916.151.3

Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e la commercializzazione
del materiale di moltiplicazione delle piante di vite

(Ordinanza del DEFR sulle piante di vite)

del 2 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1

visti gli articoli 9 capoversi 1 e 2, 11 capoverso 2, 12 capoverso 3, 13, 14 capoverso 2, 15, 17 capoverso 6, 20 e 21 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sul materiale di moltiplicazione,3

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa delle piante di vite destinate alla produzione di uve.


Sezione 2: Definizioni

Art. 2 Vite, clone

1 Per vite si intendono le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiale di moltiplicazione di queste stesse piante.

2 Per clone si intende una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.


Art. 3 Materiale di moltiplicazione

1 Per materiale di moltiplicazione si intendono parti di piante di vite e piante di vite.

2 Per parti di piante di vite si intendono:

a.
sarmenti: tralci di un anno;
b.
tralci erbacei: tralci non lignificati;
c.
talee di portainnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
d.
nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
e.
talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.

3 Per piante di vite si intendono:

a.
barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portainnesto;
b.
barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.

Art. 4 Coltura, vigneto di viti-madri, vivaio di viti1

1 Per coltura si intende una particella di moltiplicazione e il materiale di moltiplicazione che vi cresce.

2 Per vigneto di viti-madri si intende una coltura di viti destinata alla produzione di parti di piante di vite.2

3 Per vivaio di viti si intende una coltura di viti destinata alla produzione di piante di vite.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).


Art. 5 Nucleo di conservazione

Per nucleo di conservazione si intende il luogo dove è conservata la più piccola unità utilizzata di una varietà ammessa alla certificazione o di un clone ammesso alla certificazione.


Art. 6 Materiale di moltiplicazione certificato in senso largo (s.l.)

1 Per materiale di moltiplicazione certificato (s.l.) si intende il materiale iniziale, il materiale di base ed il materiale certificato.

2 Per materiale iniziale si intende il materiale di moltiplicazione:

a.
ottenuto direttamente per via vegetativa dal materiale presente nel nucleo di conservazione;
b.
prodotto da un organismo ufficiale secondo metodi di norma ammessi per la conservazione dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché per la prevenzione di malattie;
c.
destinato alla produzione di materiale di base o di materiale certificato;
d.
conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale iniziale; e
e.
prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

3 Per materiale di base si intende il materiale di moltiplicazione:

a.
ottenuto direttamente per via vegetativa dal materiale iniziale;
b.
prodotto sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per la conservazione dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché per la prevenzione di malattie;
c.
destinato alla produzione di materiale certificato;
d.
conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale di base; e
e.
prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

4 Per materiale certificato si intende il materiale di moltiplicazione:

a.
proveniente direttamente da materiale di base o da materiale iniziale;
b.
destinato:
1.
alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve, o
2.
alla produzione di uve;
c.
conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale certificato; e
d.
prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 7 Materiale standard

Per materiale standard si intende il materiale di moltiplicazione:

a.
che presenta l'identità e la purezza della varietà;
b.
destinato:
1.
alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve,
2.
alla produzione di uve
c.
conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale standard; e
d.
prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Sezione 3: Catalogo delle varietà di viti

Art. 8 Principio

1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) pubblica il catalogo delle varietà di viti il cui materiale è ammesso alla certificazione e delle varietà di viti il cui materiale è ammesso alla produzione di materiale standard (catalogo delle varietà).1

2 I cloni ammessi alla certificazione sono riportati nel catalogo delle varietà sotto la corrispondente varietà.

3 L'UFAG2, per tutte le varietà riportate nel catalogo delle varietà, compila un elenco delle principali caratteristiche distintive morfologiche e fisiologiche.

4 Se è noto che il materiale di moltiplicazione di una determinata varietà è commercializzato in un altro Paese sotto una denominazione diversa, pure quest'ultima dovrà figurare nel catalogo delle varietà.

5 La denominazione di una varietà deve adempiere i requisiti di cui all'articolo 12 della legge federale del 20 marzo 19753 sulla protezione delle novità vegetali. Le varietà che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza non sono protette vengono designate dalla denominazione che figura nel catalogo delle varietà.4


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
3 RS 232.16
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).


