974.1

Legge federale
sulla cooperazione con gli Stati
dell'Europa dell'Est

del 24 marzo 2006 (Stato 1° giugno 2007)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 20042,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell'Europa dell'Est nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia, nonché nella transizione verso l'economia di mercato e nell'instaurazione delle relative strutture sociali.

2 Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

3 Nell'ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Malta e Cipro.


Art. 2 Obiettivi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est persegue i seguenti obiettivi:

a.
la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;
b.
la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell'economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

Art. 3 Principi

1 La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.

2 I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell'Europa dell'Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione.

3 Essi presuppongono che lo Stato o l'istituzione partner prenda propri efficaci provvedimenti.


Art. 4 Democrazia e diritti dell'uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell'uomo. In caso di grave violazione di questi principi, esso può prendere provvedimenti e procedere agli adeguamenti necessari.


Art. 5 Modalità

I provvedimenti possono essere eseguiti nell'ambito di sforzi bilaterali o multilaterali o in modo autonomo.


Art. 6 Coordinamento

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazionali.


Sezione 2: Provvedimenti

Art. 7 Forme di cooperazione

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme:

a.
cooperazione tecnica;
b.
cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, l'aiuto alla bilancia dei pagamenti, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie di credito;
c.
provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;
d.
provvedimenti atti a promuovere l'impiego di mezzi del settore privato;
e.
qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti secondo le lettere a-d, idonea al raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 2.

Art. 8 Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di:

a.
contributi a fondo perso;
b.
mutui;
c.
partecipazioni;
d.
garanzie.

Art. 9 Provvedimenti misti

I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.


Sezione 3: Finanziamento

Art. 10 Crediti quadro

I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali mediante decreto federale semplice.


Art. 11 Emolumenti per garanzie di credito

1 Se concede garanzie di credito, la Confederazione può riscuotere emolumenti dai beneficiari delle garanzie. Questi emolumenti contribuiscono a coprire le spese amministrative e i costi derivanti da eventuali danni.

2 L'emolumento è di norma calcolato sulla base dei rischi, nonché dell'importo e della durata della garanzia.

3 Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli emolumenti; al riguardo può tenere conto della situazione specifica dei singoli Stati dell'Europa dell'Est.

4 I danni devono essere coperti in primo luogo con i proventi degli emolumenti.


Sezione 4: Esecuzione

Art. 12 Priorità

Il Consiglio federale fissa le priorità e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi della stessa e tiene conto dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.


Art. 13 Accordi e contratti

1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale.

2 Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici.


Art. 14 Collaborazione con terzi

1 La progettazione e l'esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi.

2 Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

3 Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.

4 Per adempiere gli obiettivi secondo la presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.


Art. 15 Coordinamento nell'amministrazione federale

Il Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all'amministrazione federale nell'ambito della politica nei confronti dell'Europa dell'Est.


Art. 16 Trattamento dei dati

1 Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:

a.
cognome, nome e data di nascita;
b.
luogo d'origine, cittadinanza e numero di passaporto;
c.
religione;
d.
stato civile;
e.
numero AVS;
f.
informazioni sulla carriera professionale e militare;
g.
profili della personalità;
h.
attività politiche e sindacali;
i.
indicazioni sulla salute.

2 I dati relativi alla salute possono essere comunicati al Servizio medico della Confederazione se questo servizio ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti legali.


Art. 17 Commissione consultiva

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 marzo 19761 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione.


1 RS 974.0


Art. 18 Valutazioni e rapporto

1 Il Consiglio federale vigila sull'utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche.

2 Riferisce all'Assemblea federale su ogni periodo di credito.


Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.


Art. 20 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 24 marzo 19951 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è abrogato.


1 [RU 1998 868, 2000 1915 all. n. 3]


Art. 21 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1.Legge federale del 19 dicembre 20031 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Art. 1 cpv. 2 lett. b

...

2.Legge federale del 24 marzo 20002 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti

Art. 1 cpv. 2

...

3.Legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Art. 11 cpv. 2

...

Art. 13a

...


1 RS 193.9. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.
2 RS 973.20. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.
3 RS 974.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.


Art. 22 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 La presente legge ha validità per dieci anni.


Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 20073


 RU 2007 2387


1 RS 101
2FF 2004 1705
3 DCF del 16 mag. 2007 (RU 2007 2393).