512.15

Ordinanza
concernente l'istruzione premilitare

(OISP)

del 26 novembre 2003 (Stato 22  dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951,

ordina:

Art. 1 Scopo

L'istruzione premilitare volontaria ha lo scopo di preparare i giovani al servizio militare in settori specialistici scelti.


Art. 2 Settori specialistici

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce i settori specialistici nei quali sono organizzati corsi d'istruzione premilitare.


Art. 3 Corsi d'istruzione

1 Le cittadine e i cittadini svizzeri possono essere ammessi ai corsi d'istruzione a partire dall'anno in cui compiono 15 anni sino all'entrata nella scuola reclute, ma al più tardi sino all'anno in cui compiono 20 anni.

2 Per i singoli corsi possono essere stabiliti limiti di età e condizioni specifiche per la partecipazione.


Art. 4 Corsi d'istruzione per monitori

1 Il DDPS può organizzare corsi per l'istruzione dei monitori dell'istruzione premilitare.

2 Ai corsi d'istruzione per monitori dell'istruzione premilitare possono essere ammessi militari ed ex militari.


Art. 5 Prestazioni della Confederazione

1 Il materiale dell'esercito necessario e l'infrastruttura sono messi gratuitamente a disposizione dal DDPS nei limiti delle sue possibilità.

2 Il DDPS stabilisce, nel quadro dei crediti stanziati, le indennità e i rimborsi:

a.
per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
b.
per i partecipanti e i funzionari.

Art. 6 Assicurazione militare

Chi è ammesso ai corsi d'istruzione o ai corsi per monitori dell'istruzione premilitare o vi collabora in qualità di funzionario è assicurato presso l'assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.


Art. 7 Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 29 marzo 19601 concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.


1 [RU 1960 348, 1962 872 art. 11 cpv. e lett. e, 1965 881, 1970 23 art. 1 lett. c, 1975 2318, 1985 685 n. I 9].


Art. 9 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 10 aprile 20021 sul reclutamento

Art. 15 cpv. 1 lett. e

2. Ordinanza del 10 novembre 19932 sull'assicurazione militare

Art. 3

...


1 RS 511.11. La modifica qui appresso é stata inserita nell'O menzionata.
2 RS 833.11. La modifica qui appresso é stata inserita nell'O menzionata.


Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.



 RU 2003 4599