Art. 9 Condizioni d'ammissione

1 Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà dall'UFAG quale varietà certificabile se:

a.
è stata esaminata al fine di stabilire se essa è distinta, stabile e omogenea nonché se ne è disponibile una descrizione ufficiale;
b.
la selezione conservatrice è effettuata sotto la responsabilità del costitutore o del suo rappresentante; e
c.
l'UFAG l'ha esaminata secondo metodi riconosciuti a livello internazionale, in particolare quelli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP), al fine di stabilire se essa è indenne dagli organismi nocivi di cui all'allegato 1.

2 L'UFAG ammette nel catalogo delle varietà il clone di una varietà ammessa giusta il capoverso 1 se le condizioni giusta il capoverso 1 lettere b e c sono adempiute.

3 L'UFAG ammette nel catalogo delle varietà le varietà o i cloni esaminati da un servizio ufficiale estero per stabilire se sono indenni da organismi nocivi secondo i metodi di cui al capoverso 1 lettera c, a condizione che i metodi utilizzati siano riconosciuti equivalenti.

4 Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà dall'UFAG quale varietà ammessa alla produzione di materiale standard se:

a.
è stata esaminata al fine di stabilire se essa è distinta, stabile e omogenea nonché se ne è disponibile una descrizione ufficiale;
b.
la selezione conservatrice è effettuata sotto la responsabilità del costitutore o del suo rappresentante.

5 L'esame della varietà per stabilire se è distinta, stabile e omogenea è svolto secondo le disposizioni della Direttiva 2004/29/CE della Commissione1. La descrizione ufficiale delle varietà già commercializzate al 31 dicembre 1971 può far riferimento alla descrizione nelle pubblicazioni ampelografiche in cui è descritta la varietà.

6 Una varietà la cui descrizione ufficiale è in preparazione può essere ammessa provvisoriamente nel catalogo delle varietà fino alla stesura definitiva della descrizione sempre che soddisfi la condizione di cui al capoverso 1 lettera b.


1 Direttiva 2004/29/CE della Commissione del 4 marzo 2004 relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti, GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22.


Art. 10 Selezione conservatrice

1 La selezione conservatrice di varietà o cloni ammessi nel catalogo delle varietà deve essere garantita da un metodo riconosciuto dall'UFAG. Essa deve poter essere controllata dall'UFAG in ogni momento.

2 La selezione conservatrice può essere effettuata all'estero se il controllo praticato è parificato a quello esistente in Svizzera.


Art. 11 Domanda di ammissione

1 Le domande di ammissione nel catalogo delle varietà sono presentate all'UFAG dal costitutore o dal suo rappresentante. I richiedenti che non hanno domicilio o sede in Svizzera devono avere un rappresentante legale autorizzato in Svizzera.1

2 Il richiedente è tenuto a presentare un fascicolo di ammissione conforme alle indicazioni dell'UFAG.

3 L'UFAG può, su richiesta di un gruppo di produttori o di un'organizzazione professionale, ammettere nel catalogo delle varietà una varietà non protetta dalla legge federale del 20 marzo 19752 sulla protezione delle novità vegetali, se la varietà presenta un interesse particolare per la viticoltura.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).
2 RS 232.16


Art. 12 Stralcio dal catalogo delle varietà

Una varietà o un clone possono essere stralciati dal catalogo delle varietà se:

a.
le condizioni di cui all'articolo 9 non sono più adempiute;
b.
sono state fornite indicazioni false o fallaci all'atto della domanda di ammissione o della procedura di ammissione;
c.
il costitutore o il suo rappresentante ne fanno richiesta, salvo che rimanga garantita una selezione conservatrice;
d.
la varietà produce effetti collaterali inaccettabili per le persone, gli animali o l'ambiente;
e.
le condizioni per l'applicazione di misure preventive secondo l'articolo 148a capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura sono adempiute.

