312.4
Legge federale
sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati
(LRVC)
del 19 marzo 2004 (Stato 13 giugno 2006)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge stabilisce le modalità di ripartizione tra i Cantoni, la Confederazione e gli Stati esteri degli oggetti e valori patrimoniali confiscati e dei risarcimenti equivalenti (valori patrimoniali confiscati).
Art. 2 Campo d'applicazione
1 La presente legge si applica alla ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione dei valori patrimoniali confiscati in virtù del diritto penale federale, eccettuati quelli confiscati in virtù del Codice penale militare del 13 giugno 19271 o della legge del 20 giugno 20032 sul trasferimento dei beni culturali.
2 La presente legge si applica anche in caso di assistenza internazionale in materia penale per quanto concerne la ripartizione tra la Svizzera e gli Stati esteri dei valori patrimoniali confiscati in virtù del diritto svizzero o che sono oggetto di una misura di confisca o di una misura analoga in virtù del diritto estero.
Capitolo 2: Ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione
Sezione 1: Determinazione delle quote
Art. 3 Importo minimo
La procedura di ripartizione secondo gli articoli 4-10 è avviata se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati è di almeno 100 000 franchi.
Art. 4 Importo netto
1 I valori patrimoniali confiscati sono ripartiti dopo deduzione delle spese seguenti, se è prevedibile che queste non saranno rimborsate:
- a.
- gli esborsi, segnatamente le spese di traduzione, di comparizione forzata, di perizia, d'esecuzione delle commissioni rogatorie, di sorveglianza telefonica nonché le indennità dei difensori d'ufficio e le altre spese inerenti all'assunzione delle prove;
- b.
- le spese di carcerazione preventiva;
- c.
- i due terzi delle spese prevedibili per l'esecuzione della pena detentiva non sospesa condizionalmente;
- d.
- le spese di gestione dei valori patrimoniali confiscati;
- e.
- le spese di realizzazione dei valori patrimoniali confiscati e d'incasso delle pretese di risarcimento.
2 Sono dedotti anche i valori patrimoniali confiscati che sono assegnati alla persona lesa secondo l'articolo 60 capoverso 1 lettere b e c del Codice penale1.
1 RS 311.0; con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 73 cpv. 1 lett. b e c.
Art. 5 Chiave di ripartizione
1 L'importo netto dei valori patrimoniali confiscati è ripartito in ragione di:
- a.
- 5/10 all'ente pubblico che ha pronunciato la confisca;
- b.
- 3/10 alla Confederazione;
- c.
- 2/10 ai Cantoni in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati; la ripartizione avviene in proporzione ai valori confiscati sul loro territorio.
2 Se parte del procedimento penale è stata svolta dalla Confederazione e parte da un Cantone, la quota di 5/10 di cui al capoverso 1 lettera a è ripartita in parti uguali tra di loro.
3 Il Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali sequestrati in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente (art. 59 n. 2 terzo comma del Codice penale1) è equiparato al Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati nella misura in cui il ricavo della loro realizzazione serva a coprire la pretesa di risarcimento. I 2/10 del risarcimento il cui incasso non è stato garantito dai valori sequestrati sono ripartiti tra gli altri enti pubblici interessati nella proporzione delle quote assegnate a ciascuno di essi.
4 I Cantoni interessati e la Confederazione possono concludere tra di loro, nei limiti delle loro quote, accordi che derogano ai capoversi 1-3.
1 RS 311.0; con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 71 cpv. 3.
Sezione 2: Procedura di ripartizione, protezione giuridica ed esecuzione3
Art. 6 Procedura di ripartizione
1 Le autorità cantonali o federali comunicano entro dieci giorni le decisioni definitive di confisca all'Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale), salvo che l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati sia manifestamente inferiore a 100 000 franchi (art. 3).
2 Entro il termine impartito loro dall'Ufficio federale, esse forniscono le indicazioni necessarie per la ripartizione, segnatamente la lista delle spese e degli assegnamenti alla parte lesa (art. 4) e quella degli enti pubblici che parteciperanno presumibilmente alla ripartizione (art. 5).
