131.231

Traduzione1

Costituzione
del Cantone di Vaud

del 14 aprile 2003 (Stato 11  marzo 2013)2

Per favorire il pieno sviluppo di ognuno in una società armoniosa

che rispetti il Creato come culla delle generazioni future,

sia aperta al mondo e vi si senta unita,

commisuri la sua forza alla cura che dedica al più debole dei suoi membri,

e concepisca lo Stato come espressione della sua volontà,

il Popolo del Cantone di Vaud si è dato la presente Costituzione:

Titolo I Disposizioni e principi generali

Art. 1

Cantone di Vaud

1 Il Cantone di Vaud è una repubblica democratica fondata sulla libertà, sulla responsabilità, sulla solidarietà e sulla giustizia.

2 Il Popolo è sovrano. Il suffragio universale è l'unica fonte, diretta o indiretta, del potere.

3 Il Cantone di Vaud è uno Stato della Confederazione Svizzera.

4 Esso ha tutte le competenze, eccettuate quelle che la Costituzione federale attribuisce alla Confederazione.

5 È composto di Comuni e suddiviso in distretti.


Art. 2

Stemma

1 Lo stemma del Cantone consiste in uno scudo bianco e verde con il motto «Liberté et Patrie» («Libertà e Patria»).

2 Lo scudo del Cantone di Vaud è: troncato, di colore argento nella partizione 1 caricata con le parole «Liberté e Patrie», disposte su tre righe e scritte in lettere d'oro con bordo nero, e di colore verde nella partizione 2.


Art. 3

Lingua ufficiale

La lingua ufficiale del Cantone è il francese.


Art. 4

Capitale

La capitale del Cantone è Losanna.


Art. 5

Collaborazioni e relazioni esterne

1 Il Cantone collabora con la Confederazione, con gli altri Cantoni, con le regioni vicine e con gli altri Stati o le loro popolazioni. È aperto all'Europa e al mondo.

2 Lo Stato partecipa alla creazione d'istituzioni intercantonali o internazionali nel rispetto degli interessi delle comunità locali e regionali; promuove le collaborazioni intercomunali.


Art. 6

Scopi e principi

1 Lo Stato ha gli scopi seguenti:

a.
il bene comune e la coesione cantonale;
b.
l'integrazione armoniosa di ognuno nel corpo sociale;
c.
la preservazione delle basi fisiche della vita e la conservazione duratura delle risorse naturali;
d.
la salvaguardia degli interessi delle generazioni future.

2 Nelle sue attività, lo Stato:

a.
protegge la dignità, i diritti e le libertà individuali;
b.
garantisce l'ordine pubblico;
c.
fa prevalere la giustizia e la pace e sostiene gli sforzi per la prevenzione dei conflitti;
d.
riconosce la famiglia come cellula fondamentale della società;
e.
provvede a un'equilibrata rappresentanza d'ambo i sessi in seno alle autorità.

Art. 7

Principi dell'attività dello Stato di diritto

1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.

2 L'attività dello Stato è scevra di arbitrarietà ed è nell'interesse pubblico; è inoltre proporzionata allo scopo prefissato. Essa si esercita conformemente alle norme della buona fede e con trasparenza.

3 Qualsiasi attività dello Stato rispetta il diritto di rango superiore.


Art. 8

Responsabilità individuale

1 Ogni persona fisica o giuridica è responsabile di se stessa e assume responsabilità verso gli altri.

2 Essa contribuisce al buon andamento della collettività in cui vive e assume la sua parte di responsabilità per garantire alle generazioni future di avere anch'esse la possibilità di decidere autonomamente del loro destino.

3 Assume altresì la sua parte di responsabilità nell'impiego appropriato dei fondi pubblici e dei servizi finanziati con essi.


Titolo II Diritti fondamentali

Art. 9

Dignità umana

La dignità umana è rispettata e protetta.


Art. 10

Uguaglianza

1 Tutti gli esseri umani sono uguali dinanzi alla legge.

2 Nessuno dev'essere discriminato a causa segnatamente dell'origine, del sesso, dell'età, della lingua, della sua situazione sociale, del suo stato civile, del suo modo di vita, del suo patrimonio genetico, dell'aspetto fisico, della sua disabilità, nonché delle sue convinzioni od opinioni.

3 Donne e uomini hanno pari diritti. La legge provvede all'uguaglianza di diritto e di fatto, in particolare nei campi della famiglia, della formazione e del lavoro.

4 Donne e uomini hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.


Art. 11

Divieto dell'arbitrarietà e protezione della buona fede

Ognuno ha il diritto d'essere trattato dalle autorità in modo non arbitrario e conforme alle norme della buona fede.


Art. 12

Diritto alla vita e libertà personale

1 Ogni essere umano ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

2 Ogni essere umano ha diritto alla libertà personale, segnatamente all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

3 La tortura e qualsiasi altro trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti sono vietati.


Art. 13

Protezione dei fanciulli e dei giovani

1 Ogni fanciullo e ogni giovane ha diritto d'essere particolarmente protetto nella sua integrità fisica e psichica, e d'essere promosso nel suo sviluppo.

2 Egli esercita da sé i suoi diritti per quanto sia capace di discernimento; altrimenti, per il tramite di un rappresentante.


Art. 14

Convivenza

1 Il diritto al matrimonio è garantito.

2 La libertà di scegliere un'altra forma di convivenza è riconosciuta.

3 Il diritto di fondare una famiglia è garantito.


Art. 15

Protezione della sfera privata e dei dati personali

1 Ognuno ha diritto al rispetto e alla protezione della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle relazioni stabilite mediante le telecomunicazioni.

2 Ognuno ha il diritto d'essere protetto dall'utilizzazione abusiva dei dati che lo concernono. Questo diritto comprende:

a.
la consultazione di tali dati;
b.
la rettifica dei dati inesatti;
c.
la distruzione dei dati inadeguati o inutili.

Art. 16

Libertà di coscienza e di credo

1 La libertà di coscienza e di credo è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione, nonché di formarsi le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

3 Ognuno ha il diritto di aderire alla comunità di sua scelta e di abbandonarla.

4 Qualsiasi costrizione, abuso di potere o manipolazione in materia di coscienza e di credo sono vietati.


Art. 17

Libertà di opinione e d'informazione

1 Le libertà di opinione e d'informazione sono garantite.

2 Esse comprendono:

a.
il diritto di formare, esprimere e diffondere liberamente la propria opinione, e di astenersi dal farlo;
b.
il diritto di ricevere liberamente informazioni, di procurarsele presso fonti generalmente accessibili e di diffonderle;
c.
il diritto di consultare i documenti ufficiali, per quanto nessun interesse preponderante, pubblico o privato, vi si opponga.

Art. 18

Libertà dell'arte

La libertà dell'arte è garantita.


Art. 19

Libertà della scienza

La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita.


Art. 20

Libertà dei mezzi di comunicazione sociale

La libertà dei mezzi di comunicazione sociale e il segreto redazionale sono garantiti.


Art. 21

Libertà di riunione e di manifestazione

1 Ognuno ha il diritto di organizzare una riunione o una manifestazione e di parteciparvi. Nessuno può esservi costretto.

2 La legge o un regolamento comunale può subordinare ad autorizzazione le manifestazioni su suolo pubblico.

3 Lo Stato e i Comuni possono vietarle o sottoporle a restrizioni se l'ordine pubblico risulti minacciato.


Art. 22

Libertà di associazione

1 Ognuno ha il diritto di creare un'associazione, di farvi parte e di partecipare alle sue attività.

2 Nessuno può esservi costretto.


Art. 23

Libertà sindacale

1 La libertà sindacale è garantita.

2 Nessuno deve subire pregiudizi a causa della sua appartenenza a un sindacato o a causa della sua attività sindacale.

3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un sindacato.

4 Lo sciopero e la serrata sono leciti quando si riferiscano ai rapporti di lavoro e siano conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di ricorrere a una conciliazione.

5 La legge può limitare questi diritti per assicurare un servizio minimo.


Art. 24

Libertà di domicilio

La libertà di domicilio è garantita.


Art. 25

Garanzia della proprietà

1 La proprietà è garantita.

2 In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.


Art. 26

Libertà economica

1 La libertà economica è garantita.

2 Essa comprende segnatamente la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica lucrativa privata e il suo libero esercizio.


Art. 27

Garanzie procedurali generali

1 Nei procedimenti giudiziari o amministrativi, ognuno ha diritto che la sua causa sia trattata equamente e giudicata in termini ragionevoli.

