143.111
Ordinanza del DFGP
sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri
del 16 febbraio 2010 (Stato 1° marzo 2010)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 4, 9 capoverso 2 e 58 capoverso 1 dell'ordinanza del 20 settembre 20021 sui documenti d'identità (ODI),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai documenti d'identità di cui all'articolo 1 ODI.
2 Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del DFAE del 13 novembre 20021 concernente l'ordinanza sui documenti d'identità.
Art. 2 Caso speciale di competenza territoriale
Per i cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein le autorità di rilascio competenti sono i servizi designati dal Cantone di San Gallo.
Capitolo 2: Forma e contenuto
Sezione 1: Caratteristiche dei documenti d'identità
Art. 3 Forma
1 Il passaporto ordinario e quello provvisorio sono rilasciati sotto forma di libretto1.
2 La carta d'identità (CID) è rilasciata in formato carta di credito2.
Sezione 2: Contenuto del documento d'identità
Art. 4 Cognome
1 Il cognome ufficiale è iscritto in base a quanto figura in Infostar, nel registro del controllo degli abitanti, nell'atto d'origine, nel registro delle famiglie o nel sistema d'informazione per documenti d'identità (ISA).
2 Per il rilascio di un passaporto o in caso di richiesta contemporanea di un passaporto e di una carta d'identità (offerta combinata), sono disponibili per il cognome al massimo 45 caratteri compresi gli spazi vuoti. Per il rilascio di una carta d'identità sono disponibili per il cognome al massimo 45 caratteri compresi gli spazi vuoti e i trattini.
3 Se per ragioni di spazio non rientra nel campo disponibile, il cognome usuale è anticipato e iscritto nel campo come ultima componente del cognome, d'intesa con la persona richiedente. I cognomi abbreviati sono iscritti interamente e nell'ordine corretto nella rubrica delle integrazioni d'ufficio del passaporto.
4 Su richiesta è consentito iscrivere come cognome il cognome d'affinità. Se la persona richiedente ha un cognome doppio ai sensi dell'articolo 160 capoverso 2 del Codice civile1, non è consentito iscrivere il cognome d'affinità. Se il cognome d'affinità non è iscritto come cognome ufficiale, è consentito iscriverlo, su richiesta della persona richiedente, nella rubrica delle integrazioni d'ufficio del passaporto.
Art. 5 Nome
1 Il nome è iscritto nello stesso ordine figurante in Infostar, nel registro del controllo degli abitanti, nell'atto d'origine, nel registro delle famiglie o in ISA. Il nome usuale non è contrassegnato.
2 Per il rilascio di un passaporto sono disponibili per il nome al massimo 45 caratteri compresi gli spazi vuoti. Per il rilascio di una carta d'identità o in caso di un'offerta combinata, sono disponibili per il nome al massimo 30 caratteri compresi gli spazi vuoti.
3 Se per ragioni di spazio non rientra nel campo disponibile, il nome usuale è anticipato e iscritto nel campo come ultima componente non abbreviata del nome, d'intesa con la persona richiedente. I nomi abbreviati sono iscritti interamente e nell'ordine corretto nella rubrica delle integrazioni d'ufficio del passaporto. Su richiesta della persona richiedente il nome usuale può essere iscritto nella rubrica delle integrazioni d'ufficio del passaporto.
4 Se la persona richiedente non ha un nome, si iscrivono tre asterischi (***).
Art. 6 Data di nascita
1 La data di nascita è indicata nella successione giorno, mese, anno, con otto cifre e due punti di separazione (gg.mm.aaaa).
2 Se il giorno esatto o il mese di nascita non è noto o se entrambi sono sconosciuti, le cifre ignote sono sostituite con degli zeri. L'anno di nascita dev'essere sempre indicato.
Art. 7 Sesso
Il sesso è iscritto nel documento d'identità in forma abbreviata (F = femminile; M = maschile).
