520.18
Ordinanza
sulla Centrale nazionale d'allarme
(OCENAL)
del 17 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952; visti gli articoli 19 capoversi 1 e 3, 20 capoverso 2 e 47 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione,4
ordina:
Art. 1 Compiti
1 La Centrale nazionale d'allarme (CENAL) è, nel quadro delle competenze di cui all'articolo 2, il servizio tecnico della Confederazione per i seguenti eventi straordinari:
- a.
- pericolo dovuto ad aumento della radioattività;
- b.
- pericolo dovuto ad incidenti con sostanze chimiche o organismi;
- c.
- pericolo dovuto ad inondazione in seguito a rottura di uno sbarramento idrico o a straripamento delle sue acque;
- d.
- pericolo in seguito alla caduta di satelliti.
2 La CENAL procura, valuta e diffonde dati in relazione con gli eventi suddetti.
3 La CENAL provvede ad informare tempestivamente e in modo tecnicamente corretto i competenti servizi federali, le autorità ed i servizi tecnici cantonali ed esteri, come pure i centri di contatto internazionali.
4 La CENAL ha in particolare i compiti seguenti:
- a.
- controlla regolarmente la sicurezza dei canali per la raccolta delle informazioni e dei dati e le vie di trasmissione degli annunci;
- b.
- ...1
- c.
- raccoglie ed analizza i dati concernenti gli eventi e li mette a disposizione dei servizi tecnici federali, cantonali ed esteri.
5 Il Consiglio federale può affidare alla CENAL anche compiti in caso di pericoli conseguenti ad altri eventi straordinari.
1 Abrogata dal n. II 2 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).
Art. 2 Competenze
1 In caso di pericolo imminente e fintanto che gli organi competenti della Confederazione non possono agire, la CENAL deve, di propria competenza, informare, avvisare le autorità, dare l'allarme alla popolazione e impartire via radio istruzioni sul comportamento. Nel limite del possibile, la popolazione e le autorità vengono informate d'intesa con la Cancelleria federale. In caso di eventi con aumento della radioattività essa si basa sulla strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi.1
2 Le competenze concernenti i singoli eventi straordinari sono disciplinate nelle seguenti ordinanze:
- a.2
- in caso di pericolo dovuto all'aumento della radioattività, nell'ordinanza del 20 ottobre 20103 sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali;
- b.
- in caso di pericolo dovuto a incidenti con sostanze chimiche o organismi, nell'ordinanza del 27 febbraio 19914 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
- c.
- in caso di pericolo dovuto a inondazione in seguito a rottura di uno sbarramento idrico o a straripamento delle sue acque, nell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sugli impianti di accumulazione.
3 In caso di eventi straordinari la CENAL informa lo Stato maggiore di condotta dell'esercito, oppure, dopo una mobilitazione militare parziale o generale, il comando dell'esercito.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).
3 RS 520.17
4 RS 814.012
5 RS 721.102
Art. 3 Organizzazione
1 La CENAL fa parte dell'Ufficio federale della protezione della popolazione.
2 Essa si suddivide in più settori, in particolare:
- a.
- il posto d'allarme della CENAL (PA); è il centro di recapito, occupato in permanenza, per gli annunci dall'interno e dall'estero; trasmette tempestivamente al picchetto gli annunci ricevuti;
- b.
- il servizio di picchetto; è l'organo tecnico della CENAL, raggiungibile in qualsiasi momento; valuta la situazione in base agli annunci pervenuti e dispone le prime misure di cui all'articolo 2 capoverso 1.
3 In caso di evento la CENAL viene rinforzata con personale dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL; l'aiuto di quest'ultimo può essere richiesto anche per lo svolgimento di lavori preliminari. In caso di evento con aumento della radioattività la CENAL è inoltre appoggiata da altri servizi amministrativi, da specialisti del mondo scientifico ed economico nonché dalla Commissione federale per la protezione NBC, dalla Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività nonché dalla Commissione federale per la sicurezza nucleare.1
4 L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera):
- a.
- gestisce il PA per conto della CENAL;
- b.
- mette a disposizione della CENAL e dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL i dati meteorologici necessari alla valutazione del pericolo, fornisce previsioni specifiche sullo sviluppo delle condizioni meteorologiche a breve e medio termine e fornisce una consulenza tecnica;
- c.
- assicura la trasmissione alla CENAL dei dati della rete per l'allarme e per la misura automatica delle dosi (NADAM).
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).
Art. 4 Mezzi
1 Per svolgere i suoi compiti d'intervento, la CENAL utilizza parti dell'impianto K CENAL, come pure mezzi di misurazione e di comunicazione della Confederazione. Per rilevare la situazione radiologica, la CENAL ha a disposizione un'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni.1
2 La CENAL provvede alla manutenzione delle suddette parti dell'impianto K CENAL e degli altri mezzi messi a sua disposizione.
3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può ricorrere ai servizi tecnici cantonali e a terzi per sostenere la CENAL. Esso disciplina l'impiego dei mezzi militari a favore della CENAL.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).
Art. 4a1 Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni
1 L'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni comprende stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della radioattività dell'aria e reti di stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della contaminazione del territorio, in particolare la rete NADAM e la rete di misurazione per la sorveglianza automatica delle dosi nei dintorni delle centrali nucleari.
2 Può essere ampliata dalla CENAL con:
- a.
- la sua rete di posti di allarme atomico complementare alla rete NADAM;
- b.
- squadre mobili di misurazione dotate di veicoli di misurazione ed elicotteri militari;
- c.
- squadre di misurazione delle truppe di difesa NBC dell'esercito;
- d.
- laboratori di misurazione per la determinazione della contaminazione, in particolare di derrate alimentari, foraggi, acqua potabile e per l'abbeverata;
- e.
- centri di soccorso per la radioprotezione.
3 Il Dipartimento federale dell'interno e il DDPS provvedono, in collaborazione con i Cantoni, alla prontezza operativa delle organizzazioni cantonali incaricate dei prelievi e dei laboratori di misurazione cantonali e privati nonché delle loro organizzazioni incaricate delle misurazioni. I laboratori della Confederazione e dei politecnici federali sono a disposizione della CENAL secondo una regolamentazione speciale.
4 In caso di evento la CENAL impiega l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni
1 Introdotto dal n. II 2 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).
Art. 5 Contatti con altri servizi
1 Per svolgere i suoi compiti, la CENAL può rivolgersi direttamente ad altri servizi, in particolare:
- a.
- alla Società svizzera di radiotelevisione, d'intesa con la Cancelleria federale, per diffondere ordini d'allarme e istruzioni di comportamento;
- b.
- ai servizi tecnici federali e cantonali per le questioni di ordine tecnico;
- c.
- agli organi militari competenti per il rilevamento della situazione NBC;
- d.
- ai servizi tecnici esteri, in particolare a quelli degli Stati limitrofi e delle organizzazioni internazionali, per ricevere, diffondere e trasmettere comunicati e informazioni in virtù di accordi internazionali vigenti.
2 I Cantoni comunicano alla CENAL quali sono i loro servizi tecnici competenti.
Art. 6 Istruzione
1 L'istruzione è assicurata con esercitazioni periodiche.
2 A questo scopo la CENAL collabora con i servizi tecnici federali e cantonali e partecipa alle esercitazioni.
Art. 7 Esecuzione
Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
L'ordinanza del 3 dicembre 19901 sulla Centrale nazionale d'allarme è abrogata.
1 [RU 1991 735, 1996 3027 art. 18 n. 1, 1999 4 art. 28 cpv. 2]
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2007.