2 In qualsivoglia procedimento, le parti hanno il diritto d'essere sentite, di consultare gli atti di causa e di ottenere una decisione motivata e con l'indicazione dei rimedi giuridici.

3 Chiunque sia sprovvisto di mezzi ha diritto al gratuito patrocinio alle condizioni stabilite dalla legge.


Art. 28

Garanzie nei procedimenti giudiziari

Ogni persona la cui causa debba essere giudicata in un procedimento giudiziario ha diritto che la stessa sia deferita a un tribunale stabilito dalla legge, indipendente e imparziale.


Art. 29

Garanzie penali

1 Ogni persona è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato.

2 Ognuno ha il diritto d'essere informato quanto prima possibile e in modo dettagliato, in una lingua a lui comprensibile, sulle accuse che gli sono rivolte e sui diritti che gli spettano.

3 Chiunque sia implicato in un procedimento penale ha diritto a un difensore se necessario per tutelare i suoi propri interessi.


Art. 30

Garanzie in caso di privazione della libertà

1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e secondo le forme previsti dalla legge.

2 Chiunque sia privato della libertà ha il diritto d'essere subito informato, in una lingua a lui comprensibile, sulle ragioni di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Egli deve poter far valere i suoi diritti. Ha segnatamente il diritto di far informare i suoi congiunti e i terzi che devono essere avvisati.

3 Chi è posto in stato di arresto dev'essere tradotto entro 24 ore dinanzi a un'autorità giudiziaria. Chi si trova in stato di arresto ha il diritto d'essere giudicato in termini ragionevoli o d'essere messo in libertà.

4 Chiunque sia privato della libertà senza che un giudice l'abbia ordinato ha ognora il diritto di adire il giudice. Questi decide quanto prima possibile sulla legalità di tale privazione.

5 Chi ha subito un pregiudizio in seguito a una privazione ingiustificata della libertà ha il diritto di ottenere piena riparazione.


Art. 31

Diritto di petizione

1 Ognuno ha il diritto, senza che gliene derivino pregiudizi, di rivolgere petizioni alle autorità e di raccogliere firme a tal fine.

2 Le autorità esaminano le petizioni loro rivolte. Le autorità legislative ed esecutive sono tenute a rispondere.


Art. 32

Libertà politica

Ognuno è libero di esercitare i diritti politici senza che gliene derivino pregiudizi.


Art. 33

Minimo vitale e alloggio di emergenza

Ogni persona nel bisogno ha diritto a un alloggio d'emergenza appropriato e ai mezzi indispensabili per condurre un'esistenza conforme alla dignità umana.


Art. 34

Cure essenziali e diritto di morire nella dignità

1 Ognuno ha diritto alle cure mediche essenziali e all'assistenza necessaria nella sofferenza.

2 Ognuno ha il diritto di morire nella dignità.


Art. 35

Maternità

Ogni donna ha diritto alla sicurezza materiale prima e dopo il parto.

Art. 36

Educazione e istruzione

1 Ogni fanciullo ha diritto a un'istruzione di base sufficiente e, nelle scuole pubbliche, gratuita.

2 Egli ha diritto a un'educazione e a un'istruzione che promuovano lo sviluppo delle sue potenzialità e la sua integrazione sociale.

3 La libertà di scelta dell'insegnamento è riconosciuta.


Art. 37

Aiuto alla forma-zione professionale iniziale

Chiunque sia sprovvisto delle risorse personali o familiari necessarie a una formazione professionale iniziale riconosciuta ha diritto di ottenere un aiuto dallo Stato.


Art. 38

Limitazione dei diritti fondamentali

1 Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Le limitazioni gravi devono essere previste da una legge. Sono salvi i casi di pericolo serio, diretto e imminente.

2 Qualsiasi limitazione dev'essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

3 Essa dev'essere proporzionata allo scopo prefissato.

4 L'essenza dei diritti fondamentali è inviolabile.


Titolo III Compiti e responsabilità dello Stato e dei Comuni

Capitolo 1 Principi

Art. 39

Servizio pubblico e delega di compiti

1 Lo Stato e i Comuni assicurano il servizio pubblico.

2 Tenendo conto dell'iniziativa e della responsabilità individuali, essi assumono i compiti affidati loro dalla Costituzione e dalla legge.

3 Sotto la loro responsabilità, possono delegare certi compiti.


Art. 40

Principio di diligenza

Lo Stato e i Comuni agiscono con diligenza e conformemente ai principi di uguaglianza, accessibilità, qualità, adattamento e continuità.

Art. 41

Informazione del pubblico

Lo Stato e i Comuni informano la popolazione sulle loro attività secondo il principio della trasparenza.


Capitolo 2 Giustizia, mediazione e sicurezza

Art. 42

Giustizia

Lo Stato assicura a ciascuno una giustizia diligente, indipendente e accessibile.


Art. 43

Mediazione amministrativa e privata

1 Lo Stato istituisce un servizio indipendente di mediazione amministrativa. Il mediatore responsabile è eletto dal Gran Consiglio.

2 Lo Stato può promuovere la mediazione privata.


Art. 44

Sicurezza e polizia

1 Nei limiti delle sue competenze, lo Stato ha il monopolio della forza pubblica.

2 Lo Stato e i Comuni assicurano l'ordine pubblico, nonché la sicurezza delle persone e dei beni.


Capitolo 3 Insegnamento e formazione

Art. 45

Insegnamento pubblico

1 Lo Stato, in collaborazione con i Comuni, organizza e finanzia l'insegnamento pubblico.

2 L'insegnamento pubblico è apolitico e aconfessionale.


Art. 46

Istruzione di base

1 L'istruzione di base è obbligatoria e, nelle scuole pubbliche, gratuita.

2 Essa promuove lo sviluppo individuale e l'integrazione sociale; prepara alla vita professionale e civica.

3 Gli obiettivi dell'istruzione di base sono la trasmissione e l'acquisizione di conoscenze; essa comprende anche discipline manuali, fisiche e artistiche.

4 La scuola assicura, in collaborazione con i genitori, l'educazione dei fanciulli. Coadiuva i genitori nel loro compito educativo.


Art. 47

Insegnamento secondario e formazione professionale

Lo Stato organizza un insegnamento secondario superiore e una formazione professionale iniziale.


Art. 48

Insegnamento universitario e ricerca

1 Lo Stato assicura un insegnamento universitario e un insegnamento di livello terziario.

2 Esso promuove la ricerca scientifica.

3 Lo Stato promuove altresì la collaborazione delle cerchie economiche e dei privati con le scuole universitarie e con gli istituti pubblici di ricerca, nel rispetto dell'indipendenza etica e scientifica di questi ultimi.


Art. 49

Educazione degli adulti

1 Lo Stato promuove la formazione permanente e la formazione continua.

2 Esso prende provvedimenti per consentire a ogni adulto di acquisire conoscenze e una formazione professionale iniziale.


Art. 50

Insegnamento privato riconosciuto di utilità pubblica

Lo Stato può sostenere istituti privati che offrano possibilità di formazione complementari alle sue e la cui utilità sia riconosciuta.


Art. 51

Aiuto alla formazione e borse di studio

1 Lo Stato provvede affinché l'insegnamento pubblico, l'insegnamento privato definito nell'articolo 50 e la formazione professionale siano accessibili a tutti.

2 Esso attua un sistema di borse di studio e di altri aiuti alla formazione.


Capitolo 4 Patrimonio e ambiente, cultura e sport

Art. 52

Patrimonio e ambiente

1 Lo Stato conserva, protegge, arricchisce e promuove il patrimonio naturale e il patrimonio culturale.

2 Lo Stato e i Comuni salvaguardano l'ambiente naturale e ne sorvegliano l'evoluzione.

3 Essi lottano contro ogni forma di inquinamento nocivo all'essere umano o al suo ambiente.

4 Lo Stato e i Comuni tutelano la diversità della fauna, della flora e degli ambienti naturali.

5 La legge definisce le zone e regioni protette.


Art. 52a1

Protezione di Lavaux

1 La regione di Lavaux, dalla Lutrive a Corsier, è dichiarata sito protetto.

2 Qualsiasi intervento pregiudizievole alla sua protezione può essere impugnato in sede amministrativa o giudiziaria dalle persone lese e dalle associazioni di protezione della natura o di protezione del patrimonio naturale e culturale.

3 La legge d'applicazione rispetta rigorosamente il perimetro in vigore, segnatamente mantenendo l'area viticola e il carattere tradizionale dei villaggi e dei casali.


