0.362.380.009
Scambio di note del 28 marzo 2008
tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento
del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'accesso al SIS II dei servizi competenti per il rilascio delle carte di circolazione
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Approvato dall'Assemblea federale il 13 giugno 20081
Entrato in vigore il 17 ottobre 2008
(Stato 17 ottobre 2008)
Traduzione2
Missione della Svizzera presso l'Unione europea | Bruxelles, 28 marzo 2008 |
Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea |
La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 21 febbraio 2007, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera:
- -
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (LA) (prima lettura)
- -
- Approvazione dell'atto
- Documento del Consiglio: PE-CONS 3661/06 SIRIS 194 SCHENGEN 99 COMIX 932 CODEC 1237 OC 870 COR 1 (en) REV 1 (lt) 15919/06 CODEC 1423 SIRIS 214 SCHENGEN 104 COMIX 1000
- Data d'approvazione: 20.12.2006»4
Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell'Accordo di associazione e fatto salvo l'adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Consiglio dell'adempimento dei propri requisiti costituzionali.
Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 21 febbraio 2007 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.
Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell'adempimento dei requisiti costituzionali. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.
La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.
Copia:
Segretariato generale della Commissione europea, all'attenzione di Karl vonKempis, Bruxelles
1 Art. 1 cpv. 1 lett. e del DF del 13 giu. 2008 (RU 2008 5111).
2 Traduzione dal testo originale inglese.
3 RS 0.362.31
4 Reg. (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dic. 2006 sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti per il rilascio delle carte di circolazione, GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.
