatura
di alimenti non conformi per animali

1.
I materiali contaminati devono riportare in etichetta la dicitura «alimenti per animali contenenti livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l'allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti omologati». L'omologazione di tali stabilimenti avviene secondo l'articolo 37 OsAlA.
2.
Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, i materiali contaminati devono riportare in etichetta la seguente indicazione aggiuntiva «alimenti per animali contenenti livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l'allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione».

Allegato 8.5

(art. 18)

Prescrizioni specifiche relative all'etichettatura di premiscele
e di determinati additivi per alimenti per animali

Per gli additivi per alimenti per animali menzionati e per le premiscele che li contengono devono essere fornite le seguenti indicazioni supplementari:

a.
additivi zootecnici e additivi coccidiostatici e istomonostatici:
-
data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,
-
istruzioni per l'uso, e
-
tenore di principio attivo;
b.
enzimi, oltre alle indicazioni su elencate:
-
nome specifico del o dei principi attivi secondo le loro attività enzimatiche, in base all'autorizzazione concessa,
-
numero d'identificazione secondo l'International Union of Biochemistry, e
-
al posto del tenore di principio attivo, l'unità di attività (unità di attività per grammo o unità di attività per millilitro);
c.
microrganismi:
-
data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,
-
istruzioni per l'uso,
-
numero d'identificazione del ceppo, e
-
numero delle unità che formano colonie per grammo;
d.
additivi nutrizionali:
-
tenore di principio attivo, e
-
data di scadenza della garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;
e.
additivi tecnologici e organolettici ad eccezione delle sostanze aromatiche:
-
tenore di principio attivo;
f.
sostanze aromatiche:
-
quantità aggiunta nelle premiscele.

Allegato8.6

(art. 14)

Valore nutrizionale degli alimenti composti per animali

Il valore nutrizionale di alimenti composti per animali viene calcolato in base alla seguente equazione:

1. Ruminanti

1.1 Energia

Netto energia latte (NEL)

NELSO (MJ/kg) = - 13,67 0,0226xPGSO 0,0358xLGSO 0,0074FGSO 0,0222xELASO

Netto energia carne (NEC)

NECSO (MJ/kg) = - 279,427 0,2888xPGSO 0,3058xLGSO 0,2689xFGSO 0,2891xELASO

Ambito di validità delle regressioni:

FG max. 180 g/kg SO

LG max. 100 g/kg SO

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva in g/kg SO

1.2 Proteina

Proteina assorbibile nell'intestino (PAI)

(correzione della formula PAI al 29 agosto 2008)

a.
Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza da 100 a 200 g/kg SS:

PAISO (g/kg) = 151 0,00229xPG2SO - 0,00656xrPG2 0,2766xLGSO - 0,00066xLG2SO - 0,5054xELASO 0,00054xELA2SO

b.
Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza superiore a 200 g/kg SS fino a un massimo di 500 g/kg SS:

PAISO (g/kg) = 560 0,00033xPG2SO - 5,8230xrPG - 0,00384xLG2SO - 0,4886xFGSO

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in g/kg SO, dati di rPG in %.

2. Suini

Energia digeribile suini (EDS)

a.
Tenore di proteina grezza inferiore a 240 g/kg SS

EDS (MJ/kg) = - 16.691xMA 26.992xMG - 25.291xCB 16.085xENA - 433.463xCB2 73.372xMAxMG 301.491xMAxCB 46.321xMAxENA

Ambito di validità delle regressioni:

MA 100 a 240 g/kg SS

CB 10 a 80 g/kg SS

MG 10 a 130 g/kg SS

b.
Tenore di proteina grezza superiore a 240 g/kg SS

EDS (MJ/kg) = 19.3896xMA 35.5892xMG - 14.5029xCB 16.0572xENA

Ambito di validità delle regressioni:

MA 241 a 500 g/kg SS

CB 20 a 100 g/kg SS

MG 20 a 110 g/kg SS

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in kg per kg di sostanza secca

3. Pollame

Energia metabolizzabile pollame (EMP)

EMP (MJ/kg) = 0,01551xPG 0,03431xLG 0,01669 A 0,01301xZuc

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento

4. Cavalli

Energia digeribile cavalli (EDC)

EDCSO (MJ/kg) = 13,24 0,0097xPGSO - 0,0126xFGSO 0,0216xLGSO

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg SO

5. Vitelli da ingrasso

Energia metabolizzabile vitelli (EMV)

EMV (MJ/kg) = (0,0242xPG 0,0366xLG 0,0209xFG 0,0170xELA - 0,00063xMDS*) * dE * 0,98

*
MDS = 0,98 ELA; da considerare solo per latticini nel caso MDS ³ 80 g/kg SS

Negli alimenti d'allattamento per animali:

dE = 0,00095 PGSO 0,00092 LGSO 0,00099 ELASO - 0,01
PG = N*6,25

Nelle materie prime

PG = N*6,38
Latte intero fresco: dE = 0,97
Latte scremato e siero, fresco o in polvere: dE = 0,96
Latticello fresco o in polvere, latte intero in polvere: dE = 0,95

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di sostanza fresca oppure in g/kg SO

6. Cani e gatti

a.
Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per cani e gatti, tranne gli alimenti per gatti contenenti più del 14 % d'acqua

EMC (MJ/kg) = 0,01464xPG 0,03556xLG 0,01464xELA

b.
Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per gatti aventi un tenore in acqua superiore al 14 %

EMC (MJ/kg) = (0,01632xPG 0,03222xLG 0,01255xELA) - 0,2092

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento.