1 Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2005, in vigore dal 27 nov. 2005. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 5 593).


Art. 53

Cultura e creazione artistica

1 Lo Stato e i Comuni promuovono e sostengono la vita culturale e la creazione artistica.

2 Essi attuano una politica culturale che promuova l'accesso e la partecipazione alla cultura.


Art. 54

Sport

Lo Stato e i Comuni promuovono la pratica dello sport.


Capitolo 5 Assetto territoriale, energia, trasporti e comunicazioni

Art. 55

Assetto territoriale

Lo Stato e i Comuni provvedono a un'occupazione razionale del territorio e a un'utilizzazione parsimoniosa del suolo.


Art. 56

Risorse naturali ed energia

1 Lo Stato e i Comuni incitano la popolazione all'utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse naturali, segnatamente dell'energia.

2 Essi provvedono affinché l'approvvigionamento idrico ed energetico sia sufficiente, diversificato, sicuro, economicamente ottimale e rispettoso dell'ambiente.

3 Lo Stato e i Comuni favoriscono l'utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

4 Collaborano inoltre agli sforzi volti a rinunciare all'energia nucleare.


Art. 57

Trasporti e comunicazioni

1 Lo Stato attua una politica coordinata dei trasporti e delle comunicazioni.

2 Lo Stato e i Comuni tengono conto dei bisogni di tutti gli utenti e delle regioni periferiche.

3 Lo Stato promuove i trasporti collettivi.

4 Lo Stato agevola l'accesso ai mezzi e alle attrezzature di telecomunicazione.


Capitolo 6 Economia

Art. 58

Politica economica

1 Nel rispetto del principio della libertà economica, lo Stato crea condizioni quadro che favoriscano l'impiego, la diversità delle attività e l'equilibrio interregionale.

2 Esso promuove l'innovazione tecnologica, nonché la creazione e la riconversione di imprese.


Art. 59

Agricoltura e silvicoltura

1 Lo Stato prende provvedimenti in favore di un'agricoltura e di una silvicoltura efficienti e rispettose dell'ambiente; tiene conto delle loro molteplici funzioni.

2 Esso sostiene segnatamente la ricerca, la formazione e la volgarizzazione, nonché la promozione dei prodotti.


Capitolo 7 Politica sociale e sanità pubblica

Art. 60

Protezione sociale

Lo Stato e i Comuni assicurano ad ogni abitante del Cantone degne condizioni di vita mediante:

a.
la prevenzione dell'esclusione professionale e sociale;
b.
un aiuto sociale per principio non rimborsabile;
c.
provvedimenti di reinserimento.

Art. 61

Integrazione dei disabili

1 Lo Stato e i Comuni considerano i bisogni specifici dei disabili e delle loro famiglie.

2 Essi prendono provvedimenti per assicurare ai disabili autonomia, integrazione sociale, scolastica e professionale, partecipazione alla vita della comunità, nonché pieno sviluppo nell'ambito familiare.


Art. 62

Gioventù

Lo Stato e i Comuni tengono conto dei bisogni e degli interessi particolari dei fanciulli e dei giovani favorendone le attività culturali, sportive e ricreative.


Art. 63

Famiglie

1 Lo Stato stabilisce le prestazioni minime in materia di assegni familiari e provvede affinché ogni famiglia possa fruirne.

2 In collaborazione con enti privati, lo Stato e i Comuni organizzano un'assistenza prescolastica e parascolastica per i bambini.

3 Lo Stato organizza la protezione dell'infanzia, della gioventù e delle persone affette da dipendenza.


Art. 63a1

Scuola a tempo pieno

1 In collaborazione con lo Stato e con enti privati i Comuni organizzano nei locali scolastici o nelle vicinanze, per tutta la durata della scuola dell'obbligo, un'assistenza parascolastica sorvegliata, facoltativa per le famiglie, sotto forma di scuola a tempo pieno.

2 L'assistenza può essere affidata a organizzazioni private.

3 Le condizioni di fruizione dell'assistenza parascolastica sono stabilite dai Comuni.

4 I genitori partecipano al finanziamento dell'assistenza parascolastica.


1 Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009. Garanzia dell'AF dell'8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 3, 2010 4295).


Art. 64

Assicurazione maternità e congedo parentale

1 In mancanza di un'assicurazione maternità a livello federale, lo Stato instaura un dispositivo cantonale di assicurazione maternità.

2 Esso promuove il congedo parentale.


Art. 65

Sanità pubblica

1 Lo Stato coordina e organizza il sistema sanitario.

2 Per contribuire alla tutela della salute della popolazione, lo Stato e i Comuni:

a.
incoraggiano ciascuno a prendere cura della propria salute;
b.
assicurano a ciascuno un equo accesso a cure di qualità, nonché alle informazioni necessarie alla protezione della propria salute;
c.
favoriscono le cure a domicilio;
cbis.1
assicurano che per gli anziani e i disabili vi siano adeguati centri di accoglienza medico-sociali, adattati alle aspettative e ai bisogni;
d.
sostengono le istituzioni pubbliche e private attive nell'ambito della prevenzione e delle cure.

3 Lo Stato e i Comuni prestano particolare attenzione a ogni persona vulnerabile, affetta da dipendenza, disabile o in fin di vita.


1 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009. Garanzia dell'AF dell'8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 3, 2010 4295).


Art. 65a1

Protezione dal fumo passivo

1 Al fine di proteggere l'insieme della popolazione, è vietato fumare nei luoghi pubblici interni o chiusi.

2 Si tratta segnatamente di:

a.
tutti gli edifici o locali pubblici dipendenti dallo Stato e dai Comuni, nonché di qualsiasi altra istituzione di natura pubblica;
b.
tutti gli edifici o locali aperti al pubblico, segnatamente quelli adibiti ad attività mediche, ospedaliere, paraospedaliere, culturali, ricreative o sportive, nonché ad attività di formazione, di svago, d'incontro o di esposizione;
c.
tutti gli esercizi pubblici ai sensi della legislazione sugli alberghi e sulle mescite di bevande, eccettuata la sistemazione di appositi locali chiusi per fumatori, senza servizio e attrezzati con un sistema di ventilazione adeguato;
d.
i trasporti pubblici e gli altri trasporti professionali di persone;
e.
gli altri luoghi aperti al pubblico quali definiti dalla legge.

3 La legge determina le sanzioni in caso d'inosservanza del divieto di fumo e disciplina l'esecuzione del presente articolo.


1 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 30 nov. 2008. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 3 5165).


Art. 66

Protezione dei consumatori

Lo Stato prende provvedimenti al fine di informare e proteggere i consumatori.


Art. 67

Alloggio

1 Lo Stato e i Comuni, a complemento di quanto intrapreso in responsabilità individuale e su iniziativa privata, provvedono affinché ognuno possa disporre di un'abitazione adeguata, a condizioni sopportabili.

2 Essi promuovono l'offerta di abitazioni a pigione moderata e la creazione di un sistema di aiuto personalizzato all'alloggio.

3 Lo Stato e i Comuni promuovono l'accesso alla proprietà dell'abitazione.


Capitolo 8 Integrazione degli stranieri e naturalizzazione

Art. 68

Integrazione degli stranieri

1 Lo Stato agevola l'accoglienza degli stranieri.

2 Lo Stato e i Comuni promuovono l'integrazione degli stranieri nel rispetto reciproco delle identità e nel rispetto dei valori su cui poggia lo Stato di diritto.


Art. 69

Naturalizzazione

1 Lo Stato e i Comuni agevolano la naturalizzazione degli stranieri.

2 La procedura è rapida e gratuita.

3 La legge disciplina la durata di residenza richiesta e la procedura; prevede un'autorità di ricorso.


Capitolo 9 Vita associativa e volontariato

Art. 70

1 Lo Stato e i Comuni considerano il ruolo della vita associativa e ne riconoscono l'importanza.

2 Essi possono accordare alle associazioni riconosciute un sostegno per le loro attività d'interesse generale.

3 Possono delegare loro compiti nell'ambito di contratti di partenariato.

4 Agevolano il volontariato e la formazione dei volontari.


Capitolo 10 Aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo

Art. 71

1 Lo Stato e i Comuni collaborano, con gli altri poteri pubblici e con le organizzazioni e imprese interessate, all'aiuto umanitario, alla cooperazione allo sviluppo e alla promozione di un commercio equo.

2 Essi s'impegnano per il rispetto dei diritti dell'essere umano e per una politica di pace.


Capitolo 11 Questioni prospettiche

Art. 72

Al fine di preparare l'avvenire, lo Stato si avvale della consulenza di un organo per le questioni prospettiche.