3 L'Ufficio federale indica loro come mettere a sua disposizione i valori patrimoniali confiscati.
4 Esso impartisce un termine alle autorità dei Cantoni interessati e, nelle cause di competenza delle autorità federali, anche al Ministero pubblico della Confederazione o alla competente autorità amministrativa federale per presentare le loro osservazioni.
5 Se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati supera dieci milioni di franchi, l'Ufficio federale chiede il parere dell'Amministrazione federale delle finanze.
6 Esso emana una decisione che indica l'importo spettante ai Cantoni interessati e alla Confederazione.
7 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa.
Art. 7 Protezione giuridica1
1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.2
2 Sono legittimati a ricorrere i Cantoni interessati dalla decisione.
Art. 8 Esecuzione della decisione di ripartizione
Passata in giudicato la decisione di ripartizione, l'Ufficio federale versa gli importi ai Cantoni interessati e alla Confederazione.
Sezione 3: Disposizioni speciali
Art. 9 Modifica della decisione di confisca
Se, dopo la ripartizione, la decisione di confisca è modificata e prevede una restituzione, totale o parziale, dei valori patrimoniali confiscati, il Cantone che ha emanato la sentenza, o la Confederazione nelle cause giudicate dalle autorità federali, può esigere dagli enti pubblici beneficiari della ripartizione, in funzione delle quote assegnate a ognuno di essi, la restituzione dei valori che hanno ricevuto.
Art. 10 Ripartizione ulteriore degli importi dedotti
1 Le autorità cantonali o federali devono mettere a disposizione dell'Ufficio federale ogni successivo rimborso di spese o assegnamenti alla persona lesa (art. 4) nonché l'importo risparmiato sulle spese d'esecuzione delle pene (art. 4 cpv. 1 lett. c) se l'importo recuperato o risparmiato supera 10 000 franchi.
2 L'Ufficio federale ripartisce tali importi secondo la decisione emanata in applicazione dell'articolo 6 capoverso 6.
Capitolo 3: Ripartizione tra Stati
Art. 11 Principi
1 La Confederazione può concludere accordi sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati:
- a.
- dalle autorità svizzere in applicazione del diritto svizzero in cooperazione con l'estero;
- b.
- dalle autorità estere in applicazione del diritto estero in cooperazione con le autorità svizzere.
2 Di regola, i valori patrimoniali confiscati in Svizzera in un procedimento penale svolto in cooperazione con uno Stato estero possono essere ripartiti con detto Stato solo se quest'ultimo garantisce la reciprocità.
3 La presente legge non conferisce agli Stati esteri alcun diritto di esigere una parte dei valori patrimoniali confiscati.
Art. 12 Negoziati
1 Se entra in considerazione una ripartizione con uno Stato estero a seguito o in vista di una confisca, le autorità cantonali o federali ne informano l'Ufficio federale.
2 L'Ufficio federale negozia con le autorità estere la conclusione di un accordo di ripartizione. Consulta preliminarmente le autorità competenti dei Cantoni interessati e, nelle cause di competenza delle autorità federali, anche il Ministero pubblico della Confederazione o la competente autorità amministrativa federale e ne informa la competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.
3 L'accordo di ripartizione fissa le modalità e la chiave di ripartizione. Di regola, i valori patrimoniali confiscati sono ripartiti in parti uguali tra la Svizzera e lo Stato estero. Se le circostanze lo giustificano, è possibile derogare a tale regola e anche restituire allo Stato estero i valori patrimoniali confiscati, segnatamente in considerazione del genere di reato, del luogo in cui si trovano i valori patrimoniali, dell'importanza della partecipazione dello Stato estero all'indagine, degli usi tra la Svizzera e lo Stato estero, della garanzia di reciprocità, del contesto internazionale o dell'importanza degli interessi lesi dello Stato estero.
Art. 13 Conclusione dell'accordo di ripartizione
1 L'Ufficio federale conclude l'accordo di ripartizione. Qualora l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati o soggiacenti alla confisca superi dieci milioni di franchi, chiede l'approvazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia; questo consulta previamente il Dipartimento federale delle finanze.
2 Nei casi di rilevanza politica, prima della conclusione dell'accordo l'Ufficio federale chiede il parere della competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.
