512.15
Ordinanza
concernente l'istruzione premilitare
(OISP)
del 26 novembre 2003 (Stato 22 dicembre 2003)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951,
ordina:
Art. 1 Scopo
L'istruzione premilitare volontaria ha lo scopo di preparare i giovani al servizio militare in settori specialistici scelti.
Art. 2 Settori specialistici
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce i settori specialistici nei quali sono organizzati corsi d'istruzione premilitare.
Art. 3 Corsi d'istruzione
1 Le cittadine e i cittadini svizzeri possono essere ammessi ai corsi d'istruzione a partire dall'anno in cui compiono 15 anni sino all'entrata nella scuola reclute, ma al più tardi sino all'anno in cui compiono 20 anni.
2 Per i singoli corsi possono essere stabiliti limiti di età e condizioni specifiche per la partecipazione.
Art. 4 Corsi d'istruzione per monitori
1 Il DDPS può organizzare corsi per l'istruzione dei monitori dell'istruzione premilitare.
2 Ai corsi d'istruzione per monitori dell'istruzione premilitare possono essere ammessi militari ed ex militari.
Art. 5 Prestazioni della Confederazione
1 Il materiale dell'esercito necessario e l'infrastruttura sono messi gratuitamente a disposizione dal DDPS nei limiti delle sue possibilità.
2 Il DDPS stabilisce, nel quadro dei crediti stanziati, le indennità e i rimborsi:
- a.
- per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
- b.
- per i partecipanti e i funzionari.
Art. 6 Assicurazione militare
Chi è ammesso ai corsi d'istruzione o ai corsi per monitori dell'istruzione premilitare o vi collabora in qualità di funzionario è assicurato presso l'assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.
Art. 7 Esecuzione
Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
L'ordinanza del 29 marzo 19601 concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.
1 [RU 1960 348, 1962 872 art. 11 cpv. e lett. e, 1965 881, 1970 23 art. 1 lett. c, 1975 2318, 1985 685 n. I 9].
Art. 9 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 10 aprile 20021 sul reclutamento
Art. 15 cpv. 1 lett. e
…
2. Ordinanza del 10 novembre 19932 sull'assicurazione militare
Art. 3 |
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Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.
