861.1

Ordinanza
sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini
complementare alla famiglia

del 9 dicembre 2002 (Stato 1° febbraio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 20021, sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia,

ordina:

Sezione 1: Beneficiari

Art. 11

1 Possono beneficiare degli aiuti finanziari:

a.
gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 2, 5 e 8;
b.
le persone fisiche e giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo secondo l'articolo 14a.

2 Non possono beneficiare degli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle istituzioni che non permettono di conciliare la professione o la formazione con la famiglia.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).


Sezione 2: Aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna

Art. 2 Strutture di custodia collettiva diurna

1 Sono considerate strutture di custodia collettiva diurna le istituzioni che custodiscono i bambini in età prescolastica.

2 Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia collettiva diurna che:

a.
dispongono di almeno 10 posti; e
b.
sono aperte almeno 25 ore alla settimana e 45 settimane all'anno.

3 Per aumento significativo dell'offerta si intende:

a.
un aumento di un terzo del numero di posti, ma al minimo di 10 posti; o
b.
un'estensione di un terzo delle ore di apertura, ma al minimo di 375 ore all'anno.

4 Una struttura di custodia collettiva diurna esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).


Art. 3 Finanziamento a lungo termine

Le strutture di custodia collettiva diurna devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo.


Art. 4 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e le ore di apertura supplementari sono determinanti.

2 I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 1.

3 Gli aiuti finanziari sono erogati come segue:

a.
per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante 2 anni;
b.
per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

Sezione 3: Aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche

Art. 5 Strutture di custodia parascolastiche

1 Sono considerate strutture di custodia parascolastiche le istituzioni che custodiscono bambini in età scolastica al di fuori delle ore di insegnamento.

2 Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia parascolastiche che:

a.
dispongono di almeno 10 posti;
b.
sono aperte almeno 4 giorni alla settimana e 36 settimane scolastiche all'anno; e
c.1
custodiscono i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora al mattino, almeno 2 ore o per tutta la pausa a mezzogiorno (pasto incluso) o almeno 2 ore al pomeriggio.

3 Per aumento significativo dell'offerta si intende:

a.
un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma al minimo di 10 posti; o
b.
un'estensione delle ore di apertura mediante l'aumento di un terzo del numero di blocchi orari, ma al minimo di 50 blocchi orari all'anno.

4 Una struttura di custodia parascolastica esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).


Art. 6 Finanziamento a lungo termine

Le strutture di custodia parascolastiche devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo.


Art. 7 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e i blocchi orari di custodia supplementari sono determinanti.

2 I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 2.

3 Gli aiuti finanziari sono erogati come segue:

a.
per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante 2 anni e il 50 per cento di detto contributo durante il terzo anno;
b.
per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

Sezione 4: Aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne

Art. 8 Strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne

1 Sono considerate strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne in particolare le associazioni di genitori diurni, le associazioni professionali, le organizzazioni private specializzate di pubblica utilità e gli enti pubblici.1

2 Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne possono ricevere aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:

a.
la formazione e il perfezionamento dei genitori diurni da esse occupati e delle persone incaricate del coordinamento;
b.
progetti intesi a migliorare il coordinamento (p. es. la concezione di una rete o lo sviluppo dell'organizzazione) o la qualità della custodia nelle famiglie diurne (p. es. lo sviluppo di un modulo di formazione o di norme di qualità).

3 Non sono versati aiuti finanziari per singoli rapporti di custodia, per singole famiglie diurne, nonché per i salari delle persone incaricate del coordinamento.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).


Art. 9 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

1 Possono essere versati come aiuto finanziario per la formazione e il perfezionamento fino a 150 franchi per famiglia diurna occupata, ma al massimo un terzo delle spese effettive annue. Gli aiuti finanziari sono erogati per 3 anni al massimo.1

2 Gli aiuti finanziari per progetti intesi a migliorare il coordinamento o la qualità della custodia nelle famiglie diurne coprono un terzo delle spese computabili. Sono computate le spese che risultano da un'esecuzione semplice e adeguata del provvedimento.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).