Capitolo 12 Responsabilità dello Stato e dei Comuni

Art. 73

1 Lo Stato e i Comuni rispondono dei danni che i loro agenti o ausiliari causano illecitamente nell'esercizio delle loro funzioni.

2 La legge stabilisce a quali condizioni essi rispondono anche dei danni che i loro agenti o ausiliari causano lecitamente.


Titolo IV Popolo

Capitolo 1 Diritti politici

Art. 74

Corpo elettorale

1 Il corpo elettorale si compone dei cittadini svizzeri d'ambo i sessi domiciliati nel Cantone che abbiano compiuto i 18 anni e non siano interdetti per infermità o debolezza mentali.

2 La legge prevede una procedura semplice che consenta agli interdetti di integrarsi o reintegrarsi nel corpo elettorale qualora dimostrino d'essere capaci di discernimento.


Art. 75

Contenuto dei diritti politici

I diritti politici hanno per oggetto la partecipazione alle elezioni e votazioni, l'eleggibilità, nonché la firma delle domande d'iniziativa e di referendum.


Art. 76

Esercizio dei diritti politici

1 La legge disciplina l'esercizio dei diritti politici.

2 Essa prevede che i voti in bianco, conteggiati separatamente nelle elezioni e votazioni, siano presi in considerazione per il calcolo della maggioranza assoluta nelle elezioni secondo il sistema maggioritario.


Capitolo 2 Elezioni

Art. 77

1 Il corpo elettorale elegge:

a.
i membri del Gran Consiglio;
b.
i membri del Consiglio di Stato;
c.
i deputati vodesi al Consiglio degli Stati.

2 I deputati vodesi al Consiglio degli Stati sono eletti contemporaneamente ai consiglieri nazionali e per la stessa durata. La procedura elettorale è la medesima di quella applicabile all'elezione del Consiglio di Stato.


Capitolo 3 Iniziativa e referendum popolari

A Iniziativa popolare

Art. 78

Oggetto

Mediante un'iniziativa popolare si può chiedere:

a.
la revisione totale o parziale della Costituzione;
b.
l'adozione, la modifica o l'abrogazione di una legge;
c.
l'apertura di negoziati per la conclusione, la revisione o la denuncia di un trattato internazionale o intercantonale sottostante a referendum facoltativo o sottoposto a referendum obbligatorio;
d.
l'adozione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum facoltativo.

Art. 79

Forma dell'iniziativa, firme

1 L'iniziativa popolare può rivestire la forma di proposta generica o, se non chiede la revisione totale della Costituzione, di progetto elaborato.

2 Per la sua riuscita formale essa deve raccogliere, entro quattro mesi, almeno 12 000 firme, o 18 000 se chiede la revisione totale della Costituzione.


Art. 80

Validità dell'iniziativa

1 Il Gran Consiglio dichiara valide le iniziative. Ne costata la nullità se:

a.
sono contrarie al diritto di rango superiore;
b.
violano l'unità del rango, della forma o della materia.

2 La decisione del Gran Consiglio è impugnabile con ricorso alla Corte costituzionale.


Art. 81

Procedura

1 La legge disciplina il modo di trattazione dell'iniziativa da parte del Gran Consiglio e la procedura di voto popolare nel caso in cui all'iniziativa sia contrapposto un controprogetto.

2 Sono fatti salvi gli articoli 173 e 174 sulla revisione della Costituzione.


Art. 82

Termine di trattazione

1 L'iniziativa è sottoposta al voto popolare il più tardi due anni dopo il deposito.

2 Il Gran Consiglio può prorogare di un anno questo termine se si tratta di un'iniziativa generica ch'esso ha approvato o di un'iniziativa elaborata cui ha deciso di contrapporre un controprogetto.


B Referendum popolare

Art. 83

Referendum obbligatorio

1 Sono sottoposti obbligatoriamente al corpo elettorale:

a.
le revisioni totali o parziali della Costituzione;
b.
i trattati internazionali o intercantonali che deroghino alla Costituzione o la integrino;
c.
le modifiche del territorio cantonale;
d.
qualsivoglia preavviso, legge o disposizione generale concernente l'utilizzazione, il trasporto o il deposito di energia o materia nucleari.

2 Sono inoltre sottoposti al voto del corpo elettorale i provvedimenti di risanamento finanziario previsti dall'articolo 165 capoverso 2.


Art. 84

Referendum facoltativo

1 Sottostanno a referendum facoltativo:

a.
le leggi e i decreti;
b.
i trattati internazionali e intercantonali che deroghino alla legge o la integrino.

2 Non sottostanno tuttavia a referendum:

a.
gli oggetti di cui il Gran Consiglio prende atto;
b.
il bilancio di previsione, i crediti aggiuntivi, i prestiti, le spese vincolate e i conti;
c.
le elezioni;
d.
la grazia;
e.
le naturalizzazioni;
f.
i diritti d'iniziativa e di referendum esercitati dal Gran Consiglio in virtù del diritto federale.

3 Per la sua riuscita formale, la domanda di referendum deve raccogliere almeno 12 000 firme entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'atto.


Capitolo 4 Partecipazione alla vita pubblica

Art. 85

Formazione civica e commissione di giovani

1 Lo Stato e i Comuni preparano i fanciulli e i giovani all'esercizio dei diritti e doveri civici assicurando loro una formazione civica e promuovendo diverse forme di esperienze partecipative.

2 Lo Stato istituisce una commissione di giovani.


Art. 86

Partiti e associazioni

1 I partiti e le associazioni contribuiscono a formare l'opinione e la volontà pubbliche.

2 Essi sono consultati dallo Stato e dai Comuni sugli oggetti che li concernono.

3 I partiti badano ad attuare il principio della rappresentanza equilibrata dei due sessi.


Art. 87

Informazione pubblica

1 Le autorità cantonali e comunali pubblicano i loro progetti in modo da consentire la discussione pubblica.

2 Esse informano la popolazione sugli oggetti sottoposti a votazione.


Art. 88

Promozione dell'esercizio dei diritti politici

Lo Stato e i Comuni promuovono e agevolano l'esercizio dei diritti politici.


Titolo V Autorità cantonali

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 89

Divisione dei poteri

1 Le autorità sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri.

2 Le autorità comprendono:

a.
il potere legislativo;
b.
il potere esecutivo;
c.
il potere giudiziario.

Art. 90

Incompatibilità

1 Le funzioni di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, di un'autorità giudiziaria e della Corte dei conti, nonché di mediatore sono incompatibili. La legge può prevedere eccezioni per i membri non permanenti di un'autorità giudiziaria.

2 I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare alcun'altra funzione, ufficiale o lucrativa privata, né essere membri delle Camere federali. Sono eccettuate le funzioni esercitate nell'ambito di una delega.

3 I pubblici dipendenti dell'amministrazione cantonale non possono essere membri di un'autorità giudiziaria, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

4 I quadri superiori dell'amministrazione cantonale non possono essere membri del Gran Consiglio.

5 La legge può prevedere ulteriori incompatibilità.


Capitolo 2 Gran Consiglio

A Principio

Art. 91

Il Gran Consiglio è l'autorità suprema del Cantone, fatti salvi i diritti del Popolo.


B Composizione

Art. 92

Composizione, legislatura

Il Gran Consiglio si compone di 150 deputati, eletti per un quinquennio.


Art. 93

Modo di elezione, circondari elettorali e quorum

1 I membri del Gran Consiglio sono eletti dal corpo elettorale secondo il sistema proporzionale.

2 I distretti costituiscono i circondari elettorali. I distretti popolosi e quelli comprendenti regioni periferiche poco popolate possono essere suddivisi in più subcircondari; questi ultimi sono raggruppati per la ripartizione dei seggi.

3 I seggi sono ripartiti tra i circondari proporzionalmente alla loro popolazione residente. Ogni subcircondario dispone di almeno due seggi.

4 Le liste che hanno raccolto meno del cinque per cento del totale dei suffragi validi emessi nel loro circondario non sono considerate per l'assegnazione dei seggi.


C Organizzazione e statuto dei membri

Art. 94

Presidenza

Il Gran Consiglio elegge il suo presidente per un anno. Il presidente uscente non è immediatamente rieleggibile.


Art. 95

Sedute

1 Il Gran Consiglio si riunisce periodicamente in sedute ordinarie.

2 Esso si riunisce in seduta straordinaria a richiesta di un quinto dei suoi membri o a richiesta del Consiglio di Stato.

