961.011.1
Ordinanza
dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
(Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni,
OS-FINMA)1
del 9 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2009)
L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),2
vista la legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); vista l'ordinanza del 9 novembre 20054 sulla sorveglianza (OS); in applicazione dell'Accordo del 10 ottobre 19895 tra la Confederazione Svizzera e la CEE concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e dell'Accordo del 19 dicembre 19966 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa,
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Sezione 1: Riserve tecniche e patrimonio vincolato
Art. 1
1 Il supplemento di cui all'articolo 18 LSA ammonta:
- a.
- nell'assicurazione sulla vita, all'1 per cento delle riserve tecniche prese in considerazione per determinare l'importo legale;
- b.
- nell'assicurazione contro i danni, al 4 per cento della somma delle riserve secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a-c OS, ma almeno a 100 000 franchi.
2 Nell'assicurazione sulla vita il supplemento cade se l'impresa di assicurazione non assume nessun rischio d'investimento.
Sezione 2: Attuario responsabile
Art. 2 Compiti
1 L'attuario responsabile assicura la tenuta della parte tecnica del piano d'esercizio. Egli stabilisce quali tariffe sono applicabili a un prodotto.
2 Egli allestisce ogni anno un rapporto esaustivo all'attenzione della direzione. I servizi competenti dell'impresa gli forniscono le informazioni necessarie.
3 In caso di importanti variazioni delle basi rispetto all'ultimo rapporto, l'attuario responsabile ne informa senza indugio la direzione.
Art. 3 Contenuto del rapporto
1 Il rapporto presenta la situazione attuale e l'evoluzione possibile dell'impresa nell'ottica attuariale, segnatamente le evoluzioni tecniche che pregiudicano la situazione finanziaria dell'impresa.
2 Esso contiene tutte le informazioni necessarie in relazione all'articolo 24 capoverso 1 lettere a-c LSA. Informa inoltre sul risultato tecnico dei prodotti.
3 Oltre alle constatazioni materiali specifiche, il rapporto fornisce anche indicazioni concernenti:
- a.
- le basi, i parametri e i modelli utilizzati; e
- b.
- la sensibilità dei risultati alle modifiche dei parametri.
Art. 4 Cessazione del rapporto di collaborazione
In caso di cessazione del rapporto di collaborazione tra l'attuario responsabile e l'impresa di assicurazione, entrambe le parti informano in modo indipendente una dall'altra la FINMA1 in merito ai motivi della separazione, delle dimissioni o della revoca.
1 Nuova espressione giusta il n. I 7 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).
Sezione 3: Rendiconto
Art. 5
Finché il fondo di riserva abbia raggiunto il 50 per cento del capitale statutario o lo abbia nuovamente raggiunto, le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione sulla vita devono assegnare alle riserve legali (art. 671 o 860 CO1) almeno il 10 per cento e le altre imprese di assicurazione almeno il 20 per cento dell'utile annuo.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 6 Disposizioni transitorie
1 Gli intermediari assicurativi che il 1° gennaio 2006 vantano nel campo dell'intermediazione assicurativa almeno cinque anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione principale o almeno otto anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione accessoria possiedono le qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 184 OS.
2 Gli intermediari assicurativi tenuti a iscriversi nel registro devono rimediare a insufficienti qualifiche professionali entro il 31 dicembre 2007.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
1 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).
2 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).
3 RS 961.01
4 RS 961.011
5 RS 0.961.1
6 RS 0.961.514
