414.713.2
Accordo
fra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sul trasferimento a terzi della valutazione e dell'accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio
(Accordo sull'accreditamento di SUP)
del 23 maggio 2007 (Stato 1° gennaio 2013)
versione approvata dalla CDPE il 1° marzo 2007
IlDipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,
visto l'articolo 17a capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali (LSUP),
e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
in virtù della procura rilasciata dai Cantoni,
concordano:
Art. 1 Trasferimento
Il DEFR può trasferire ad agenzie di accreditamento svizzere o estere riconosciute dal DEFR la valutazione delle richieste di accreditamento di scuole universitarie professionali o dei loro cicli di studio. Su richiesta motivata della scuola universitaria professionale, il DEFR può inoltre trasferire l'accreditamento di un ciclo di studio.
Art. 2 Riconoscimento di agenzie di accreditamento
1 Il DEFR disciplina le condizioni e la procedura di riconoscimento di agenzie di accreditamento previa consultazione del Consiglio SUP della CDPE.
2 Il DEFR decide sulle richieste di riconoscimento delle agenzie di accreditamento previa consultazione del Consiglio SUP della CDPE e dopo aver sentito il parere della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP).
3 Può vincolare il riconoscimento di agenzie di accreditamento a oneri.
Art. 3 Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il 15 giugno 2007.
Art. 4 Recesso
Ciascuna parte può recedere dal presente accordo per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di due anni.