Sezione 5: Procedura, versamento degli aiuti finanziari e valutazione

Art. 10 Domanda di aiuti finanziari

1 La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di:

a.
una descrizione dettagliata del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e il bisogno, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che partecipano al progetto;
b.
per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull'arco di 6 anni al minimo;
c.
per i provvedimenti realizzati dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento, un programma annuale per la formazione e il perfezionamento, nonché il numero di famiglie diurne occupate.

2 Le domande di aiuti finanziari, corredate dei documenti richiesti, devono essere inoltrate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) prima dell'apertura della struttura, dell'aumento dell'offerta o dell'esecuzione dei relativi provvedimenti, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.1

3 L'Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).


Art. 11 Esame da parte del Cantone

1 L'Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all'autorità competente del Cantone nel quale la custodia deve essere offerta o il provvedimento eseguito. L'autorità cantonale deve in particolare esprimersi sulle questioni seguenti:

a.
come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
b.
se, dal punto di vista del Cantone, il progetto corrisponde a un bisogno;
c.
se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
d.
se un'autorizzazione, eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 19771 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione, sarà probabilmente rilasciata;
e.
come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l'esistenza a lungo termine della struttura di cui agli articoli 2 e 5.

2 L'Ufficio mette a disposizione del Cantone moduli appropriati per il parere.



Art. 12 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari

L'Ufficio decide mediante decisione formale sul diritto all'aiuto finanziario e la sua durata.


Art. 13 Versamento degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari sono erogati annualmente. Possono essere versati al più presto a partire dal momento in cui vi siano spese imminenti.

2 L'Ufficio fissa l'importo degli aiuti finanziari:

a.
per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastiche, sulla base delle statistiche annue sul tasso d'occupazione e della chiusura dell'esercizio annuale;
b.
per le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, sulla base delle spese annue dimostrate di formazione e perfezionamento, del numero di famiglie diurne occupate o del bilancio finale del progetto.

3 I documenti corrispondenti devono essere presentati all'Ufficio entro tre mesi dalla scadenza dell'anno in cui sono erogati aiuti finanziari o dalla conclusione del progetto. Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo di un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

4 Su domanda scritta, l'Ufficio può accordare anticipi. Gli anticipi possono essere versati alle strutture di custodia collettiva diurna e alle strutture di custodia parascolastiche solo dopo che i richiedenti hanno presentato all'Ufficio una copia dell'autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 19771 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione e hanno comunicato per scritto l'apertura della struttura o l'aumento dell'offerta.

5 I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a informare tempestivamente l'Ufficio sulle modifiche importanti.



Art. 14 Valutazione

1 L'Ufficio provvede a una valutazione regolare degli effetti degli aiuti finanziari. Per adempiere tale compito può ricorrere a specialisti esterni.

2 I beneficiari degli aiuti finanziari procedono a un rilevamento statistico delle loro prestazioni e lo presentano regolarmente all'Ufficio. Quest'ultimo allestisce i moduli corrispondenti.


Sezione 5a:2 Aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo

Art. 14a Progetti a carattere innovativo

I progetti a carattere innovativo devono:

a.
essere in grado di avere un forte impatto e fungere da modello per altri progetti;
b.
essere improntati alla sostenibilità; e
c.
poter essere valutati in merito alla loro realizzazione e al loro impatto.

Art. 14b Calcolo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari versati per progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi risultanti dall'elaborazione del piano dettagliato, dalla realizzazione e dalla valutazione del progetto.


Art. 14c Domanda di aiuti finanziari 

1 La domanda di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo deve essere corredata di:

a.
una descrizione del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e l'utilità, il valore di modello e la sostenibilità del medesimo, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che vi partecipano;
b.
un piano di finanziamento del progetto.

2 Le domande di aiuti finanziari devono essere inoltrate all'Ufficio prima dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.

3 L'Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.


Art. 14d Procedura per la concessione di aiuti finanziari

1 L'Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all'autorità competente del Cantone nel quale è prevista l'esecuzione del progetto. L'autorità cantonale deve esprimersi, in particolare, sulle questioni seguenti:

a.
come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
b.
se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno;
c.
se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
d.
in che misura il Cantone e il Comune hanno sostenuto la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia nell'anno civile precedente l'elaborazione del piano dettagliato del progetto.