Art. 8 Statura
La statura è iscritta in centimetri (cm). Se la statura è omessa in virtù dell'articolo 14 capoverso 4 ODI, nel documento d'identità si iscrivono tre asterischi (***).
Art. 9 Luogo d'origine
Il luogo di nascita in Svizzera è iscritto conformemente alla grafia dell'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera dell'Ufficio federale di statistica, seguito dalla sigla ufficiale del relativo Cantone.
Art. 10 Integrazioni d'ufficio nel passaporto
1 La rubrica delle integrazioni d'ufficio è disponibile unicamente nel passaporto e comprende al massimo 380 caratteri compresi gli spazi vuoti.
2 Su richiesta della persona richiedente è consentito inserire integrazioni d'ufficio in una lingua nazionale svizzera o in un'altra lingua, se ciò agevola i viaggi della persona richiedente. Sono consentiti unicamente i caratteri contenuti nella tabella dei caratteri allegata.
3 Le limitazioni della validità del passaporto sono iscritte sotto forma di integrazioni d'ufficio.
4 La successiva iscrizione di un'integrazione d'ufficio o la sua cancellazione dev'essere richiesta all'autorità di rilascio competente, che la documenta. La persona richiedente deve portare con sé il passaporto quando si presenta personalmente all'autorità.
Art. 11 Firma
1 La persona richiedente firma il passaporto immediatamente dopo averlo ricevuto.
2 La firma riprodotta sulla carta d'identità è quella con la quale la persona richiedente ha attestato l'esattezza dei dati personali quando si è presentata personalmente presso l'autorità. In caso di persone richiedenti che non sanno scrivere o di bambini di età inferiore a 7 anni, per il rilascio di una carta d'identità invece della firma si iscrivono tre asterischi (***).
3 I documenti d'identità non possono essere firmati da un'altra persona.
Art. 12 Fotografia
1 Se l'autorità di rilascio consente di portare con sé la fotografia, quest'ultima dev'essere registrata in una cartella separata su una chiave USB non cifrata e non protetta contro l'accesso (sistema di file FAT 32). Le autorità di rilascio non rispondono di eventuali perdite di dati registrati sulla chiave USB.
2 La fotografia dev'essere consegnata come immagine a livelli di grigio (8 bit/pixel) in formato JPEG1 compresso e di qualità elevata (dimensioni del file pari a circa 700 KB) nonché in formato Baseline (standard). È vietato ritoccarla.
3 Ad eccezione dei requisiti riguardanti il formato si devono rispettare le prescrizioni del campionario di fotografie di cui all'articolo 13.
4 Per il formato valgono i requisiti seguenti:
- a.
- la dimensione dell'immagine deve essere di 1980 × 1440 pixel (altezza × larghezza);
- b.
- la distanza fra gli occhi (da pupilla a pupilla) deve corrispondere al 15-20 per cento della larghezza dell'immagine;
- c.
- gli occhi devono essere situati in una zona compresa tra il 50 e il 70 per cento dell'altezza dell'immagine misurata dal margine inferiore.
5 La fotografia portata dalla persona richiedente è controllata con l'ausilio di un'immagine registrata sul posto e ulteriormente trattata nel sistema. Non esiste alcun diritto all'uso della fotografia se essa non soddisfa tutti i requisiti.
6 Il fatto di portare una fotografia non comporta una riduzione dell'emolumento. Alla persona richiedente non sono rimborsate le spese.
1 ISO/IEC IS 10918-1
Art. 13 Campionario di fotografie
In virtù dell'articolo 5 della legge del 18 giugno 20041 sulle pubblicazioni ufficiali il campionario di fotografie non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Esso è accessibile in forma elettronica2 e può essere consultato gratuitamente presso le autorità di rilascio.
Art. 14 Impronte digitali
Se non è possibile rilevare le impronte digitali di una mano, si registrano due impronte digitali dell'altra mano.
