732.112.1

Ordinanza del DATEC
sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per
impianti nucleari e materiali nucleari

del 16 aprile 2008 (Stato 1° maggio 2008)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,

visto l'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza del 10 dicembre 20041 sull'energia nucleare (OENu),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e obiettivi di protezione

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce i principi per le ipotesi di pericolo e per le esigenze edilizie, tecniche, organizzative e amministrative delle misure di sicurezza allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza.


Art. 2 Obiettivi di protezione

1 Gli obiettivi di protezione sono:

a.
la protezione degli impianti nucleari da interventi non autorizzati;
b.
la protezione dei materiali nucleari da sottrazione e interventi non autorizzati;
c.
la protezione delle persone e dell'ambiente da danni radiologici causati da interventi non autorizzati.

2 Il titolare di una licenza d'esercizio per un impianto nucleare o di un'autorizzazione per il trasporto di materiali nucleari deve dimostrare che, tramite le misure di sicurezza adottate, gli obiettivi di sicurezza sono rispettati.


Sezione 2: Ipotesi di pericolo

Art. 3

1 Le ipotesi di pericolo servono quale base e misura per la sicurezza degli impianti nucleari e dei materiali nucleari.

2 Le ipotesi di pericolo si riferiscono in particolare a:

a.
il terrorismo mondiale e l'estremismo violento;
b.
la situazione di minaccia specifica per la Svizzera;
c.
il potenziale di pericolo degli oggetti da proteggere;
d.
lo stato della tecnica di attacco;
e.
il possibile comportamento dell'autore del reato.

3 L'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 6 OENu (autorità di vigilanza) è incaricata di disciplinare in una direttiva segreta le ipotesi di pericolo determinanti, tenendo conto delle categorie dei materiali nucleari e delle ripercussioni radiologiche.


Sezione 3: Misure di sicurezza

Art. 4 Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza hanno in particolare lo scopo di:

a.
tenere lontano i potenziali autori di atti illeciti contro materiali nucleari o impianti nucleari;
b.
assicurare l'accesso controllato di persone e veicoli all'impianto nucleare;
c.
controllare il flusso di materiale da e per le zone di sicurezza;
d.
intercettare e impedire l'accesso ai non addetti nelle zone di sicurezza;
e.
creare buone condizioni per l'intervento della polizia.

Art. 5 Misure di sicurezza edilizie e tecniche

1 Per le misure di sicurezza edilizie valgono i requisiti di cui all'allegato 2 OENu.

2 Le misure tecniche di sicurezza comprendono in particolare i sistemi di intercettazione, di comunicazione e di controllo dell'accesso.

3 L'autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.


Art. 6 Misure di sicurezza organizzative e amministrative

1 Le misure di sicurezza organizzative e amministrative comprendono in particolare:

a.
l'organizzazione della sicurezza;
b.
disposizioni concernenti i controlli del traffico di persone, veicoli e materiali da e per l'impianto;
c.
accordi ed esercitazioni con la polizia;
d.
accordi ed esercitazioni con l'esercito.

2 L'autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.


Sezione 4: Collaborazione tra gli uffici federali

Art. 7 Servizi d'informazione

1 I servizi d'informazione svizzeri mettono a disposizione dell'autorità di vigilanza i dati di base per formulare le ipotesi di pericolo.

2 Informano periodicamente l'autorità di vigilanza sulla situazione di pericolo. Informano prontamente l'autorità di vigilanza nel caso di cambiamenti importanti e improvvisi della situazione di pericolo.

3 L'autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con i servizi d'informazione.


Art. 8 Centrale nazionale d'allarme

L'autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Centrale nazionale d'allarme, in particolare per quanto concerne il trasporto di materiali nucleari.


Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.



RU 2008 1813