1 RS 910.1


Sezione 4: Certificazione del materiale di moltiplicazione

Art. 13 Certificazione delle partite di materiale

1 Una partita di materiale è certificata (s.l.) dall'UFAG se:

a.1
la varietà in oggetto e, eventualmente, il rispettivo clone figurano nel catalogo delle varietà o, come passibili di riconoscimento, in un elenco riconosciuto equivalente;
b.
il materiale di moltiplicazione è prodotto da un produttore riconosciuto;
c.
la coltura da cui deriva il materiale è registrata; e
d.
le condizioni di cui all'articolo 15 capoverso 1 sono adempiute.

2 Ai fini della certificazione le partite di materiale devono essere notificate all'UFAG entro il termine fissato da quest'ultimo.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).


Art. 14 Registrazione delle colture

1 Le colture sono registrate dall'UFAG se sono adempiute le esigenze di cui all'allegato 1.

2 Le domande di registrazione di colture vanno inoltrate all'UFAG entro il termine fissato da quest'ultimo.

3 L'UFAG incarica un laboratorio da esso riconosciuto di svolgere le analisi previste dall'allegato 1.

4 Il materiale presente nel nucleo di conservazione deve essere mantenuto in condizioni atte a:

a.
escludere qualsiasi contaminazione da parte degli organismi nocivi di cui all'allegato 1;
b.
garantire il mantenimento della varietà o del clone mediante selezione conservatrice.

5 L' UFAG può autorizzare, in deroga all'articolo 6 capoverso 2 lettera b, un produttore riconosciuto a produrre materiale iniziale; l' UFAG stabilisce le esigenze relative a questa produzione.


Art. 15 Esigenze relative alle partite di materiale

1 Una partita di materiale può contenere solo materiale di moltiplicazione della medesima categoria e della medesima varietà o, se del caso, dello stesso clone, prodotto dallo stesso produttore, nonché derivare da un unico raccolto. Il materiale di moltiplicazione deve adempiere le esigenze di cui all'allegato 2.

2 L' UFAG può autorizzare la moltiplicazione di una generazione supplementare di materiale di base se la disponibilità in materiale di moltiplicazione sul mercato non è sufficiente. Esso stabilisce le esigenze relative a questa produzione.


Sezione 5: Produzione di materiale standard

Art. 16

Quale materiale standard può essere prodotto soltanto materiale di moltiplicazione:

a.1
di una varietà registrata nel catalogo delle varietà o in un catalogo delle varietà riconosciuto equivalente;
b.
di produttori riconosciuti per la produzione di materiale standard;
c.
prodotto in particelle conformi alle esigenze di cui all'allegato 1; e
d.
conforme alle esigenze di cui all'allegato 2.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).


Sezione 6: Riconoscimento dei produttori

Art. 17 Procedura di riconoscimento

1 Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate all'UFAG il quale accorda il riconoscimento e attribuisce un numero a ogni produttore.

2 Per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato (s.l.) e la produzione di materiale standard è necessario un riconoscimento specifico. I produttori che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono già riconosciuti nel quadro del passaporto delle piante sono considerati produttori riconosciuti di materiale standard.


Art. 181 Obblighi dei produttori

1 I produttori riconosciuti garantiscono che il materiale da essi commercializzato è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

2 Essi sono tenuti a effettuare controlli visivi delle loro particelle di moltiplicazione al fine di individuare la comparsa degli organismi nocivi elencati nell'allegato 1, ad eliminare le piante colpite e a documentare il tutto nelle registrazioni concernenti le particelle di moltiplicazione.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).


Art. 19 Revoca del riconoscimento

L'UFAG può revocare, parzialmente o totalmente, il riconoscimento di un produttore se constata che:

a.1
le colture e la relativa documentazione non adempiono le esigenze della presente ordinanza;
b.
la qualità del materiale di moltiplicazione commercializzato non adempie le esigenze della presente ordinanza; o
c.
gli obblighi di cui all'articolo 18 non sono adempiuti.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).


Sezione 7: Condizionamento delle partite

Art. 20 Partite

Al momento della produzione, del raccolto, dell'imballaggio, dell'immagazzinamento e del trasporto il materiale di moltiplicazione va tenuto in partite separate e contrassegnate singolarmente.