Art. 15 Data del rilascio e validità
1 La data del rilascio di un documento d'identità corrisponde alla data di produzione e costituisce la base per il calcolo della validità.
2 Determinante per il calcolo della validità è l'età della persona richiedente al momento in cui si presenta personalmente. È fatta salva la riduzione della validità di cui agli articoli 5 capoverso 3 e 13 capoverso 4 ODI.
Art. 16 Numero del documento d'identità
Il servizio preposto alla stesura assegna un numero unico a ogni documento d'identità. Per i passaporti il numero è inoltre creato secondo il principio di casualità.
Sezione 3: Registrazione di ulteriori dati in ISA
Art. 17 Luogo di nascita
1 Il luogo di nascita in Svizzera è iscritto conformemente alla grafia dell'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera dell'Ufficio federale di statistica, seguito dalla sigla ufficiale del relativo Cantone.
2 La grafia di un luogo di nascita all'estero si basa su quella riportata in Infostar, sull'atto d'origine o nel registro delle famiglie.
3 Se il luogo di nascita è sconosciuto, si iscrivono tre asterischi (***).
Art. 18 Cognomi e nomi dei genitori
1 È obbligatorio registrare i cognomi e i nomi ufficiali dei genitori al momento del sorgere del rapporto di filiazione.
2 Se la madre o il padre non ha un cognome o un nome, se vi sono dubbi sui nomi o i cognomi oppure se il cognome, il nome o entrambi sono sconosciuti, si iscrivono tre asterischi (***).
Art. 19 Cognomi e nomi del tutore
Se la persona richiedente è sotto tutela, oltre ai cognomi e ai nomi dei genitori si registrano anche il cognome e il nome ufficiale del tutore.
Art. 20 Allegati
1 Al momento della presentazione della richiesta, è consentito in particolare esigere dalla persona richiedente e registrare in ISA i documenti seguenti:
- -
- il certificato di stato civile;
- -
- il certificato di domicilio;
- -
- un documento dell'ufficio di stato civile;
- -
- il consenso del rappresentante legale;
- -
- la decisione sull'assegnazione dell'autorità parentale;
- -
- le motivazioni delle integrazioni d'ufficio effettuate secondo l'articolo 2 capoverso 4 della legge del 22 giugno 20011 sui documenti d'identità (LDI) e l'articolo 14 capoverso 5 ODI;
- -
- i documenti scaduti o validi che devono essere invalidati;
- -
- la motivazione alla base del rilascio di un passaporto sostitutivo ai sensi dell'articolo 20 ODI;
- -
- i documenti di cui all'articolo 25 relativi alla perdita di documenti d'identità.
2 Alla persona richiedente non sono rimborsate le spese sostenute per procurarsi la documentazione di cui al capoverso 1.
Art. 21 Registrazioni in ISA per le persone cui non è ancora stato rilasciato alcun documento d'identità ai sensi della LDI
In relazione al trattamento dei dati previsto all'articolo 13 LDI1 e all'articolo 29 ODI, sono registrati in ISA cognome/i, nome/i, data e luogo di nascita, luogo d'origine, sesso e cognome dei genitori.
Capitolo 3: Richiesta, rilascio e perdita
Sezione 1: Procedura di richiesta e di rilascio
Art. 22 Tabella dei caratteri
Per registrare i dati della richiesta è consentito utilizzare unicamente i caratteri contenuti nella tabella allegata.
Art. 23 Consenso del rappresentante legale
1 Di principio il rappresentante legale si presenta personalmente insieme alla persona richiedente presso l'autorità di rilascio competente.
2 Si può prescindere dall'obbligo del rappresentante legale di presentarsi personalmente se quest'ultimo ha dato il proprio consenso scritto separato che può essere confermato in forma adeguata.