Il valore del tenore energetico in alimenti composti per animali viene espresso con un decimale.

Abbreviazioni

A

=

Amido

CG

=

Ceneri grezze

dE

=

Digeribilità dell'energia

ELA

=

Estratti liberi di azoto

FG

=

Fibra grezza (cellulosa grezza)

LG

=

Lipidi grezzi (grassi grezzi)

MDS

=

Mono e disaccaridi

N

=

Azoto

PG

=

Proteina grezza

rPG

=

Riducibilità della proteina grezza

SO

=

Sostanza organica (SS meno CG)

SS

=

Sostanza secca

Zuc

=

Zuccheri totali, calcolati come saccarosio


Allegato 9

(art. 21)

Procedura di campionatura e metodi di analisi
dei controlli degli alimenti per animali

La procedura di campionatura e i metodi di analisi dei controlli degli alimenti per animali sono conformi ai requisiti degli allegati I-VIII del regolamento (CE) n. 152/20091.


1 Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gen. 2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.


Allegato 10

(art. 19)

Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Parte 1

Tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 574/20111.

Parte 2

Soglie d'intervento per le sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Le soglie d'intervento applicabili a un alimento per animali sono conformi alle prescrizioni dell'allegato II del regolamento (UE) n. 574/20112 della Commissione. Le misure da prendere in caso di superamento di tali soglie sono definite nella colonna 4 di tale allegato.

Parte 3

Tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari

Le concentrazioni massime di residui di prodotti fitosanitari secondo l'allegato numero 1 dell'ordinanza del DFI del 26 giugno 19953 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE) si applicano anche se gli stessi prodotti sono utilizzati nell'alimentazione animale. Sono salve le deroghe previste dalle disposizioni UE, riportate nell'allegato numero 1 OSoE. Nella tabella sono riportati i tenori massimi per ogni prodotto utilizzato come alimento per animale:


1 Regolamento (UE) n. 574/2011 della Commissione del 16 giu. 2011 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di nitrito, melamina, Ambrosia spp. e carry-over di alcuni cocci-diostatici e istomonostatici e che consolida gli all. I e II, GU L 159 del 17.6.2011, pag. 7.
2 Regolamento (UE) n. 574/2011 della Commissione del 16 giu. 2011 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di nitrito, melamina, Ambrosia spp. e carry-over di alcuni cocci-diostatici e istomonostatici e che consolida gli all. I e II, GU L 159 del 17.6.2011, pag. 7.
3 RS 817.021.23


Allegato 11

(art. 20)

Requisiti relativi alle imprese del settore dell'alimentazione
animale diverse da quelle al livello della produzione primaria
di alimenti per animali che devono essere registrate
od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA

Impianti e attrezzature

1.
Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio degli alimenti per animali, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze devono essere tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di lotta contro i parassiti.
2.
La concezione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature devono consentire:
a.
di effettuare adeguate operazioni di pulizia e/o disinfezione;
b.
di ridurre al minimo il rischio di errore nonché di evitare contaminazioni, contaminazioni incrociate e, in generale, tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con gli alimenti per animali devono essere asciugate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido.
3.
Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e/o produzione devono essere oggetto di adeguata e periodica verifica, da condurre conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante per i prodotti:
a.
tutte le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e devono essere regolarmente sottoposti a verifiche della loro precisione;
b.
tutti i miscelatori usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e in grado di produrre opportune miscele e diluizioni omogenee. Gli operatori devono dimostrare l'efficacia dei miscelatori per quanto concerne l'omogeneità.
4.
I locali devono essere dotati di un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale.
5.
Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo; devono essere concepiti e costruiti per evitare qualsiasi rischio di contaminazione degli alimenti per animali.
6.
L'acqua usata nella produzione degli alimenti per animali deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell'acqua devono essere in materiale inerte.
7.
Le acque di scarto, i rifiuti e l'acqua piovana devono essere smaltiti evitando di pregiudicare le attrezzature e la sicurezza e qualità degli alimenti per animali. Si deve assicurare il controllo delle impurità e delle polveri per prevenire invasioni di parassiti.
8.
Le finestre e le altre aperture devono essere predisposte, ove necessario, contro i parassiti. Le porte devono essere a tenuta stagna e, una volta chiuse, garantire la protezione dai parassiti.
9.
Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere concepiti, costruiti e rifiniti in modo da prevenire l'accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la formazione di muffe e la dispersione di particelle che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali.

Personale

Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono disporre di personale numericamente sufficiente in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti. Esse devono predisporre e mettere a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui sono definite le qualifiche (ad esempio, diplomi, esperienze professionali) e le responsabilità dei quadri. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per scritto sui suoi compiti, responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità dei prodotti desiderata.

