748.222.4
Ordinanza del DATEC
sulla certificazione di simulatori di volo che non
sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1178/20111
(OJAR-FSTD)2
del 30 aprile 2003 (Stato 15 maggio 2012)
Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,
visto l'articolo 138a dell'ordinanza del 14 novembre 19733 sulla navigazione aerea (ONA),
ordina:
Art. 11 Oggetto
1 La presente ordinanza dichiara applicabili i seguenti regolamenti JAR emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA: Joint Aviation Authorities)2 concernenti la certificazione di simulatori di volo (JAR-FSTD):
- a.
- JAR-FSTD (A) - Aeroplane Flight Simulation Training Devices;
- b.
- JAR-FSTD (H) - Helicopter Flight Simulation Training Devices.
1bis La presente ordinanza si applica unicamente alle licenze alle quali non è applicabile il regolamento (UE) n. 1178/20113.4
2 Nel campo d'applicazione della presente ordinanza i diritti e gli obblighi degli esercenti di simulatori sono disciplinati dai regolamenti JAR-FSTD.5
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1565).
2 Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Paesi Bassi (www.jaa.nl).
3 Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
4 Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397).
5 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397).
Art. 2 Versione ufficiale
1 I regolamenti sono vincolanti nella versione pubblicata dalle JAA. Essi non sono tradotti.
2 I regolamenti non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Possono essere consultati presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC1)2 o ottenuti dietro pagamento presso il servizio competente delle JAA3.
1 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1565). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch)
3 Indirizzo: IHS, 321 Inverness Drive South, Englewood, Colorado 80112; www.ihs.com. Indirizzo in Svizzera: Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch)
Art. 3 Rilascio dei certificati JAR-FSTD1
L'UFAC rilascia i certificati in base ai regolamenti JAR-FSTD (JAR-FSTD-Certificate).
1 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1565). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4 Direttive
1 L'UFAC può emanare direttive a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti JAR, in particolare per tenere conto delle specificità e degli sviluppi tecnici.
2 Le direttive possono essere consultate o ottenute presso l'UFAC.
Art. 5 Diniego, ritiro o limitazione di un certificato JAR-FSTD
In applicazione dell'articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA), l'UFAC può negare il rilascio di un certificato JAR-FSTD, decidere il suo ritiro temporaneo o definitivo, compresi i diritti ad esso inerenti, o limitare il suo campo di applicazione, segnatamente se la persona che ne chiede l'ottenimento o che ne è titolare:
- a.
- non adempie o non adempie più i requisiti dei regolamenti JAR-FSTD o della legislazione nazionale;
- b.
- viola gravemente o ripetutamente i regolamenti JAR-FSTD o la legislazione nazionale;
- c.
- non ha pagato le tasse impostele.
Art. 6 Deroghe
1 In casi giustificati, segnatamente per prevenire casi di rigore o per tenere conto degli sviluppi tecnici, l'UFAC può autorizzare deroghe a singole disposizioni della presente ordinanza.
2 Esso può limitare le deroghe nel tempo e vincolarle a condizioni o oneri.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2003.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1565).
3 RS 748.01