2 L'Ufficio conclude contratti di prestazioni con le persone fisiche o giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo. I contratti di prestazioni definiscono gli obiettivi dei progetti, l'importo e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione, le modalità di pagamento, le conseguenze in caso di inadempienza, l'accompagnamento scientifico dei progetti, la stesura di rapporti periodici e l'esecuzione della valutazione.


Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 151 Disposizioni transitorie

1 Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° luglio 2014 e il 31 gennaio 2015 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 1° luglio 2014.

2 Le domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° luglio 2014 e il 31 gennaio 2015 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 1° luglio 2014.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).


Art. 16 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2003 con effetto sino al 31 gennaio 2011.

2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2015.1


1 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).



Allegato 1

1

Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia collettiva diurna

1.1
Il contributo forfettario per un offerta a tempo pieno ammonta a 5000 franchi per posto e per anno.
1.2
Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni di 9 ore al minimo. Ciò corrisponde a un minimo di 2025 ore di esercizio all'anno.
1.3
Per offerte con durate di apertura annue inferiori, l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).

2

Formula di calcolo

Contributo forfettario per l'anno 1 = (a)/2 ´ t ´ 5000 franchi

Contributo forfettario per l'anno 2 = b ´ t ´ 5000 franchi

Legenda:

a

=

numero di posti creati

b

=

media dei posti effettivamente occupati nel corso dell'anno in cui sono versati contributi = «numero di ore occupate» diviso per «numero di ore di esercizio per anno» £ a

t

=

fattore tempo = «numero di ore d'esercizio per anno» diviso per «2025 ore» (offerta a tempo pieno) £ 1


Allegato 21

1

Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia parascolastiche

1.1
Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 3000 franchi per posto e per anno.
1.2
Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni. Per le offerte con durate di apertura inferiori l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).
1.3
Per il calcolo dei contributi forfettari sono determinanti i blocchi orari di custodia per giorno. Si distingue tra i seguenti blocchi orari:
a.
custodia al mattino: almeno 1 ora prima dell'inizio della scuola o 3 ore nei giorni liberi;
b.
custodia a mezzogiorno: almeno 2 ore o per tutta la pausa, incluso il pasto, nei giorni scolastici e nei giorni liberi;
c.
custodia al pomeriggio: almeno 2 ore dopo la fine della scuola o 4 ore nei giorni liberi.

2

Formula di calcolo

Calcolo della quota dei posti creati

Blocco orario

Lu

Ma

Mer

Gio

Ve

Formula

Mattino

å/u ´ 0.1=ap

Mezzogiorno

å/u ´ 0.5=aq

Pomeriggio

å/u ´ 0.4=ar

Calcolo della quota dei posti effettivamente occupati

Blocco orario

Lu

Ma

Mer

Gio

Ve

Formula

Mattino

å/u ´ 0.1=bp

Mezzogiorno

å/u ´ 0.5=bq

Pomeriggio

å/u ´ 0.4=br

Contributo forfettario per l'anno 1 = (ap aq ar bp bq br)/2 ´ t ´ 3000 franchi

Contributo forfettario per l'anno 2 = (bp bq br) ´ t ´ 3000 franchi

Contributo forfettario per l'anno 3 = (bp bq br)/2 ´ t ´ 3000 franchi

Legenda:

a

=

numero medio di posti creati per giorno

b

=

numero medio di posti effettivamente occupati per giorno

p

=

mattino

q

=

mezzogiorno

r

=

pomeriggio

t

=

fattore tempo = «numero di giorni d'esercizio per anno» diviso per «225 giorni» (offerta a tempo pieno) ≤1

u

=

numero di giorni d'esercizio per settimana ≥4

å

=

somma del numero di posti per blocco orario e per settimana


1 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).



 RU 2003 258


1 RS 861
2 Introdotta dal n. I dell'O del 29 ago. 2007 (RU 2007 4383). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).