Produzione

1.
Deve essere designata una persona qualificata quale responsabile della produzione.
2.
Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono assicurare che le diverse fasi della produzione si svolgono secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite allo scopo di definire, verificare e gestire i punti critici del processo di fabbricazione.
3.
Devono essere prese misure tecniche od organizzative per evitare o, eventualmente, ridurre al minimo le contaminazioni incrociate e gli errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per poter effettuare i controlli durante la fabbricazione.
4.
La presenza di alimenti per animali vietati ai fini della protezione della salute dell'uomo o degli animali, di sostanze indesiderabili e di altri contaminanti deve essere sorvegliata e devono essere poste in atto appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.
5.
I residui e i materiali non adatti come alimenti per animali devono essere isolati e identificati. I materiali di tal genere contenenti livelli pericolosi di medicamenti veterinari, contaminanti o altri elementi pericolosi devono essere smaltiti in modo appropriato e non devono essere usati quale alimento per animali.
6.
Gli imprenditori del settore dell'alimentazione animale devono adottare le misure adeguate per garantire l'efficace tracciabilità dei prodotti.

Controllo della qualità

1.
Se del caso, deve essere designata una persona qualificata quale responsabile del controllo della qualità.
2.
Le imprese nel settore dell'alimentazione animale devono, quale parte del loro sistema di controllo della qualità, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.
3.
Deve essere predisposto per scritto e attuato un piano del controllo della qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, le procedure e le frequenze di campionatura, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche - e la destinazione in caso di non conformità - dalle materie prime ai prodotti finali.
4.
Per garantire la rintracciabilità, il produttore deve provvedere a una documentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente, almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, devono essere prelevati campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura prestabilita dal fabbricante e conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione per il fabbisogno esclusivo del produttore). I campioni sono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificabili; essi devono essere conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo della loro composizione o un'adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale gli alimenti per animali sono immessi sul mercato. Nel caso di alimenti per animali da compagnia, il fabbricante deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.

Stoccaggio e trasporto

1.
Gli alimenti per animali trasformati devono essere tenuti separati dai componenti delle materie prime e dagli additivi non trasformati per evitare una contaminazione incrociata degli alimenti per animali trasformati; si devono usare adeguati materiali di imballaggio.
2.
Gli alimenti per animali devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori. Devono essere immagazzinati in posti all'uopo designati, adattati e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dagli imprenditori del settore dell'alimentazione animale.
3.
Gli alimenti per animali sono immagazzinati e trasportati in modo da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento.
4.
I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura degli alimenti per animali devono essere tenuti puliti. Si devono introdurre programmi di pulitura e ridurre al minimo le tracce di detergenti e disinfettanti.
5.
Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo le impurità per contenere l'invasione di parassiti.
6.
Se del caso, le temperature devono essere mantenute quanto più basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento.

Documentazione

1.
Tutti gli operatori del settore dell'alimentazione animale, compresi coloro che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, devono riportare in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all'acquisto, alla produzione e alla vendita, per un'effettiva rintracciabilità dalla ricezione alla consegna, compresa l'esportazione fino alla destinazione finale.
2.
Gli operatori del settore dell'alimentazione animale, a eccezione di quelli che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, devono tenere in un registro:
a.
Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli
Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e gestire il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione e a stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei relativi controlli. Tale documentazione deve essere conservata per consentire di rintracciare la storia della fabbricazione di ciascuna partita di prodotto, immessa sul mercato e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo.
b.
Documenti relativi alla rintracciabilità, in particolare
i.
per additivi di alimenti per animali:
-
natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,
-
nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura e quantità degli additivi consegnati e, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;
ii.
per premiscele:
-
nome e indirizzo del produttore o dei fornitori di additivi, natura e quantità degli additivi utilizzati nonché, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,
-
data di fabbricazione della premiscela e, eventualmente, numero della partita,
-
nome e indirizzo dello stabilimento cui le premiscele sono state consegnate, data della consegna e natura e quantità delle premiscele consegnate nonché, eventualmente, numero della partita;
iii.
per alimenti composti per animali/materie prime:
-
nome e indirizzo del produttore o dei fornitori dell'additivo/ dell'alimento composto, natura e quantità della premiscela usata e, eventualmente, numero di partita,
-
nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime e degli alimenti complementari per animali e data di consegna,
-
natura, quantità e composizione dell'alimento composto per animali,
-
natura e quantità delle materie prime o degli alimenti composti per animali fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell'acquirente (ad esempio agricoltore, altri imprenditori del settore dell'alimentazione animale).

Reclami e ritiro dei prodotti

1.
Gli operatori del settore dell'alimentazione animale mettono in atto un sistema di registrazione e trattamento dei reclami.
2.
Essi introducono, ove necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Devono stabilire per scritto la destinazione dei prodotti ritirati che, prima di essere reimmessi sul mercato devono essere sottoposti a un nuovo controllo della qualità.


 RU 2011 5699


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).
2 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
3 RS 916.307