3 Il Gran Consiglio può deliberare validamente soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.


Art. 96

Pubblicità delle sedute

1 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.

2 Il Gran Consiglio può decidere di riunirsi a porte chiuse nei casi previsti dalla legge.


Art. 97

Gruppi parlamentari

I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi.


Art. 98

Servizi del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio dispone di propri servizi. Può far capo ai servizi dell'amministrazione cantonale.


Art. 99

Indipendenza, pubblicazione dei legami con gruppi d'interesse

1 I membri del Gran Consiglio esercitano liberamente il loro mandato.

2 Essi rendono pubblici i loro legami con gruppi d'interesse.


Art. 100

Immunità

I membri del Gran Consiglio si esprimono liberamente nel Consiglio medesimo e dinanzi ai suoi organi. Non possono essere perseguiti per le loro dichiarazioni, se non nelle forme previste dalla legge.


Art. 101

Diritti dei deputati

1 Ogni deputato, ogni gruppo parlamentare ed ogni commissione dispongono dei diritti d'iniziativa, di mozione, di postulato, d'interpellanza, d'interrogazione e di risoluzione.

2 L'amministrazione fornisce ai deputati tutte le informazioni utili all'esercizio del loro mandato.


Art. 102

Retribuzione dei deputati

I deputati hanno diritto a una retribuzione.


D Competenze

Art. 103

Legislazione, trattati internazionali e intercantonali

1 Il Gran Consiglio emana le leggi e i decreti.

2 Esso approva i trattati internazionali e intercantonali, eccetto quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.


Art. 104

Programma di legislatura e pianificazione

1 Il Gran Consiglio prende atto del programma di legislatura del Consiglio di Stato nei due mesi dopo la sua presentazione.

2 Esso adotta il piano direttore e i piani settoriali cantonali.


Art. 105

Finanze

1 Il Gran Consiglio prende atto ogni anno della pianificazione finanziaria a medio termine e, simultaneamente, del rapporto sull'indebitamento. In pari tempo, stabilisce su proposta del Consiglio di Stato:

a.
gli importi destinati alle spese di funzionamento e d'investimento;
b.
l'aliquota fiscale cantonale;
c.
il massimale dei nuovi prestiti.

2 Per altro, il Gran Consiglio adotta su proposta del Consiglio di Stato:

a.
i crediti aggiuntivi;
b.
i crediti d'investimento e il loro ammortamento;
c.
l'acquisto e l'alienazione di beni, per quanto la legge non deleghi questa competenza al Consiglio di Stato.

3 Il Gran Consiglio approva annualmente i conti dello Stato.


Art. 106

Elezioni

1 Il Gran Consiglio elegge:

a.
i suoi propri organi;
b.
i giudici del Tribunale cantonale;
c.
i membri della Corte dei conti;
d.
il mediatore amministrativo;
e.1
il procuratore generale.

2 Il Gran Consiglio designa inoltre i membri della Commissione per la nomina dei giudici prevista negli articoli 131 e 166.


1 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009. Garanzia dell'AF dell'8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 3, 2010 4295).


Art. 107

Alta vigilanza

1 Il Gran Consiglio esercita l'alta vigilanza sull'attività del Consiglio di Stato e sulla gestione del Tribunale cantonale. È fatta salva l'autonomia della giurisprudenza.

2 Il Gran Consiglio si pronuncia annualmente sulla gestione dello Stato.

3 Esso può decidere in qualsiasi momento di indagare su un punto particolare dell'attività del Consiglio di Stato.


Art. 108

Partecipazioni

1 Il Gran Consiglio decide circa la partecipazione dello Stato alle persone giuridiche.

2 La legge prevede eccezioni.1


1 Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2005, in vigore dal 27 nov. 2005. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 5 593).


Art. 109

Altre competenze

1 Il Gran Consiglio accorda la grazia e l'amnistia.

2 Esso esercita i diritti d'iniziativa e di referendum che il diritto federale accorda ai Cantoni.

3 Partecipa agli organismi interparlamentari di sua scelta.


Art. 110

Forma degli atti

1 Il Gran Consiglio esercita le sue competenze mediante:

a.
leggi, per le norme generali e astratte di durata indeterminata;
b.
decreti, per gli altri atti; sono eccettuate le decisioni di procedura interna.

2 Il Gran Consiglio può anche esprimere la sua opinione mediante risoluzioni.


Art. 111

Iniziativa, proposta e elaborazione degli atti

1 Hanno diritto d'iniziativa i membri, i gruppi e le commissioni del Gran Consiglio, nonché il Consiglio di Stato. Sono salve le disposizioni sull'iniziativa popolare.

2 Gli atti la cui emanazione è di competenza del Gran Consiglio possono essere elaborati dal Consiglio di Stato o dal Gran Consiglio medesimo.

3 I membri del Gran Consiglio e quelli del Consiglio di Stato possono fare proposte relative a un oggetto in deliberazione.


Capitolo 3 Consiglio di Stato

A Principio

Art. 112

Il Consiglio di Stato è l'autorità esecutiva suprema del Cantone.


B Composizione

Art. 113

Composizione, durata della carica

1 Il Consiglio di Stato si compone di sette membri eletti per un quinquennio.

2 I seggi divenuti vacanti nel corso del quinquennio sono assegnati entro 90 giorni, eccetto che la legislatura termini nei sei mesi successivi.


Art. 114

Modo di elezione

1 I membri del Consiglio di Stato sono eletti dal corpo elettorale contemporaneamente ai membri del Gran Consiglio.

2 L'elezione si svolge secondo il sistema maggioritario a due turni.


Art. 115

Presidenza

Il Consiglio di Stato designa per la durata della legislatura il suo presidente, il quale assicura coerenza all'operato governativo.


C Organizzazione

Art. 116

Collegialità e autonomia

1 Il Consiglio di Stato è un'autorità collegiale.

2 Esso si organizza liberamente nei limiti fissati dalla legge.


Art. 117

Sistema dipartimentale e direzione dell'amministrazione

1 Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.

2 Il presidente del Consiglio di Stato dispone dell'amministrazione generale, coordina l'attività dei dipartimenti e vigila sul loro buon funzionamento.


Art. 118

Conferenza degli affari federali

Il Consiglio di Stato e la deputazione vodese alle Camere federali - o una delegazione di quest'ultima - costituiscono, secondo le modalità stabilite dalla legge, una commissione permanente per lo scambio d'informazioni relative agli affari federali, denominata «Conferenza degli affari federali».


D Competenze

Art. 119

Programma di legislatura

1 Nei quattro anni dopo la sua entrata in funzione, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un programma di legislatura in cui sono definiti gli obiettivi governativi e i mezzi per conseguirli, nonché il calendario previsto.

2 Tutti i membri del Consiglio di Stato sono vincolati al contenuto di questo programma.

3 Il Consiglio di Stato può modificare il programma di legislatura nel corso della legislatura medesima; presenta le modifiche al Gran Consiglio, il quale ne prende atto.

4 All'inizio di ogni anno, il Consiglio di Stato riferisce al Gran Consiglio sullo stato di attuazione del programma di legislatura.


Art. 120

Competenze in materia legislativa

1 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio i progetti sui quali questo è chiamato a deliberare. Riferisce sulle iniziative popolari e su quelle dei membri del Gran Consiglio.

2 Il Consiglio di Stato emana norme di diritto, per quanto la Costituzione o la legge lo autorizzino a farlo. Emana le disposizioni necessarie all'applicazione delle leggi e dei decreti.


Art. 121

Relazioni esterne

1 Il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone.

2 Esso può concludere autonomamente trattati intercantonali o internazionali se una legge o un trattato approvato dal Gran Consiglio lo preveda.

3 Il Consiglio di Stato può concludere contratti amministrativi con la Confederazione o con gli altri Cantoni.


Art. 122

Finanze

1 Il Consiglio di Stato prepara il progetto del bilancio di previsione e presenta i conti.

2 Esso decide circa le spese, nonché circa gli acquisti e le alienazioni di beni demaniali nei limiti stabiliti dalla legge.


Art. 123

Competenze amministrative

Il Consiglio di Stato dirige l'amministrazione cantonale.


Art. 124

Sicurezza e ordine pubblici

Il Consiglio di Stato risponde della sicurezza e dell'ordine pubblici.


Art. 125

Clausola generale di polizia e situazioni straordinarie

1 Il Consiglio di Stato può, anche senza base legale, prendere tutti i provvedimenti necessari per far fronte a gravi minacce o ad altre situazioni di emergenza.