3 Se è richiesto il consenso dell'altro genitore conformemente all'articolo 11 capoverso 2 ODI, esso può essere consegnato personalmente oppure confermato in forma adeguata con la diligenza richiesta dalle circostanze.
4 L'autorità di rilascio competente registra in ISA l'autorizzazione separata del rappresentante legale.
Art. 24 Rettifica dei dati in ISA conformemente all'articolo 35 capoverso 1 ODI
Ad eccezione della rubrica delle integrazioni d'ufficio nel passaporto, l'autorità di rilascio competente è autorizzata a rettificare soltanto i dati che non sono riprodotti direttamente sul passaporto o registrati nel microchip. In tutti gli altri casi è necessario richiedere un nuovo documento d'identità unitamente alla relativa correzione in ISA.
Art. 25 Perdita del documento d'identità
1 In caso di perdite frequenti di documenti d'identità ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 ODI, l'autorità di rilascio competente esige dalla persona richiedente:
- a.
- una notifica di perdita emessa dalla polizia;
- b.
- una dettagliata descrizione scritta di tutti gli smarrimenti; e
- c.
- una conferma attestante che tale descrizione corrisponde alla verità in tutte le sue parti.
2 Se non si può escludere un uso abusivo dei documenti d'identità, l'autorità di rilascio competente notifica il caso all'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) mediante un rapporto sulle circostanze e sulle misure ordinate.
Art. 26 Invalidamento o distruzione del documento d'identità
1 L'autorità di rilascio invalida o distrugge secondo le regole i documenti d'identità scaduti, non più utilizzati o rimasti in suo possesso e li contrassegna in modo pertinente in ISA.
2 Se un passaporto da invalidare contiene visti ancora validi oppure timbri d'ingresso e di uscita ancora necessari, su richiesta della persona richiedente si può rinunciare a invalidare le pagine pertinenti. La zona leggibile elettronicamente deve essere invalidata.
Sezione 2: Casi speciali
Art. 27 Passaporto sostitutivo
1 Se la persona richiedente è in possesso di un passaporto diplomatico o di servizio, l'autorità di rilascio competente informa precedentemente il Dipartimento federale degli affari esteri del rilascio del passaporto sostitutivo conformemente all'articolo 20 ODI.
2 La consegna di un documento d'identità avviene di principio in cambio della restituzione dell'altro passaporto. In casi eccezionali si può consegnare il passaporto sostitutivo al datore di lavoro del titolare del passaporto, qualora persona degna di fiducia, o a qualsiasi altra persona degna di fiducia, affinché possa procurare i visti. Non appena non è più utilizzato, il passaporto sostitutivo deve essere consegnato spontaneamente all'autorità di rilascio competente.
Art. 28 Rilascio di documenti d'identità in caso di matrimonio
1 Al massimo 60 giorni lavorativi prima del matrimonio, i futuri coniugi possono richiedere un documento d'identità su cui figurano i dati personali che saranno validi dopo la celebrazione del matrimonio. Il documento d'identità può essere consegnato dall'ufficiale di stato civile alla persona richiedente al momento della celebrazione del matrimonio. All'estero il documento d'identità è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare dopo la celebrazione del matrimonio.
2 Se è necessario per l'ottenimento dei visti, il nuovo documento d'identità può essere rilasciato al massimo 30 giorni lavorativi prima della celebrazione del matrimonio in cambio della consegna del vecchio documento d'identità. Se durante questo periodo la persona ha bisogno del vecchio documento d'identità, il nuovo documento d'identità può essere rilasciato contro sottoscrizione di un impegno di restituzione scritto. Se è restituito al titolare prima della celebrazione del matrimonio, il nuovo documento d'identità dev'essere depositato presso un'autorità fino alla celebrazione del matrimonio.
