170.512
Legge federale
sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)
del 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2010)
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente legge disciplina la pubblicazione:
- a.
- delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU e Raccolta sistematica del diritto federale, RS);
- b.
- del Foglio federale (FF).
Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali
Art. 2 Atti normativi della Confederazione
Nella RU sono pubblicati:
- a.
- la Costituzione federale;
- b.
- le leggi federali;
- c.
- le ordinanze dell'Assemblea federale;
- d.
- le ordinanze del Consiglio federale;
- e.
- gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale;
- f.
- i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
- g.
- i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali;
- h.
- i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale.
Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali
1 Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:
- a.
- i trattati internazionali che sottostanno a referendum secondo gli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d Cost.;
- b.
- gli altri trattati internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne;
- c.
- le risoluzioni che contengono norme di diritto, o che autorizzano ad emanarne, di organizzazioni e organismi istituiti da trattati internazionali.
2 Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto.
3 I trattati la cui durata di validità non supera i sei mesi e i trattati di portata limitata non sono pubblicati. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
Art. 4 Trattati tra Confederazione e Cantoni
Nella RU sono pubblicati:
- a.
- i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o autorizzano ad emanarne;
- b.
- altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale.
Art. 5 Pubblicazione mediante rimando
1 I testi di cui agli articoli 2-4 che, per il loro carattere speciale, non si prestino alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, segnatamente se:
- a.
- concernono solo una piccola cerchia di persone;
- b.
- sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
- c.
- devono essere pubblicati in un altro formato.
2 Sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti anche i testi:
- a.
- per i quali una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ordina la pubblicazione al di fuori della RU;
- b.
- pubblicati in un organo ufficiale accessibile in Svizzera.
3 I testi di cui ai capoversi 1 e 2 sono pubblicati in un altro organo di pubblicazione o mediante tiratura separata oppure sono forniti, su richiesta, dall'ufficio competente. Gli articoli 6-10 e 14 sono applicabili.
Art. 6 Eccezioni all'obbligo di pubblicazione
Gli atti normativi e i trattati internazionali che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale non sono pubblicati nella RU.
Art. 7 Pubblicazione ordinaria e straordinaria
1 I testi di cui agli articoli 2-4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.
2 I trattati la cui data d'entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l'entrata in vigore.
3 Un atto normativo è pubblicato dapprima in via straordinaria se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia, per motivi di urgenza (art. 165 Cost.) o a causa di circostanze straordinarie.
Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione
1 I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.
2 Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3.
3 Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.
Art. 9 Versione determinante
1 Per gli atti normativi e i trattati tra Confederazione e Cantoni è determinante la versione pubblicata nell'edizione stampata della RU. Se il testo vi è menzionato solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuto, la versione determinante è quella cui si rimanda.
2 La versione determinante dei trattati internazionali e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.
Art. 10 Rettifiche formali
1 Per gli atti normativi del Consiglio federale, dei Dipartimenti e degli Uffici, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che ne modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità che li ha emanati.
2 Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento.
Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale
Art. 11 Contenuto
1 La RS è un repertorio, messo a punto e ordinato per materie, degli atti normativi federali, dei trattati e risoluzioni internazionali nonché dei trattati tra Confederazione e Cantoni pubblicati nella RU e ancora in vigore, come pure delle costituzioni cantonali. Essa è aggiornata periodicamente.
2 Il Consiglio federale disciplina i casi in cui i testi di breve durata di validità non sono inseriti nella RS.
Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali
1 La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.
2 La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.
3 Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento.
Sezione 4: Foglio federale
Art. 13
1 Nel Foglio federale sono pubblicati:
- a.
- i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell'Assemblea federale;
- b.
- i rapporti e i progetti delle commissioni dell'Assemblea federale per atti normativi dell'Assemblea federale;
- c.
- altri rapporti o pareri del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione;
- d.
- i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.;
- e.
- le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
- f.
- i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell'articolo 2 lettera h;
- g.
- altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.
2 Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicate decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.
3 Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).
4 Alla rettifica dei testi si applica per analogia l'articolo 10.
Sezione 5: Disposizioni comuni
Art. 14 Pubblicazione nelle lingue ufficiali
1 La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.
2 Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, sempre che:
- a.
- le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure
- b.
- gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale.
3 La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l'articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale.
Art. 151
Art. 16 Forma stampata ed elettronica
1 Le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale sono pubblicati in forma stampata ed elettronica.
2 Per i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti la pubblicazione può limitarsi alla forma stampata o a quella elettronica.
3 Per quanto la legislazione non preveda altrimenti, i testi che contengono dati personali ai sensi dell'articolo 3 lettera a della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati sono pubblicati in forma anonima nella versione elettronica.
Art. 17 Portata della pubblicazione
La Confederazione si limita a pubblicare i testi nella forma decisa dagli enti competenti.
Art. 18 Consultazione
Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni possono essere consultati:
- a.
- le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale;
- b.
- gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 3).
Art. 19 Emolumenti
1 Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura delle pubblicazioni secondo la presente legge. Può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti.
2 La consultazione delle Raccolte del diritto federale e del Foglio federale in forma elettronica è gratuita.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 20 Diritto previgente: abrogazione
La legge del 21 marzo 19861 sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.
1 [RU 1987 600]
Art. 21 Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici
Art. 32 cpv. 2
2 ...
Art. 52 cpv. 3 secondo periodo
3 ...
2. Legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale
Art. 19 cpv. 4
4 ...
Art. 28 cpv. 2 quarto periodo
2 …
3. Legge federale del 21 giugno 19913 sulla radiotelevisione
Art. 6 cpv. 3 lett. b
...
1 RS 161.1. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.
2 RS 412.10. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.
3 [RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 all. n. 4, 2000 1891 n. VIII 2, 2001 2790 all. n. 2, 2002 1904 art. 36 n. 2, 2004 297 n. I 3 1633 n. I 9, 2006 1039 art. 2. RU 2007 737 all. n. I]
Art. 22 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20053
1 RS 101
2FF 2003 6699
3 DCF del 18 giu. 2004 (RU 2004 4936)
