414.713.2

Accordo

fra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sul trasferimento a terzi della valutazione e dell'accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio

(Accordo sull'accreditamento di SUP)

del 23 maggio 2007 (Stato 1° gennaio 2013)

versione approvata dalla CDPE il 1° marzo 2007

IlDipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

visto l'articolo 17a capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali (LSUP),

e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

in virtù della procura rilasciata dai Cantoni,

concordano:

Art. 1 Trasferimento

Il DEFR può trasferire ad agenzie di accreditamento svizzere o estere riconosciute dal DEFR la valutazione delle richieste di accreditamento di scuole universitarie professionali o dei loro cicli di studio. Su richiesta motivata della scuola universitaria professionale, il DEFR può inoltre trasferire l'accreditamento di un ciclo di studio.


Art. 2 Riconoscimento di agenzie di accreditamento

1 Il DEFR disciplina le condizioni e la procedura di riconoscimento di agenzie di accreditamento previa consultazione del Consiglio SUP della CDPE.

2 Il DEFR decide sulle richieste di riconoscimento delle agenzie di accreditamento previa consultazione del Consiglio SUP della CDPE e dopo aver sentito il parere della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP).

3 Può vincolare il riconoscimento di agenzie di accreditamento a oneri.


Art. 3 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il 15 giugno 2007.


Art. 4 Recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente accordo per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di due anni.



 RU 2007 2411


1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 RS 414.71