3 L'autorità di rilascio competente deve provvedere affinché il titolare non sia contemporaneamente in possesso di entrambi i documenti d'identità. Il nuovo documento d'identità può essere rilasciato soltanto se i dati personali corrispondono a quelli dell'atto di matrimonio. Il vecchio documento d'identità dev'essere ritirato al momento del rilascio di quello nuovo e restituito all'autorità di rilascio competente, che lo invalida o lo distrugge.
4 I dati personali per il rilascio di un documento d'identità in caso di matrimonio devono essere dedotti da un documento ufficiale allestito dall'ufficiale di stato civile oppure dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente in vista della celebrazione del matrimonio.
Art. 29 Falsificazioni e contraffazioni
Se le autorità di rilascio constatano o hanno ragione di sospettare falsificazioni o contraffazioni di documenti d'identità oppure tentativi di ottenerli in modo fraudolento, ne informano senza indugio l'Ufficio federale.
Capitolo 4: Passaporto provvisorio
Art. 30 Conservazione di passaporti vergini
1 Le autorità di rilascio ritirano i passaporti provvisori non ancora personalizzati (passaporti vergini) presso il servizio preposto alla stesura adottando misure di sicurezza adeguate.
2 Le autorità di rilascio gestiscono e conservano i passaporti vergini in modo sicuro e documentato.
3 Il furto di passaporti vergini dev'essere notificato senza indugio alla polizia e all'Ufficio federale. I numeri dei relativi documenti d'identità devono essere segnalati nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL e bloccati in ISA.
Art. 31 Casi speciali
Se una persona richiede ripetutamente passaporti provvisori e vi è motivo di sospettare che siano stati utilizzati in maniera abusiva, l'autorità di rilascio ne informa l'Ufficio federale mediante un rapporto sulle circostanze, illustrando in particolare l'urgenza del rilascio e le misure adottate.
Capitolo 5: Lasciapassare
Art. 32 Scopo e contenuto
1 I lasciapassare possono essere rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Tali documenti fungono da documenti d'identità sostitutivi per i cittadini svizzeri sprovvisti di documenti che desiderano rientrare in Svizzera.
2 I lasciapassare devono contenere almeno i dati personali, la durata di validità e una fotografia.
Art. 33 Durata e settore di validità
1 La durata di validità è ridotta al minimo indispensabile.
2 Il settore di validità è limitato al viaggio di rientro diretto in Svizzera. Il testo del lasciapassare deve essere redatto in almeno una delle lingue nazionali svizzere nonché nella lingua compresa nello Stato in cui opera l'autorità di rilascio.
Capitolo 6: Richiesta di una CID mediante il modulo di richiesta presso il Comune di domicilio
Art. 34 Applicazione analoga
Ovunque il presente capitolo non disponga diversamente, si applicano per analogia le disposizioni del capitolo precedente.
Art. 35 Moduli di richiesta vergini
1 L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) invia i moduli di richiesta alle autorità richiedenti.
2 Spetta alle autorità di rilascio competenti controllare e registrare i moduli di richiesta.
3 I numeri dei moduli di richiesta sono gestiti centralmente in ISA. Dopo un preavviso separato l'UFCL invia alle autorità richiedenti i moduli di richiesta necessari.
4 Se i moduli di richiesta non arrivano a destinazione in tempo utile dopo il preavviso dell'invio da parte dell'UFCL, l'autorità richiedente deve informare senza indugio del ritardo l'autorità di rilascio competente. Quest'ultima informa l'Ufficio federale e, se del caso, esegue il blocco dei moduli di richiesta in ISA.
5 L'autorità richiedente invalida i moduli di richiesta danneggiati o altrimenti divenuti inutilizzabili. Essi devono essere inviati all'autorità di rilascio per la registrazione e la successiva distruzione.
6 I moduli di richiesta devono essere conservati al sicuro. I furti di moduli di richiesta sono comunicati senza indugio all'Ufficio federale, alla polizia e all'autorità di rilascio competente che ne esegue l'annullamento in ISA.
