414.715

Ordinanza del DEFR
concernente l'ammissione agli studi
delle scuole universitarie professionali

del 2 settembre 2005 (Stato 1° gennaio 2013)

IlDipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

visto l'articolo 5 capoverso 3 della legge del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali (LSUP),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'ammissione agli studi di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale nei campi specifici giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettere a-f LSUP.


Art. 2 Maturità professionale

I titolari di una maturità professionale senza formazione professionale di base in una professione connessa con l'indirizzo di studio sono ammessi senza esame se sono in grado di comprovare un'esperienza lavorativa di almeno un anno.


Art. 3 Maturità federale o riconosciuta a livello federale

I titolari di una maturità federale o riconosciuta a livello federale sono ammessi senza esame se sono in grado di comprovare un'esperienza lavorativa di almeno un anno.


Art. 4 Altri cicli di formazione

1 Possono essere ammessi senza esame i diplomati di altri cicli di formazione il cui diploma è comparabile a una maturità professionale o a una maturità riconosciuta a livello federale se sono in grado di comprovare un'esperienza lavorativa di almeno un anno.

2 Sono ammessi previo superamento di un esame i diplomati di altri cicli di formazione di livello secondario II di durata almeno triennale se sono in grado di comprovare un'esperienza lavorativa di almeno un anno. L'esame di ammissione deve stabilire se i candidati hanno raggiunto la preparazione necessaria per frequentare una scuola universitaria professionale.


Art. 5 Requisiti dell'esperienza lavorativa

1 L'esperienza lavorativa deve fornire conoscenze teoriche e pratiche in una professione affine all'indirizzo degli studi.

2 Le scuole universitarie professionali provvedono, in collaborazione con le associazioni professionali, a determinare requisiti uniformi dell'esperienza lavorativa e li inseriscono nei programmi d'insegnamento. Detti requisiti si basano sugli obiettivi d'insegnamento delle formazioni professionali di base dei singoli campi specifici. Gli obiettivi d'insegnamento sono stabiliti nei regolamenti e nei programmi d'insegnamento come pure nelle ordinanze in materia di formazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)1.

3 I programmi d'insegnamento devono essere trasmessi, per conoscenza, alla SEFRI.

4 L'esperienza lavorativa può essere acquisita in un'azienda o in un altro centro di formazione adeguato.


1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Art. 6 Condizioni d'ammissione supplementari per il campo specifico del design

Nel campo specifico del design la scuola universitaria professionale può effettuare, prima dell'inizio del primo semestre, una prova attitudinale per accertare le capacità artistiche e creative degli studenti.


Art. 7 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza dell'11 settembre 19961 concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali e il riconoscimento dei diplomi esteri è abrogata.


1 [RU 1996 2609, 1998 1833 art. 2 lett. o]


Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 5 ottobre 2005.



 RU 2005 4665


1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.
2 RS 414.71