3 Qualora le autorità svizzere siano competenti per confiscare i valori patrimoniali, l'Ufficio federale chiede previamente il consenso delle autorità cantonali o federali interessate. In caso di disaccordo, il Consiglio federale decide definitivamente.
Art. 14 Esecuzione dell'accordo di ripartizione
1 I valori patrimoniali che sono oggetto dell'accordo di ripartizione e si trovano in Svizzera sono consegnati all'Ufficio federale; questo trasferisce poi allo Stato estero la parte che gli spetta. L'Ufficio federale può anche chiedere alle autorità cantonali di trasferire direttamente allo Stato estero la parte che gli spetta.
2 Se i valori patrimoniali si trovano all'estero, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione è versata all'Ufficio federale.
Art. 15 Ripartizione interna
1 Qualora i valori patrimoniali siano stati confiscati in Svizzera dalle autorità svizzere, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione è ripartita secondo l'articolo 5.
2 Se la confisca è stata pronunciata da uno Stato estero, la quota di 5/10 di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a è ripartita in parti uguali tra i Cantoni che hanno proceduto a indagini in esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria o di estradizione o che hanno trasmesso spontaneamente all'autorità estera mezzi di prova e, in caso di partecipazione anche di un'altra autorità federale oltre all'Ufficio federale, la Confederazione.
3 Se i valori patrimoniali si trovano all'estero, la quota i 2/10 di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c è ripartita tra gli altri enti pubblici nella proporzione delle quote assegnate a ognuno di essi.
4 L'Ufficio federale decide la ripartizione della parte che spetta alla Svizzera in virtù dell'accordo di ripartizione. Gli articoli 4 e 6-10 sono applicabili per analogia.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 16 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
Art. 17 Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni sulla ripartizione interna dei valori patrimoniali confiscati (cap. 2) si applicano se la decisione di confisca è diventata definitiva dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2 Le disposizioni sulla ripartizione tra Stati (cap. 3) si applicano se l'accordo di ripartizione è firmato dopo l'entrata in vigore della presente legge, anche se la decisione di confisca era già definitiva al momento di tale entrata in vigore.
Art. 18 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 20044
Allegato
(art. 16)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale1
Art. 350bis2
...
Art. 381 cpv. 33
...
2. Legge federale del 20 marzo 19814 sull'assistenza internazionale
in materia penale
Art. 59 cpv. 8
...
Art. 74a cpv. 7
...
Art. 93 cpv. 2
...
3. Legge federale del 13 dicembre 1996 5 sul materiale bellico
Art. 38
...
Art. 39
...
4. Legge federle del 23 dicembre 1959 6 su l'uso pacifico
dell'energia nucleare
Art. 36b
...7
Art. 36c
...8
5. Legge del 20 giugno 1933 9 sul controllo dei metalli preziosi
Art. 52 cpv. 2
...
6. Legge del 13 dicembre 1996 10 sul controllo dei beni a duplice impiego
Art. 17
...
7. Legge del 22 marzo 2002 11 sugli embarghi
Art. 13 cpv. 2
...
1 RS 311.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel Codice menzionato.
2 Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dic. 2002 della Parte generale del codice penale (FF 2002 7351), l'art. 350bis diviene l'art. 344a.
3 Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dic. 2002 della Parte generale del codice penale (FF 2002 7351), l'art. 381, cpv. 3, diviene l'art. 374, cpv. 4.
4 RS 351.1. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.
5 RS 514.51. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.
6 [RU 1960 571, 1983 1886 art. 36 n. 2, 1987 544, 1993 901 all. n. 9, 1994 1933 art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 n. 3. RU 2004 4719 all. n. I 1].
7 Con l'entrata in vigore della LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (LENu, FF 2003 3133), l'art. 97 LENu avrà il tenore della presente modifica
8 Con l'entrata in vigore della LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (LENu, FF 2003 3133), l'art. 98 LENu avrà il tenore della presente modifica.
9 RS 941.31. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.
10 RS 946.202. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.
11 RS 946.231. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.
1 RS 101
2FF 2002 389
3 Nuovo testo giusta il n. 28 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
4 DCF del 2 giu. 2004 (RU 2004 3508).