Art. 21 Imballaggio, chiusura ed etichettatura

1 Il produttore è responsabile dell'esecuzione corretta dell'imballaggio, della chiusura e dell'etichettatura.

2 Gli imballaggi vanno chiusi mediante un sistema di chiusura non riutilizzabile o un sistema nel quale è integrata l'etichetta in modo che non si possano aprire senza danneggiare il sistema di sicurezza o l'etichetta.

3 Le esigenze relative all'imballaggio del materiale di moltiplicazione sono definite nell'allegato 3.

4 Le etichette per il materiale certificato (s.l.) sono distribuite ai produttori secondo le istruzioni dell'UFAG in base a una valutazione del potenziale di produzione, effettuata in occasione dell'ispezione ufficiale.

5 L'apposizione delle etichette avviene sotto la responsabilità del produttore secondo le istruzioni dell'UFAG; l'etichetta deve essere fissata mediante il sistema di chiusura. Il produttore deve tenere una contabilità degli imballaggi e delle etichette che deve essere costantemente aggiornata.

6 Gli imballaggi devono essere muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale conforme alle esigenze di cui all'allegato 4.

7 Il colore dell'etichetta è:

a.
bianco con tratto diagonale violetto per il materiale iniziale;
b.
bianco per il materiale di base;
c.
azzurro per il materiale certificato;
d.
giallo scuro per il materiale standard;
e.
marrone per il materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

8 Le etichette devono essere conservate dal destinatario del materiale di moltiplicazione per almeno un anno e devono essere messe a disposizione su richiesta dell'UFAG.

9 L'UFAG può autorizzare la commercializzazione di diverse partite di barbatelle innestate e barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnate da una sola etichetta. In tal caso, le partite devono essere legate insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia danneggiato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.


Sezione 8: Commercializzazione

Art. 22 Aspetti generali

1 Il materiale di moltiplicazione può essere commercializzato solo come:

a.
materiale iniziale, materiale di base o materiale certificato; o
b.
materiale standard, a condizione che non sia destinato ad essere impiegato come portainnesto.

1bis Esso può essere commercializzato con l'indicazione di un clone solo se è stato riconosciuto come materiale iniziale, materiale di base o materiale certificato.1

2 Se lo stato fitosanitario del materiale di moltiplicazione lo richiede, l'UFAG può ordinare che esso venga trattato con prodotti fitosanitari o con altri procedimenti efficaci contro le malattie e i fitofagi trasmissibili attraverso il materiale di moltiplicazione.

3 L'UFAG può autorizzare la commercializzazione di quantitativi adeguati di materiale di moltiplicazione non conforme alle esigenze di cui al capoverso 1 lettera a, se il materiale è destinato a:

a.
prove sperimentali o scopi scientifici;
b.
lavori di selezione;
c.
misure di conservazione della diversità genetica.

4 L'UFAG può autorizzare, in deroga al capoverso 1, la commercializzazione di materiale di moltiplicazione prodotto con tecniche di moltiplicazione in vitro.

5 L'UFAG può autorizzare, in deroga all'articolo 21, la commercializzazione di piccole quantità destinate al consumatore finale; esso stabilisce le corrispettive disposizioni.


1 Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).


Art. 231

1 Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).


Sezione 8a:4 Procedura di opposizione

Art. 23a

Contro le decisioni prese in base alla presente ordinanza può essere mossa opposizione presso l'UFAG entro il termine di dieci giorni.


Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

L'UFAG è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 251

1 Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).


Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.



Allegato 11

(art. 6, 7, 14, 16 e 18)

Esigenze relative alla coltura

1 Esigenze relative alle particelle di moltiplicazione

1.1 Esigenze relative al suolo

a.
Le particelle destinate alla produzione di materiale iniziale e di base nonché i vigneti di viti-madri per la produzione di materiale certificato devono essere indenni da nepovirus o dai rispettivi vettori, segnatamente da nematodi in grado di trasmettere virus. L'assenza di contaminazioni va controllata utilizzando l'indexaggio o mediante un'analisi nematologica oppure sulla base dell'osservazione e, all'occorrenza, del controllo dello stato sanitario dei vecchi vigneti effettuati conformemente alle prescrizioni dell'UFAG.
b.
I vivai destinati alla produzione di materiale certificato (s.l.) non possono contenere le precolture fissate dall'UFAG; in caso contrario vengono controllate conformemente alla procedura di cui alla lettera a.