2 La legge disciplina la procedura di ratifica da parte del Gran Consiglio.


Art. 125a1

Pubblico ministero

1 Il Pubblico ministero è l'autorità incaricata di svolgere l'istruttoria e di sostenere l'accusa.
2 Esso fruisce di totale indipendenza nell'espletamento dei suoi compiti legali.
3 Sotto il profilo amministrativo, è aggregato al Consiglio di Stato.

4 La legge ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze.


1 Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009. Garanzia dell'AF dell'8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 3, 2010 4295).


Capitolo 4 Tribunali

A Principi generali

Art. 126

Indipendenza e imparzialità

1 L'indipendenza dei tribunali è garantita.

2 I giudici esercitano le funzioni giudiziarie in modo indipendente e imparziale.

3 Oltre alla funzione giudiziaria, essi non possono esercitare un'attività tale da turbare la loro indipendenza o da creare un'apparenza di parzialità. Sono fatte salve le norme relative alla composizione dei tribunali paritetici.


Art. 127

Organizzazione giudiziaria, divieto dei tribunali d'eccezione

1 La legge determina il numero, l'organizzazione e le competenze dei tribunali.

2 Non possono essere istituiti tribunali d'eccezione, indipendentemente dalla loro denominazione.


Art. 128

Celerità e qualità della giustizia

Il Gran Consiglio accorda alle autorità giudiziarie mezzi sufficienti per garantire la celerità e la qualità della giustizia.


Art. 129

Doppio grado di giurisdizione

1 Qualsiasi decisione giudiziaria in materia civile o penale può essere impugnata in secondo grado a livello cantonale.

2 La legge provvede affinché a livello cantonale non vi siano più di due gradi giurisdizionali competenti a decidere nel merito delle controversie.


B Tribunale cantonale

Art. 130

Principio

Il Tribunale cantonale è l'autorità giudiziaria suprema del Cantone.


Art. 131

Composizione, elezione dei giudici

1 I giudici e i giudici supplenti del Tribunale cantonale sono eletti dal Gran Consiglio per un quinquennio a contare dal 1° gennaio dell'anno che segue il rinnovo del Gran Consiglio, su preavviso di una commissione di nomina.1

2 La commissione di nomina è designata dal Gran Consiglio. È composta di deputati e di esperti indipendenti.

3 La scelta dei candidati al Tribunale cantonale si fonda essenzialmente sulla loro formazione giuridica e sulla loro esperienza. Il Gran Consiglio bada inoltre affinché sia assicurata un'equa rappresentanza delle diverse sensibilità politiche.

4 La legge disciplina la designazione dei giudici assessori della Corte di diritto amministrativo e pubblico e della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale.2


1 Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2005, in vigore dal 27 nov. 2005. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 5 593).
2 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 30 nov. 2008. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 3 5165).


Art. 132

Organizzazione e autonomia

1 Il Tribunale cantonale è autonomo in materia di organizzazione, amministrazione e finanze nei limiti del bilancio di previsione adottato dal Gran Consiglio.

2 Ogni anno, per il tramite del Consiglio di Stato, il Tribunale cantonale sottopone al Gran Consiglio il suo bilancio di previsione, la sua gestione e i suoi conti.


Art. 133

Competenze

1 In qualità di autorità giudiziaria, il Tribunale cantonale giudica:

a.
in primo grado, le cause che la legge include nelle sue competenze;
b.
in secondo grado, le altre cause, eccetto quelle che la legge affida espressamente a un'altra autorità.

2 In qualità di autorità amministrativa, il Tribunale cantonale:

a.
dirige e sorveglia l'ordine giudiziario;
b.
designa gli altri magistrati e il personale dell'ordine giudiziario.

Art. 134

Opinioni dissidenti

I giudici del Tribunale cantonale possono esprimere pareri di minoranza nelle sentenze e decisioni.


Art. 135

Alta vigilanza

Fatta salva l'autonomia della giurisprudenza, il Tribunale cantonale è sottoposto all'alta vigilanza del Gran Consiglio.


C Corte costituzionale

Art. 136

1 La Corte costituzionale è una sezione del Tribunale cantonale.

2 La Corte costituzionale:

a.
controlla, su richiesta depositata entro 20 giorni dalla loro pubblicazione, la conformità delle norme cantonali con il diritto di rango superiore; la legge definisce la legittimazione attiva;
b.
giudica, su ricorso e in ultima istanza cantonale, le controversie relative all'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale;
c.
risolve i conflitti di competenza tra autorità.

3 Le sue decisioni sono pubblicate.


Titolo VI Comuni e distretti

Capitolo 1 Comuni

A Disposizioni generali

Art. 137

Definizione e garanzie

1 I Comuni sono enti pubblici con personalità giuridica.

2 La loro esistenza e il loro territorio sono garantiti nei limiti della Costituzione.


Art. 138

Compiti

1 Oltre ai compiti loro propri che adempiono volontariamente, i Comuni assumono i compiti attribuiti loro dalla Costituzione o dalla legge. Essi si adoperano per il benessere dei loro abitanti e per la preservazione di condizioni di vita durature.

2 Lo Stato affida ai Comuni i compiti ch'essi sono in grado di eseguire meglio dello Stato medesimo.


Art. 139

Autonomia comunale

I Comuni dispongono di autonomia, in particolare per quanto concerne:

a.
la gestione del demanio pubblico e del patrimonio comunale;
b.
l'amministrazione comunale;
c.
la determinazione, la riscossione e la destinazione delle tasse e imposte comunali;
d.
l'assetto locale del territorio;
e.
l'ordine pubblico;
f.
le relazioni intercomunali.

Art. 140

Vigilanza dello Stato

I Comuni sottostanno alla vigilanza dello Stato, il quale si assicura che le loro attività siano conformi alla legge.


B Organizzazione politica

a. In genere

Art. 141

Autorità

1 Ogni Comune ha un'autorità deliberante, il Consiglio comunale o il Consiglio generale, e un'autorità esecutiva, il Municipio.

2 La legge determina a quali condizioni un Comune può dotarsi di un Consiglio comunale o di un Consiglio generale.


Art. 142

Diritti politici

1 Fanno parte del corpo elettorale comunale, se hanno compiuto i 18 anni e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali:

a.
gli Svizzeri d'ambo i sessi domiciliati nel Comune;
b.
gli stranieri d'ambo i sessi domiciliati nel Comune autorizzati a risiedere in Svizzera da almeno dieci anni e domiciliati nel Cantone da almeno tre.

2 I diritti politici hanno per oggetto la partecipazione alle elezioni e votazioni, l'eleggibilità e la firma delle domande d'iniziativa e, nei Comuni dove vi è un Consiglio comunale, di referendum.

3 La legge precisa le modalità d'esercizio di questi diritti. Sono applicabili gli articoli 74 capoverso 2 e 76 capoverso 2.


Art. 143

Incompatibilità

1 Nessuno può essere contemporaneamente membro dell'autorità deliberante e dell'autorità esecutiva di un Comune.

2 I pubblici dipendenti superiori dell'amministrazione comunale non possono far parte del Consiglio comunale.

3 Il regolamento comunale può limitare il cumulo di un mandato esecutivo comunale con mandati cantonali o federali.

b. Consiglio comunale o Consiglio generale


Art. 144

Composizione e organizzazione del Consiglio comunale

1 I membri del Consiglio comunale sono eletti dal corpo elettorale per un quinquennio.

2 Essi sono eletti di norma secondo il sistema proporzionale; si applica il quorum previsto dall'articolo 93 capoverso 4.

3 Nei Comuni con meno di 3000 abitanti il regolamento comunale può prevedere che l'elezione si svolga secondo il sistema maggioritario.1


1 Accettato nella votazione popolare del 4 set. 2011, in vigore dal 4 set. 2011. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2013 (FF 2013 2249 art. 1 n. 5, 2012 7501).


Art. 145

Composizione del Consiglio generale

Tutti i membri del corpo elettorale possono far parte del Consiglio generale, eccetto i membri del Municipio.


Art. 146

Competenze

1 Il Consiglio comunale o il Consiglio generale:

a.
emana i regolamenti;
b.
adotta il decreto sull'imposizione fiscale e il bilancio di previsione, e autorizza le spese straordinarie e i prestiti;
c.
si pronuncia sulle collaborazioni intercomunali;
d.
decide circa i progetti di acquisto o alienazione di beni fondiari;
e.
controlla la gestione;
f.
approva i conti.

