974.1
Legge federale
sulla cooperazione con gli Stati
dell'Europa dell'Est
del 24 marzo 2006 (Stato 1° giugno 2007)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell'Europa dell'Est nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia, nonché nella transizione verso l'economia di mercato e nell'instaurazione delle relative strutture sociali.
2 Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).
3 Nell'ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Malta e Cipro.
Art. 2 Obiettivi
La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est persegue i seguenti obiettivi:
- a.
- la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;
- b.
- la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell'economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali.
Art. 3 Principi
1 La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.
2 I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell'Europa dell'Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione.
3 Essi presuppongono che lo Stato o l'istituzione partner prenda propri efficaci provvedimenti.
Art. 4 Democrazia e diritti dell'uomo
Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell'uomo. In caso di grave violazione di questi principi, esso può prendere provvedimenti e procedere agli adeguamenti necessari.
Art. 5 Modalità
I provvedimenti possono essere eseguiti nell'ambito di sforzi bilaterali o multilaterali o in modo autonomo.
Art. 6 Coordinamento
La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazionali.
Sezione 2: Provvedimenti
Art. 7 Forme di cooperazione
La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme:
- a.
- cooperazione tecnica;
- b.
- cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, l'aiuto alla bilancia dei pagamenti, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie di credito;
- c.
- provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;
- d.
- provvedimenti atti a promuovere l'impiego di mezzi del settore privato;
- e.
- qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti secondo le lettere a-d, idonea al raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 2.
Art. 8 Prestazioni finanziarie
Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di:
- a.
- contributi a fondo perso;
- b.
- mutui;
- c.
- partecipazioni;
- d.
- garanzie.
Art. 9 Provvedimenti misti
I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.
Sezione 3: Finanziamento
Art. 10 Crediti quadro
I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali mediante decreto federale semplice.
Art. 11 Emolumenti per garanzie di credito
1 Se concede garanzie di credito, la Confederazione può riscuotere emolumenti dai beneficiari delle garanzie. Questi emolumenti contribuiscono a coprire le spese amministrative e i costi derivanti da eventuali danni.
2 L'emolumento è di norma calcolato sulla base dei rischi, nonché dell'importo e della durata della garanzia.
3 Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli emolumenti; al riguardo può tenere conto della situazione specifica dei singoli Stati dell'Europa dell'Est.
4 I danni devono essere coperti in primo luogo con i proventi degli emolumenti.
Sezione 4: Esecuzione
Art. 12 Priorità
Il Consiglio federale fissa le priorità e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi della stessa e tiene conto dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.
Art. 13 Accordi e contratti
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale.
2 Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici.
Art. 14 Collaborazione con terzi
1 La progettazione e l'esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi.
2 Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.
3 Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.
4 Per adempiere gli obiettivi secondo la presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.
Art. 15 Coordinamento nell'amministrazione federale
Il Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all'amministrazione federale nell'ambito della politica nei confronti dell'Europa dell'Est.
Art. 16 Trattamento dei dati
1 Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:
- a.
- cognome, nome e data di nascita;
- b.
- luogo d'origine, cittadinanza e numero di passaporto;
- c.
- religione;
- d.
- stato civile;
- e.
- numero AVS;
- f.
- informazioni sulla carriera professionale e militare;
- g.
- profili della personalità;
- h.
- attività politiche e sindacali;
- i.
- indicazioni sulla salute.
2 I dati relativi alla salute possono essere comunicati al Servizio medico della Confederazione se questo servizio ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti legali.
Art. 17 Commissione consultiva
La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 marzo 19761 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione.
Art. 18 Valutazioni e rapporto
1 Il Consiglio federale vigila sull'utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche.
2 Riferisce all'Assemblea federale su ogni periodo di credito.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 19 Disposizioni d'esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
Art. 20 Diritto previgente: abrogazione
Il decreto federale del 24 marzo 19951 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è abrogato.
1 [RU 1998 868, 2000 1915 all. n. 3]
Art. 21 Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1.Legge federale del 19 dicembre 20031 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo
Art. 1 cpv. 2 lett. b
...
2.Legge federale del 24 marzo 20002 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti
Art. 1 cpv. 2
...
3.Legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali
Art. 11 cpv. 2
...
Art. 13a |
...
Art. 22 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3 La presente legge ha validità per dieci anni.
Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 20073
1 RS 101
2FF 2004 1705
3 DCF del 16 mag. 2007 (RU 2007 2393).