1.2 Esigenze relative all'impianto di particelle
di moltiplicazione

a.
I vivai non possono essere collocati in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri.
b.
Il materiale di moltiplicazione utilizzato per la produzione di talee di portainnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle innestate certificati (s.l.) deve essere certificato (s.l.) nella categoria corrispondente. Il materiale utilizzato per la produzione di materiale standard deve essere materiale certificato (s.l.) o standard.

2 Esigenze relative alla coltura

2.1 Esigenze relative all'identità e alla purezza varietali

Nell'ispezione in campo lo stato colturale della superficie di moltiplicazione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identità e della purezza varietali e, se del caso, del clone, nonché dello stato sanitario della coltura.

La coltura deve presentare identità e purezza varietali e, se del caso, corrispondere al clone.

2.2 Esigenze relative agli organismi nocivi

La presenza di organismi nocivi che riducono il valore del materiale di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.

A prescindere dal controllo ufficiale, deve essere effettuata almeno un'ispezione ufficiale in campo prima del primo raccolto; in caso di contestazione che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni in campo.

2.2.1 Vigneti di viti-madri per la produzione di materiale
certificato (s.l.)

I vigneti di viti-madri per la produzione di materiale certificato (s.l.) devono essere indenni dai seguenti organismi nocivi:

-
agenti patogeni responsabili del giallume della vite: Grapevine flavescence dorée phytoplasma, Grapevine bois noir phytoplasma;
-
complesso della degenerazione infettiva della vite: virus dell'arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell'arabis (ArMV);
-
accartocciamento fogliare della vite: virus 1 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1), virus 2 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-2), virus 3 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);
-
maculatura infettiva della vite (GFkV) (soltanto per i portainnesti).

Per la prova dell'assenza di contaminazioni dei vigneti di viti-madri dal giallume della vite è fissato il regime di controllo nell'ambito del passaporto fitosanitario ai sensi dell'articolo 34 dell'ordinanza del 27 ottobre 20102 sulla protezione dei vegetali (OPV). Per i restanti organismi nocivi si effettuano i controlli negli intervalli riportati di seguito e conformemente alla procedura stabilita dall'UFAG. Le piante contaminate devono essere eliminate dalla coltura. I motivi della mancanza di ceppi, dovuta ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori, devono figurare nelle registrazioni relative ai vigneti di viti-madri.

Vigneto di viti-madri per la produzione di:

Organismi nocivi1

 Prima  ispezione  (anni  dall'im pianto)

Ripetizione dell'ispe-zione (in anni)

Quota max. di ceppi mancanti (%)

Degenerazione infettiva della vite

Accartocciamento fogliare della vite

GFkV

a)

b)

c)

Materiale iniziale

I

I

I

 1

  52

-

Materiale di base

A

A

-

 33

  6

-

Materiale certificato

K

K

-

 54

10

55

1

Ispezione:
I
= analisi fitosanitarie effettuate su tutte le piante mediante indexaggio
A
= analisi fitosanitarie effettuate su tutte le piante mediante metodi di analisi
K
= analisi fitosanitarie effettuate mediante campionatura e mediante procedura    d'ispezione completata da metodi di analisi

2

Nel caso si ripeta l'ispezione vengono controllati soltanto gli organismi nocivi a) e b) mediante metodi di analisi.

3

La prima ispezione è condotta dopo sei anni se dopo l'impianto si conduce un controllo visivo annuale di tutte le piante per rilevare la presenza di degenerazione infettiva della vite e accartocciamento fogliare della vite.

4

La prima ispezione è condotta dopo dieci anni se dopo l'impianto si conduce un controllo visivo annuale di tutte le piante per rilevare la presenza di degenerazione infettiva della vite e accartocciamento fogliare della vite.

5

Causata dalla degenerazione infettiva della vite o dall'accartocciamento fogliare della vite.

