172.041.14

Ordinanza
sugli emolumenti per le prestazioni
dell'Ufficio federale di giustizia

(Ordinanza sugli emolumenti UFG, Oem UFG)

del 5 luglio 2006 (Stato 29  agosto 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Principio ed eccezioni relativi al campo d'applicazione

1 L'Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote emolumenti in particolare per le seguenti prestazioni:

a.
perizie e informazioni su questioni giuridiche;
b.
informazioni da registri.

2 La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni:

a.
dell'Ufficio federale del registro del commercio;
b.
dell'Ufficio federale dello stato civile;
c.
del casellario giudiziale centrale svizzero;
d.
dell'UFG fondate sulla legge del 17 dicembre 20041 sulla trasparenza.

1 RS 152.3


Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20041 sugli emolumenti.



Art. 3 Calcolo degli emolumenti

1 Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.

2 La tariffa oraria varia da 100-250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.


Art. 4 Supplemento

Per le prestazioni dal volume insolito o di particolare difficoltà o urgenza, l'UFG può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento.


Art. 5 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse per le prestazioni dell'Ufficio federale di giustizia è abrogata.


1 [RU 1985 1699, 1993 1260, 1999 3480 art. 17 n. 1]


Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2007.



RU 2006 3371