7 I moduli di richiesta annullati o ritrovati non possono più essere utilizzati e sono inviati all'autorità di rilascio competente che provvede alla loro distruzione.
8 Per motivi di sicurezza il modulo di richiesta non può essere consegnato alla persona richiedente per la compilazione. Ciò vale anche quando è possibile l'esonero dall'obbligo di presentarsi personalmente conformemente all'articolo 12 capoverso 4 ODI.
9 L'autorità richiedente compila il modulo in modo veritiero e accurato. Esso dev'essere firmato dal responsabile.
Art. 36 Data della presentazione della richiesta
1 La data del rilascio sul modulo è indicata con otto cifre e due punti di separazione (gg.mm.aaaa) e costituisce la base per il calcolo della validità conformemente all'articolo 5 capoverso 1 ODI.
2 Allo scadere di un termine di due mesi il modulo di richiesta compilato e non inoltrato all'autorità di rilascio per l'ulteriore trattamento perde la propria validità.
Art. 37 Fotografia
I requisiti che la fotografia deve soddisfare si basano sul campionario di fotografie (art. 13).
Art. 38 Firma della persona richiedente o del rappresentante legale
1 La firma dev'essere effettuata all'interno del campo apposito conformemente al modello messo a disposizione dall'Ufficio federale.
2 Il consenso scritto del rappresentante legale può anche essere un documento separato allegato al modulo di richiesta.
3 La firma dev'essere effettuata con una penna nera o blu in modo ben riconoscibile.
Art. 39 Trasmissione al servizio preposto alla stesura
1 L'autorità richiedente invia il giorno stesso all'autorità di rilascio competente il modulo di richiesta per posta A non raccomandata.
2 Quando registra in ISA i dati del documento d'identità, l'autorità di rilascio competente li confronta con i dati già registrati in ISA. Se constata che la persona richiedente possiede già un documento d'identità dello stesso tipo, l'autorità di rilascio informa l'autorità richiedente e la esorta a verificare e a correggere la situazione.
Capitolo 7: Entrata in vigore
Art. 40
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010.
Allegato
(art. 10 cpv. 2 e art. 22)
Tabella dei caratteri
ECMA-94 Latin 1 - ISO 8859/1 (True Type carattere Arial)
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16 | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p | 144 | 176 | ° | 208 | Ð | 240 | ð | ||
17 | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q | 145 | ' | 177 | ± | 209 | Ñ | 241 | ñ | |
18 | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r | 146 | ' | 178 | ² | 210 | Ò | 242 | ò | |
19 | 51 | 3 | 83 | S | 115 | s | 147 | " | 179 | ³ | 211 | Ó | 243 | ó | |
20 | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t | 148 | " | 180 | ´ | 212 | Ô | 244 | ô | |
21 | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u | 149 | • | 181 | µ | 213 | Õ | 245 | õ | |
22 | 54 | 6 | 86 | V | 118 | v | 150 | - | 182 | ¶ | 214 | Ö | 246 | ö | |
23 | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w | 151 | - | 183 | · | 215 | × | 247 | ÷ | |
24 | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x | 152 | ˜ | 184 | ¸ | 216 | Ø | 248 | ø | |
25 | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y | 153 | ™ | 185 | ¹ | 217 | Ù | 249 | ù | |
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31 | 63 | ? | 95 | _ | 127 | | 159 | Ÿ | 191 | ¿ | 223 | ß | 255 |
Applicazione (solo per i fonemi)
138: S | 156: oe | 208: D | 230: ae |
140: Oe | 158: z | 216: OE | 240: d |
142: Z | 159: Y | 222: TH | 248: oe |
154: s | 198: Ae | 223: ss | 254: th |
Osservazione
Nei cognomi e nei nomi è consentito utilizzare esclusivamente i segni evidenziati in grigio chiaro. I segni evidenziati in grigio scuro sono anche consentiti nella rubrica delle integrazioni d'ufficio.