2.2.2 Vigneti di viti-madri per la produzione di materiale standard

I vigneti di viti-madri per la produzione di materiale standard devono essere indenni dai seguenti organismi nocivi:

-
agenti patogeni responsabili del giallume della vite: Grapevine flavescence dorée phytoplasma, Grapevine bois noir phytoplasma;
-
complesso della degenerazione infettiva della vite: virus dell'arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell'arabis (ArMV);
-
accartocciamento fogliare della vite: virus 1 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1), virus 2 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-2), virus 3 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3).

Per la prova dell'assenza di contaminazioni i vigneti di viti-madri sono sottoposti a controlli visivi secondo il regime di controllo fissato nell'ambito del passaporto fitosanitario ai sensi dell'articolo 34 OPV. Le piante contaminate da tali organismi nocivi devono essere escluse dalla moltiplicazione. La quota di ceppi mancanti, dovuta all'eliminazione di piante a causa di contaminazione da degenerazione infettiva della vite o da accartocciamento fogliare della vite, non deve superare il 10 per cento. I motivi della mancanza di ceppi, dovuta ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori, devono figurare nelle registrazioni relative ai vigneti di viti-madri.

2.2.3 Vivai

I vivai devono risultare indenni da giallume della vite, degenerazione infettiva della vite e accartocciamento fogliare della vite in seguito a ispezione annuale ufficiale in campo basata su metodi visivi, cui si accompagnano, se del caso, esami adeguati o una seconda ispezione in campo.


1 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).
2 RS 916.20


Allegato 21

(art. 6, 7, 15, 16)

Esigenze relative al materiale di moltiplicazione

1 Esigenze generali

a.
Il materiale di moltiplicazione deve possedere l'identità e la purezza varietali e, se del caso, corrispondere al clone; è ammessa una tolleranza dell'1 per cento all'atto della commercializzazione del materiale standard.
b.
Il materiale di moltiplicazione deve possedere una purezza tecnica di almeno il 96 per cento. Si considerano impurezze tecniche:
-
il materiale di moltiplicazione che risulta disseccato totalmente o in parte anche quando è stato immerso nell'acqua dopo il suo disseccamento;
-
il materiale di moltiplicazione avariato, contorto o con lesioni, in particolare danneggiato dalla grandine o dal gelo, schiacciato o rotto;
-
il materiale di moltiplicazione che non risponde ai requisiti di cui al numero 3 del presente allegato.
c.
I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.
d.
La presenza di organismi nocivi che riducono il valore del materiale di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.

Il materiale di moltiplicazione che presenta segni o sintomi evidenti attribuibili ad organismi nocivi per i quali non vi sono trattamenti efficaci deve essere eliminato.

2 Esigenze particolari per le barbatelle innestate

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiale di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiale di moltiplicazione di categorie diverse sono classificate nella categoria inferiore.

3 Calibrazione

3.1 Talee di portainnesto, talee da vivaio e nesti

Diametro

Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.

a.
Talee di portainnesto e nesti:
aa.
diametro all'estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm;
ab.
diametro massimo all'estremità più grossa: 15 mm, salvo che si tratti di nesti per innesto sul luogo.
b.
Talee da vivaio:
diametro minimo all'estremità più piccola: 3,5 mm.

3.2 Barbatelle franche

A.  Diametro

Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l'asse più lungo, è almeno pari a 5 mm.

Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B.  Lunghezza

La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è almeno pari a:

a.
30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate;
b.
20 cm per le altre barbatelle franche.
Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

C.  Radici

Ogni pianta deve avere almeno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite.

D.  Base

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

3.3 Barbatelle innestate

A.  Lunghezza

Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza.

Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B.  Radici

Ogni pianta deve avere almeno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite.

C.  Saldatura

Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.

D.  Base

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.


1 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).


Allegato 3

(art. 21)

Esigenze relative all'imballaggio

1 Esigenze generali

Le quantità che possono essere commercializzate per singola partita sono riportate di seguito. Ogni partita va munita di un'etichetta ufficiale.