2 La legge può conferirgli altre competenze.

3 Il Consiglio comunale o il Consiglio generale può, mediante mozione, obbligare il Municipio a presentargli uno studio o un progetto. Può impartirgli un termine a tal fine.


Art. 147

Referendum e iniziativa popolari

1 Il corpo elettorale dispone del diritto d'iniziativa e, nei Comuni in cui vi è un Consiglio comunale, del diritto di referendum.

2 La legge definisce l'esercizio di questi diritti e gli oggetti esclusi dal diritto di referendum o d'iniziativa.

c. Municipio


Art. 148

Composizione e durata del mandato

Il Municipio è composto di almeno tre membri, fra cui il sindaco in veste di presidente. Essi sono eletti per un quinquennio.


Art. 149

Elezione e revoca

1 I membri del Municipio sono eletti direttamente dal corpo elettorale secondo il sistema maggioritario a due turni.

2 Il sindaco, scelto fra i membri del Municipio, è eletto dal corpo elettorale secondo lo stesso sistema, il più tardi un mese dopo l'elezione del Municipio. La sua elezione può essere tacita.

3 La legge prevede i casi e la procedura di revoca dei membri del Municipio.


Art. 150

Organizzazione

1 Il Municipio è un'autorità collegiale. Si organizza liberamente.

2 Esso ha tutte le competenze comunali, eccetto quelle che la Costituzione o la legge attribuisce all'autorità deliberante.

3 Il sindaco presiede il Municipio, coordina l'attività dei municipali e dispone dell'amministrazione comunale. La legge determina le sue altre funzioni.


C Aggregazione di Comuni

Art. 151

Principi

1 Lo Stato promuove e favorisce le aggregazioni di Comuni.

2 A tal fine, la legge prevede incentivi, segnatamente finanziari.

3 Lo Stato agevola il processo di aggregazione; non riscuote tasse né emolumenti a tal titolo.

4 Qualsiasi aggregazione richiede il consenso del corpo elettorale di ciascun Comune coinvolto. Le votazioni nei diversi Comuni si svolgono simultaneamente.

5 In deroga agli articoli 144 e 148, in caso di aggregazione di Comuni, la durata dei mandati dei membri del Consiglio comunale e dei Municipi dei Comuni coinvolti può essere prolungata senza elezione fino all'entrata in vigore dell'aggregazione medesima, se questa ha luogo entro sei mesi dal termine di tali mandati.1


1 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 26 set. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 6, 2011 7145).


Art. 152

Diritto d'iniziativa e procedura

Alle condizioni stabilite dalla legge, l'autorità deliberante o il Municipio, o una parte del corpo elettorale mediante iniziativa, può proporre un'aggregazione con uno o più altri Comuni o una modifica del territorio comunale.


Art. 153

Aggregazione proposta da una federazione di Comuni o da un'agglomerazione

Una federazione di Comuni o un'agglomerazione può proporre l'aggregazione dei Comuni membri.


Art. 154

Aggregazione proposta dallo Stato

Se ve ne è il bisogno e alle condizioni previste dalla legge, lo Stato può chiedere al corpo elettorale di ciascun Comune considerato di pronunciarsi sul principio dell'aggregazione di due o più Comuni o sul principio di una modifica del loro territorio.


Capitolo 2 Collaborazioni intercomunali, federazioni e agglomerazioni

Art. 155

Collaborazioni intercomunali

1 Lo Stato promuove le collaborazioni tra Comuni, in particolare le federazioni.

2 I Comuni possono delegare uno o più dei loro compiti a federazioni, ad agglomerazioni o ad altri tipi di organizzazioni intercomunali; essi fanno in modo di scegliere la forma più appropriata.

3 La legge può imporre una collaborazione quando sia necessaria per l'adempimento di certi compiti o per un'equa ripartizione degli oneri tra Comuni.

4 La legge definisce l'organizzazione, il finanziamento e il controllo democratico delle diverse forme di collaborazione intercomunale.


Art. 156

Federazioni

1 La federazione di Comuni è un ente di diritto pubblico composto di Comuni, di norma contigui. Ha personalità giuridica.

2 La federazione è dotata di un'autorità deliberante e di un'autorità esecutiva. L'autorità deliberante è eletta dai legislativi dei Comuni membri; l'autorità esecutiva, dall'autorità deliberante.

3 La federazione gestisce autonomamente i compiti che i Comuni membri le delegano. Questi compiti sono finanziati con contributi comunali.

4 Un Comune può far parte di una sola federazione, fermo restando ch'esso può nondimeno partecipare ad altre forme di collaborazione.


Art. 157

Agglomerazioni

1 L'agglomerazione è un ente di diritto pubblico composto di Comuni urbani contigui e comprendente una città quale nucleo centrale. Ha personalità giuridica.

2 La legge definisce l'organizzazione, il finanziamento e il controllo democratico dell'agglomerazione, analogicamente alle norme applicabili alle federazioni.


Capitolo 3 Distretti

Art. 158

Definizione, numero e funzioni

1 Il territorio del Cantone è suddiviso in distretti. La legge ne stabilisce il numero e determina l'appartenenza di ciascun Comune a uno di essi.

2 I distretti sono entità amministrative e giudiziarie dove si esercitano di norma compiti decentralizzati dello Stato e sono assicurati i servizi pubblici di prossimità.

3 I distretti costituiscono i circondari elettorali.


Art. 159

Prefetto

1 A capo di ogni distretto vi è un prefetto, nominato dal Consiglio di Stato.

2 La legge ne definisce i compiti.


Art. 160

Modifiche territoriali

1 Per decisione del proprio corpo elettorale, ogni Comune può domandare di essere incluso in un altro distretto, purché limitrofo.

2 La legge disciplina la relativa procedura.


Titolo VII Ordinamento finanziario

Capitolo 1 Principi generali

Art. 161

Base legale

Ogni spesa deve avere una base legale.


Art. 162

Partecipazioni

1 Per conseguire i loro scopi, lo Stato e i Comuni possono partecipare a persone giuridiche o istituirne. La legge stabilisce le modalità di controllo di queste persone giuridiche.

2 Gli istituti assicurativi creati dallo Stato sono gestiti in modo autonomo; i loro capitali rimangono di proprietà degli assicurati.


Art. 163

Gestione finanziaria

1 La gestione delle finanze dello Stato dev'essere economa ed efficace; essa è volta ad attenuare gli effetti dei cicli economici.

2 Prima di presentare qualsivoglia disegno di legge o di decreto che comporti nuovi oneri, il Consiglio di Stato si assicura del finanziamento e propone, ove occorra, i necessari provvedimenti fiscali o compensativi.


Art. 164

Procedura budgetaria

1 Di regola, il bilancio di funzionamento dello Stato dev'essere equilibrato.

2 L'approvazione di un bilancio di funzionamento deficitario richiede la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

3 Nel bilancio di funzionamento, gli introiti devono in tutti i casi coprire gli oneri ante ammortamenti.


Art. 165

Risanamento finanziario

1 Qualora, negli ultimi conti, gli introiti non coprano gli oneri ante ammortamenti, le autorità cantonali prendono senza indugio provvedimenti di risanamento relativamente all'importo del disavanzo.

2 I provvedimenti che richiedano modifiche di rango legislativo sono sottoposti al voto del corpo elettorale. Per ciascuno di questi provvedimenti, nella votazione la modifica legislativa proposta è contrapposta a un aumento di effetto equivalente dell'aliquota dell'imposta cantonale diretta.


Capitolo 2 Corte dei conti

Art. 166

1 La Corte dei conti si compone di cinque membri, eletti per un periodo di sei anni e rieleggibili una sola volta. Questi membri sono eletti dal Gran Consiglio, su preavviso della commissione di nomina di cui all'articolo 131.

2 La Corte dei conti assicura in piena indipendenza il controllo della gestione delle finanze delle istituzioni pubbliche designate dalla legge, nonché dell'impiego dei fondi pubblici sotto il profilo della legalità, della correttezza contabile e dell'efficacia.

3 Essa stabilisce autonomamente il suo piano di lavoro. Eccezionalmente, il Gran Consiglio può affidarle mandati.

4 La Corte dei conti pubblica i risultati dei suoi lavori, per quanto nessun interesse preponderante, pubblico o privato, vi si opponga.


Capitolo 3 Fiscalità e perequazione intercomunale

Art. 167

Fiscalità

1 Lo Stato e i Comuni riscuotono i contributi previsti dalla legge, ossia:

a.
imposte per l'esecuzione dei loro compiti;
b.
tasse e emolumenti per le loro prestazioni;
c.
tasse d'incentivazione il cui prodotto è integralmente ridistribuito.