Materiale

Numero di individui per partita

Quantità massima

Barbatelle innestate

25, 50, 100 o un loro multiplo

  500

Barbatelle franche

50, 100 o un loro multiplo

  500

Nesti:

-
con almeno 5 gemme utilizzabili

100 o 200

  200

-
con 1 gemma utilizzabile

500 o un suo multiplo

5000

Talee di portainnesto

100 o un suo multiplo

1000

Talee da vivaio

100 o un suo multiplo

  500

2 Esigenze particolari

2.1 Piccole quantità

Ove necessario, la quantità (numero di individui) delle partite di tutti i tipi e le categorie del materiale di moltiplicazione di cui alla colonna 1 possono essere inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.

2.2 Piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi,
casse e cartoni

Non si applicano i criteri del numero di individui e della quantità massima.


Allegato 41

(art. 21)

Esigenze relative all'etichettatura

A.  Lʼetichetta deve riportare le seguenti indicazioni:

1.
Menzione «Norma CE»
2.
Paese di produzione
3.
Servizio di certificazione o d'ispezione e Stato membro (acronimo)
4.
Nome e indirizzo del responsabile della chiusura o suo numero di identificazione
5.
Specie
6.
Tipo di materiale
7.
Categoria
8.
Varietà e allʼoccorrenza, in caso di materiale certificato (s.l.), il clone. Per le barbatelle innestate questa indicazione si applica al portainnesto e al nesto
9.
Numero della partita
10.
Quantità
11.
Lunghezza - Solo per le talee di portainnesto; si tratta della lunghezza minima delle talee della partita interessata
12.
Anno di raccolta

B.  L'etichetta deve adempiere le seguenti esigenze:

1.
deve essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;
2.
deve essere apposta ben in vista;
3.
le informazioni di cui al capitolo A non possono essere coperte o interrotte da altre scritte o immagini;
4.
le indicazioni di cui al capitolo A devono figurare nello stesso campo visivo.

C.  Deroghe per piccole quantità destinate al consumatore finale:

a.
Più di un individuo
Le indicazioni richieste per l'etichetta secondo il capitolo A numero 10 sono: «Numero esatto di individui per partita»
b.
Un solo individuo
Le seguenti indicazioni di cui al capitolo A non sono richieste:
-
tipo di materiale,
-
categoria,
-
numero della partita,
-
quantità,
-
lunghezza delle talee di portainnesto,
-
anno di raccolta.

D.  Deroga per le viti in vasi, casse o cartoni

Per le piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni, quando gli imballaggi di tale materiale non corrispondono ai requisiti per la chiusura e l'etichettatura a causa della loro composizione, si applica quanto segue:

a.
il materiale di moltiplicazione dev'essere tenuto in partite separate adeguatamente identificate per varietà e, se del caso, per clone e numero di individui;
b.
l'etichetta ufficiale è facoltativa;
c.
il materiale di moltiplicazione dev'essere accompagnato dal documento di cui al capitolo E.

E.  Documento di accompagnamento

Il documento di accompagnamento di cui al capitolo D lettera c deve:

a.
essere emesso almeno in due copie (una per il mittente e una per il destinatario);
b.
(la copia per il destinatario) accompagnare la consegna dall'indirizzo di partenza a quello di arrivo;
c.
essere conservato almeno un anno e presentato, se del caso, all'UFAG ai fini del controllo;
d.
recare tutte le indicazioni seguenti per quanto riguarda le singole partite della consegna:
1.
Menzione «Norma CE»
2.
Paese di produzione
3.
Servizio di certificazione o d'ispezione e Stato membro (acronimo)
4.
Numero progressivo
5.
Mittente (indirizzo e numero di registrazione)
6.
Destinatario (indirizzo)
7.
Specie
8.
Tipo/tipi di materiale
9.
Categoria/categorie
10.
Varietà e, se del caso, clone/cloni. Per le barbatelle innestate questa indicazione si applica al portainnesto e al nesto
11.
Numero di individui per consegna
12.
Numero totale di partite
13.
Data di consegna

F.  Indicazioni supplementari relative al passaporto delle piante

L'etichetta del materiale certificato (s.l.) e del materiale standard può recare pure le indicazioni necessarie nel quadro del passaporto delle piante.


1 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).



 RU 2006 5193


1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 RS 916.151
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).
4 Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3441).