2 L'ordinamento fiscale rispetta i principi di universalità e di parità di trattamento. L'imposta rispetta inoltre il principio della capacità contributiva.

3 La frode fiscale è perseguita.

4 La legge compensa gli effetti della progressione a freddo per ogni periodo fiscale.


Art. 168

Imposte comunali e perequazione intercomunale

1 La legge determina il potere fiscale dei Comuni. L'onere fiscale non deve presentare eccessive divergenze tra i Comuni.

2 La perequazione finanziaria attenua le disparità di onere fiscale dovute alla diversa capacità contributiva dei Comuni.


Titolo VIII Chiese e comunità religiose

Art. 169

Principi

1 Lo Stato tiene conto della dimensione spirituale dell'essere umano.

2 Esso considera il contributo delle Chiese e delle comunità religiose alla coesione sociale e alla trasmissione di valori fondamentali.


Art. 170

Chiese di diritto pubblico

1 La Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica romana, quali presenti stabilmente nel Cantone, sono riconosciute come istituzioni di diritto pubblico con personalità giuridica.

2 Lo Stato assicura loro i mezzi necessari per adempiere la loro missione al servizio di tutti nel Cantone.

3 La legge stabilisce le prestazioni dello Stato e dei Comuni.


Art. 171

Comunità religiose d'interesse pubblico

La Comunità israelitica, quale presente stabilmente nel Cantone, è riconosciuta come istituzione d'interesse pubblico. Lo Stato può riconoscere lo stesso statuto ad altre comunità religiose che ne facciano richiesta; a tal fine, tiene conto della durata della loro presenza e del loro ruolo nel Cantone.


Art. 172

Organizzazione e autonomia

1 Ogni Chiesa o comunità religiosa riconosciuta è oggetto di una legge specifica.

2 Le Chiese e comunità religiose riconosciute fruiscono d'indipendenza spirituale e si organizzano liberamente nel rispetto dell'ordinamento giuridico e della pace confessionale.

3 Il riconoscimento è subordinato segnatamente al rispetto dei principi democratici e alla trasparenza finanziaria.


Titolo IX Revisione della Costituzione

Art. 173

Revisione totale

1 La revisione totale può essere chiesta dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare.

2 La domanda è sottoposta al corpo elettorale, il quale decide se la revisione totale debba avvenire e, in subordine, se essa debba essere affidata al Gran Consiglio o a una Costituente.

3 Se la revisione è affidata a una Costituente, questa è eletta senza indugio. Si applicano le disposizioni sull'elezione del Gran Consiglio, eccetto quelle sulle incompatibilità e sulla durata del mandato.

4 Il progetto di nuova Costituzione può comportare varianti. La votazione finale può avvenire soltanto quando il corpo elettorale ha operato la sua scelta riguardo a tutte le varianti.

5 Se il corpo elettorale respinge il progetto di nuova Costituzione, l'organo incaricato della revisione totale ne elabora un secondo. In caso di nuova reiezione popolare, la revisione è considerata non riuscita.


Art. 174

Revisione parziale

1 La revisione parziale può essere proposta dal Gran Consiglio o chiesta mediante iniziativa popolare.

2 Essa può vertere su una sola disposizione costituzionale o su più disposizioni intrinsecamente connesse.


Titolo X Disposizioni transitorie e finali

Art. 175

Entrata in vigore

La presente Costituzione entra in vigore il 14 aprile 2003.


Art. 176

Abrogazione e ultrattività provvisoria del diritto anteriore

1 La Costituzione del Cantone di Vaud del 1° marzo 1885 è abrogata.

2 Sono pure abrogate le disposizioni del diritto anteriore contrarie alle norme direttamente applicabili della presente Costituzione.

3 Per altro, il diritto anteriore rimane in vigore fintanto che non sia stata emanata la legislazione di applicazione richiesta dalla presente Costituzione.


Art. 177

Emanazione della legislazione di applicazione

1 La legislazione di applicazione richiesta dalla presente Costituzione sarà emanata senza tardare, ma in ogni caso non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

2 A tal fine, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un programma legislativo prima del 14 aprile 2003.


Art. 178

Rinnovo delle autorità cantonali e comunali

1 La legislazione di applicazione richiesta dal rinnovo delle autorità dev'essere emanata entro due anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione. Il rinnovo si svolgerà conformemente alla presente Costituzione:

-
nella primavera del 2006 per le autorità comunali, con termine della legislatura in corso fissato al 30 giugno 2006;
-
nella primavera del 2007 per le autorità cantonali, con termine della legislatura in corso fissato al 30 giugno 2007.

2 L'articolo 115 (presidenza del Consiglio di Stato) è applicabile dall'inizio della legislatura che segue l'entrata in vigore della presente Costituzione.

3 Sino all'entrata in vigore della nuova suddivisione territoriale del Cantone (art. 179 n. 5), i circondari elettorali sono quelli designati dagli articoli 45 e 45a della legge del 16 maggio 1989 sull'esercizio dei diritti politici, nel tenore dell'8 giugno 1997. Ogni distretto dispone di almeno due seggi.

4 Il mandato dei giudici e dei giudici supplenti del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo è prorogato fino al 31 dicembre 2007.1


1 Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2005, in vigore dal 27 nov. 2005. Garanzia dell'AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 5 593).


Art. 179

1. ad art. 52 cpv. 5

Disposizioni transitorie particolari

Gli articoli 6bis e 6ter della Costituzione del 1° marzo 1885 a tutela dei siti di Lavaux e della Venoge rimangono in vigore fintanto che non siano trasposti in norme legali in applicazione dell'articolo 52 capoverso 5 della presente Costituzione.

2. ad art. 64 cpv. 1

L'assicurazione cantonale maternità deve entrare in vigore il più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione.

3. ad titolo VI

La legislazione di applicazione del titolo VI Comuni e distretti dev'essere emanata entro due anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione.

3bis.1

La legislazione di applicazione richiesta dall'articolo 129 dev'essere emanata il più tardi alla scadenza del termine che l'articolo 130 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale prevede per l'adattamento delle disposizioni cantonali in materia civile e penale.

4. ad art. 151 cpv. 2

Un premio sarà assegnato ai Comuni che si aggregheranno nei dieci anni successivi alla promulgazione della legge.

5. ad art. 158

Entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, il Consiglio di Stato proporrà una nuova suddivisione amministrativa del Cantone in vista della riduzione del numero dei distretti, tenendo conto dei bisogni della popolazione e delle agevolazioni di comunicazione. Il numero dei distretti sarà di otto a dodici.

6. ad art. 165

Fintanto che la nuova legge sulle finanze non sarà entrata in vigore, rimangono applicabili i capoversi dal 2 al 4 dell'articolo 48 della Costituzione del 1° marzo 1885.

7. ad art. 166

Parallelamente alla creazione della Corte dei conti, devono essere adattati il mandato e le competenze del Controllo cantonale delle finanze (CCF).

8. ad art. 13 e 14 della Costituzione del 1° marzo 1885

Lo statuto e i diritti delle borse pubbliche con obblighi in materia di culto della Chiesa evangelica riformata e della Chiesa cattolica nei Comuni di Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélémy, Villars-le-Terroir e Malapalud, come anche i diritti e le consuetudini riconosciuti ai cattolici nei detti Comuni, continuano ad essere garantiti, conformemente a quanto prevedevano gli articoli 13 capoverso 5 e 14 della Costituzione del 1° marzo 1885, fintanto che non saranno modificati dalla legge.

9. ad art. 81 della Costituzione del 1° marzo 1885

Sono fatti salvi, sotto l'arbitrato del Consiglio di Stato, i diritti consuetudinari dei patriziati, fondati sull'articolo 81 della Costituzione del 1° marzo 1885. Le persone toccate dall'abrogazione di tale articolo sono informate mediante pubblicazione ufficiale.


1 Accettato nella votazione popolare del 21 ott. 2007, in vigore dal 21 ott. 2007. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 3 5165).


Art. 180

Iniziative e referendum

1 Il diritto anteriore rimane in vigore per le iniziative e i referendum lanciati prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione.

2 Qualsiasi iniziativa che chieda la revisione parziale della Costituzione del 1° marzo 1885 e che sia stata lanciata prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione sarà trasformata dal Gran Consiglio in progetto di revisione di quest'ultima.


- Indice delle materie

 Accettata nella votazione popolare del 22 set. 2002, in vigore dal 14 apr. 2003. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5993 3058).


1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell'ultimo decreto dell'AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.